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Sessione: 08.12.2009
L'evoluzione demografica nei Grigioni rappresenta una sfida anche per la scuola popolare e le sue strutture. In particolare in periferia, per i prossimi anni è atteso un numero di scolari nettamente inferiore. Nelle aree a scarsa densità di popolazione, i Grigioni e la scuola popolare hanno però dovuto far fronte a un basso numero di scolari già in tempi passati. Una forma riconosciuta e di successo per conservare le scuole nei villaggi, nonostante lo scarso numero di scolari, era ed è l'insegnamento pluriclasse.

La pedagogia moderna fa ora un passo ulteriore e sostiene l'apprendimento in gruppi di età mista nella scuola popolare. Ciò che un tempo si era sviluppato per necessità diventa ora un programma pedagogico. In questo modo possono essere compensati con un modello d'insegnamento adeguato i diversi livelli di sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Il modello unisce inoltre i noti vantaggi dell'insegnamento pluriclasse e la pedagogia moderna. Per via dell'evoluzione demografica e dei presupposti topografici, i Grigioni sono predestinati a sostenere questa forma d'insegnamento. Con l'Alta scuola pedagogica disponiamo dei migliori presupposti per diventare un centro di competenze nazionale per questa forma di scuola, ciò con l'aiuto di esperimenti scolastici accompagnati. A Zurigo, Berna e in Turgovia esistono già progetti d'apprendimento in gruppi di età mista nella scuola popolare che hanno avuto grande successo. In Svizzera manca però un luogo di formazione per insegnanti specializzato in questo campo.

Nell'imminente revisione della legge scolastica si può e si deve creare più spazio per forme di apprendimento e di insegnamento innovative. I ritardi della revisione non devono però compromettere le opportunità per la scuola, per l'Alta scuola pedagogica e per i comuni.

Le firmatarie e i firmatari, invitano il Governo ad ammettere esperimenti scolastici con l'apprendimento pluriclasse e a incaricare l'Alta scuola pedagogica della direzione di questi esperimenti scolastici.

Coira, 8 dicembre 2009

Claus, Berther (Disentis), Butzerin, Arquint, Augustin, Barandun, Baselgia-Brunner, Berni, Bezzola (Samedan), Brandenburger, Brantschen, Buchli, Cahannes Renggli, Caviezel (Pitasch), Christoffel-Casty, Dermont, Florin-Caluori, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Geisseler, Jäger, Jenny, Loepfe, Marti, Meyer-Grass (Klosters Dorf), Nick, Nigg, Pfäffli, Pfenninger, Ragettli, Toschini, Trepp, Tscholl, Vetsch (Pragg-Jenaz), Brasser, Cattaneo, Schädler


Risposta del Governo

"Apprendimento pluriclasse" è un concetto dalle definizioni e descrizioni non uniformi nella letteratura. Queste spaziano da unità d'apprendimento puntuali che coinvolgono più classi nelle scuole pluriclassi, all'apprendimento a classi miste nelle classi combinate (p.es. 1a e 2a classe elementare, con il mantenimento della suddivisione per anno di nascita) fino alla completa dissoluzione delle classi d'età. La suddivisione in classi d'età e tipi di scuola riveste un ruolo fondamentale per la discussione in merito all'apprendimento pluriclasse nella scuola popolare grigionese.

Conformemente alla legge scolastica, la scuola popolare è fondata su tipi di scuole (scuola elementare, classi ridotte, scuola di avviamento pratico, scuola secondaria), nonché su classi d'età. Durante tutto il periodo in cui frequenta la scuola popolare, ogni bambino è sempre attribuito a un tipo di scuola e a una classe. Questo principio base vitale si riflette su tutti i livelli della legislazione scolastica e dell'organizzazione della scuola. Su questo principio sono anche concepiti i programmi didattici, il materiale didattico, le pagelle e i punti di contatto tra i singoli tipi di scuola e le singole classi. Se basata su questa chiara articolazione, una collaborazione disciplinata tra i singoli tipi di scuola e le singole classi è possibile e addirittura auspicata ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 della legge scolastica.

Entro i limiti definiti dalla legge scolastica, i singoli enti scolastici decidono se, in quale forma e con chi intendono procedere a progetti di sviluppo scolastico o di ricerca. È importante che un simile progetto si muova sempre nel rispetto delle direttive di legge, sia durante la sua realizzazione, sia per quanto riguarda le sue finalità. Se ciò è il caso, i progetti di sviluppo scolastico e di ricerca non necessitano di un'approvazione ufficiale da parte del Cantone. Nel rispetto di queste condizioni quadro, le scuole popolari grigionesi sono già oggi aperte all'Alta scuola pedagogica dei Grigioni per lavori di ricerca, anche concernenti l'apprendimento pluriclasse. Affinché però non si verifichino sovrapposizioni di date nemmeno per questi progetti, avviati dal rispettivo ente scolastico sotto la propria responsabilità, l'Ufficio competente ha bisogno di essere informato tempestivamente in merito alla pianificazione e all'avvio di tali progetti.

Per contro, progetti di sviluppo scolastico o di ricerca il cui corso e/o finalità superano i limiti stabiliti dalla legge scolastica sono possibili unicamente nel quadro di un esperimento scolastico. Conformemente all'art. 6 della legge scolastica, d'intesa con il consiglio scolastico competente il Governo può permettere esperimenti scolastici limitati nel tempo e versare sussidi a favore di tali esperimenti. Ai sensi di questa norma, per un progetto di ricerca che intendesse sopprimere parzialmente o totalmente l'attribuzione di singoli allievi a un livello scolastico e/o a una classe, andrebbe richiesta l'autorizzazione per un esperimento scolastico. Alla rispettiva richiesta al Governo andrebbe allegato un progetto dettagliato indicante in modo chiaro tra l'altro la valenza dell'esperimento scolastico auspicato per l'intero sistema scolastico grigionese e le conseguenze a breve e a lungo termine per gli allievi interessati dovute alla prevista soppressione dei tipi di scuola e delle classi (promozione, passaggi al liceo, ecc.). Conoscendo tutti questi fattori, il Governo potrebbe poi decidere in merito all'accettazione o al rifiuto dell'esperimento scolastico.

Conformemente al diritto vigente, il Governo può dunque già oggi autorizzare esperimenti scolastici che superano i limiti fissati dalla legge. Durante la realizzazione di un esperimento scolastico, la responsabilità per la singola scuola rimane al rispettivo ente scolastico. Il Governo è disposto ad accogliere l'incarico, con la proposta di stralciarlo direttamente, conformemente all'art. 68 cpv. 3 del Regolamento organico del Gran Consiglio, in quanto già realizzato.

11 marzo 2010