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Sintesi

Il Cantone sostiene la collaborazione tra le imprese di trasporto pubblico e crea le condizioni per l'introduzione di comunità tariffarie.

Esso può concedere contributi cantonali a comunità tariffarie che consentono l'uso di un solo titolo di trasporto ad una tariffa indipendente dal mezzo di trasporto e dal luogo dove si cambia mezzo (art. 25 cpv. 1 LTPubb). Questi contributi vengono versati all’ente responsabile (art. 25 cpv. 2 LTPubb), inoltre il Cantone e gli altri committenti disciplinano l'indennità all'interno di una relativa convenzione con le imprese di trasporto (art. 25 cpv. 3 LTPubb). Conformemente all’art. 24 cpv. 4 LTPubb, tutte le imprese di trasporto pubblico che in base alla legge in oggetto ricevono delle prestazioni dal Cantone e dai comuni possono essere obbligate a collaborare in una comunità tariffaria.

Guida Comunità tariffarie (art. 25)