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Sessione: 20.04.2010
Le basi di questo incarico sono costituite dalle argomentazioni relative alla mia interpellanza concernente la conversione di contratti di gestione tra i gestori e l'UNA in servitù vincolanti per i proprietari. Come da me argomentato e come confermato dal Consigliere di Stato Lardi, per quanto riguarda i contratti di gestione ci troviamo di fronte a una libertà contrattuale. La garanzia dei contratti di gestione tramite servitù non è prevista né dall'ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt, né dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio LPN. Le menzioni nel registro fondiario avvengono solo in relazione a permessi di modifica della destinazione e di frazionamento. Come appena ricordato, anche in questi casi si tratta di menzioni e non direttamente di servitù.

Per i motivi di cui sopra e in base alle spiegazioni relative alla mia interpellanza, il Governo viene incaricato di adottare le seguenti misure:

1. Nel corso di procedure di bonifica fondiaria nelle quali i proprietari fondiari possono disporre della loro proprietà solo in modo limitato e la nuova assegnazione non è ancora definitiva, la conclusione di contratti di gestione non deve essere permessa.

2. Conformemente alla legge, le convenzioni tra l'Ufficio per la natura e l'ambiente UNA e i fornitori di prestazioni vanno concluse solo sotto forma di un contratto di diritto pubblico limitato nel tempo.

Coira, 20 aprile 2010

Peer, Dudli, Parpan, Berni, Bezzola (Samedan), Bezzola (Zernez), Bischoff, Brandenburger, Buchli, Bundi, Butzerin, Campell, Casparis-Nigg, Casty, Casutt, Caviezel (Pitasch), Christoffel-Casty, Claus, Clavadetscher, Conrad, Darms-Landolt, Felix, Feltscher, Geisseler, Giovanoli, Hardegger, Hartmann (Coira), Hartmann (Champfèr), Heinz, Jeker, Jenny, Kessler, Koch, Krättli-Lori, Kunz (Coira), Mani-Heldstab, Märchy-Michel (Malans), Marti, Mengotti, Michel, Möhr, Nick, Niederer, Parolini, Perl, Pfäffli, Pfister, Quinter, Ragettli, Ratti, Rizzi, Sax, Stiffler, Stoffel, Thomann, Valär, Vetsch (Klosters Dorf), Vetsch (Pragg-Jenaz), Clalüna, Furrer-Cabalzar, Hartmann (Küblis), Kunz (Fläsch), Largiadèr, Niederberger

Risposta del Governo

Nell'incarico si spiega che né nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio, né nell'ordinanza sui miglioramenti strutturali sarebbe prevista la garanzia dei contratti di gestione tramite servitù. Viene richiesto che la conclusione di contratti di gestione non venga permessa nel corso di procedure di bonifica fondiaria (1) e che le conven-zioni tra l'Ufficio per la natura e l'ambiente UNA e i fornitori di prestazioni vengano concluse solo sotto forma di un contratto di diritto pubblico limitato nel tempo (2).

Per quanto riguarda la misura 1
I progetti di interconnessione nell'ambito di provvedimenti collettivi di ampia portata (bonifiche integrali) si fondano sull'art. 88 lett. b della legge federale sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), e sono tra l'altro basati su mappature di prati. Queste mappature rappresentano la base per i contratti di gestione tra i gestori e il Cantone dei Grigioni.
I gestori hanno diritto a contributi per la qualità ecologica, che vengono concessi attraverso tali contratti. In caso di nuova assegnazione, i contratti vengono sostituiti da altri, stipulati con i nuovi gestori. Nel corso di procedure di bonifica fondiaria, il periodo tra gli esami d'impatto ambientale e la consegna delle parcelle ai nuovi proprietari ammonta a diversi anni (nel caso di Ramosch ad almeno dieci anni). Non sarebbe perciò né sensato, né nell'interesse dei contadini in questione impedire la conclusione di convenzioni durante questo periodo, con conseguente perdita dei contributi per la qualità ecologica.

Per quanto riguarda la misura 2
La Confederazione non definisce in dettaglio i mezzi con i quali i Cantoni debbano svolgere i propri compiti nel campo della protezione della natura e del paesaggio. Hanno a loro disposizione diversi strumenti (ad es. misure pianificatorie, atti normativi, disposizioni, contratti di diritto pubblico o privato).

Conformemente all'art. 18a della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), i Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Essi si impegnano con adeguati provvedimenti urgenti a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti, fintanto che non saranno stati presi provvedimenti di protezione e di manutenzione (cfr. art. 7 dell' ordinanza sulle paludi e art. 10 dell'ordinanza sui prati secchi). Conformemente all’art. 18b LPN i Cantoni provvedono anche alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale. Sulla base del Piano direttore cantonale (p. 61-62), nonché conformemente alla prassi, la protezione avviene tramite convenzioni di diritto privato nella misura in cui gli oggetti non sono protetti nel quadro della pianificazione delle utilizzazioni. I contratti di servitù personale, stipulati in caso di bonifiche fondiarie dal Cantone con i nuovi proprietari fondiari dopo la nuova assegnazione, contengono un divieto di distruzione attiva delle superfici di protezione della natura (ad es. divieti generali di costruzione e diversi divieti d'utilizzo) e per quanto riguarda la gestione rimandano ai contratti tra Cantone e gestore. Con le servitù non vengono dunque garantiti i contratti di gestione, bensì la conservazione delle superfici di protezione della natura. Questa procedura si è dimostrata valida, poiché così si comunica al proprietario fondiario la presenza di una superficie di protezione della natura e si evita che essa venga pregiudicata o distrutta, come spesso succede involontariamente. Le servitù personali servono a garantire anche dal punto di vista giuridico le misure di compensazione ecologica per interventi tecnici in biotopi degni di protezione associati a bonifiche fondiarie. L'esistenza di tali misure compensative secondo l'art. 18 cpv. 1ter LPN va garantita a lungo termine, allo stesso modo del rimboschimento compensativo. Mentre le superfici di rimboschimento vanno considerate come bosco fin dall'inizio, i siti che costituiscono oggetto di misure compensative LPN, e che eventualmente avranno qualità di biotopo solo dopo qualche anno, vanno garantite in altro modo, ad es. con servitù.

Una protezione a lungo termine di superfici di protezione della natura non può essere raggiunta con la stipulazione di contratti di diritto pubblico limitati nel tempo. Per questo scopo sarebbe necessaria una combinazione di contratti di diritto pubblico e decisioni. Con una menzione nel registro fondiario, la restrizione di diritto pubblico del diritto di proprietà ordinata con le decisioni potrebbe ottenere carattere vincolante per il proprietario. Il Governo ritiene che la stipulazione di contratti di servitù rappresenti il modo più semplice per proteggere a lungo termine le superfici di protezione della natura.

Per garantire la protezione vincolante per autorità e proprietari fondiari esiste anche la possibilità di salvaguardare i biotopi tramite determinazioni nel piano delle zone o nel piano generale delle strutture. In questo caso, i comuni dovrebbero rivedere le proprie pianificazioni locali durante bonifiche fondiarie ancora in corso, fatto che rende questa variante la peggiore delle tre, già solo per motivi di economicità della procedura.

Per questi motivi il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico.

24 giugno 2010