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Il Consiglio federale ha approvato norme più severe in materia di dispositivi di sicurezza per il trasporto di bambini. Le nuove disposizioni di legge entreranno in vigore il 1° aprile 2010. Da questa data i bambini di età inferiore ai dodici anni dovranno essere assicurati ad un dispositivo di sicurezza omologato, ad esempio un seggiolino o un rialzo sedile. La Polizia cantonale dei Grigioni ha messo in rete, sul sito www.kapo.gr.ch, le principali novità.

Il Consiglio federale si è fatto promotore di nuove misure nell’interesse di una ancor migliore sicurezza stradale. Dal 1° aprile 2010 i bambini di età inferiore ai dodici anni, che viaggiano a bordo di autoveicoli privati, dovranno essere allacciati ad un dispositivo di sicurezza per fanciulli omologato e riconosciuto. Sono note a tutti le conseguenze che possono derivare da un incidente, se i bambini a bordo non sono assicurati con un dispositivo di sicurezza adeguato. Il rischio di lesioni gravissime o addirittura letali è sette volte maggiore rispetto a quello a cui sono esposti i bambini allacciati ai sistemi di sicurezza. In uno scontro i bambini vengono scaraventati nell’abitacolo e vanno ad urtare, con una forza che supera di molto il loro peso corporeo, contro i sedili, le leve del cambio, il cruscotto o il parabrezza.

Limite di età passa dai sette ai dodici anni
L’attuale limite di età di sette anni viene innalzato a partire dal 1° aprile 2010 a dodici anni. A seconda del peso del bambino, l’auto dovrà prevedere un sedile speciale, un seggiolino o un ovetto. Per i sedili provvisti unicamente di cinture addominali, l’impiego di un dispositivo di sicurezza è obbligatorio solo per i bambini che non hanno ancora compiuto i sette anni. Dalla nuova norma saranno esentati i bambini di altezza superiore ai 150 centimetri. Persone di età o altezza superiore dovranno allacciare le normali cinture di sicurezza.

Standard di sicurezza versione 03 o superiore
I dispositivi di sicurezza dovranno soddisfare almeno gli standard di sicurezza previsti nella versione 03 del relativo accordo onusiano (Commissione economica delle Nazioni unite per l’Europa, regolamento ECE, n. 44). I genitori sono tenuti a controllare accuratamente l’etichetta del seggiolino in loro dotazione. Se figura un numero superiore o uguale a 03 il dispositivo è omologato e riconosciuto. Dal 1° aprile 2010 le versioni 01 o 02 non saranno più ammesse.

Promemoria della Polizia cantonale dei Grigioni
Su sito della Polizia cantonale dei Grigioni, www.kapo.gr.ch si può consultare un promemoria redatto nella tre lingue cantonali. Ulteriori informazioni in merito alle nuove disposizioni di legge sono pubblicate sul sito dell’Ufficio federale delle strade USTRA, www.astra.admin.ch
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