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Sessione: 28.08.2010
Conformemente alla decisione del 6 luglio 2010, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha accolto la domanda di iscrizione del "Bündner Bergkäse" nel registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, fatti salvi eventuali opposizioni o ricorsi.

La denominazione d'origine tutela unicamente l'associazione dei termini "Bündner Bergkäse", il solo concetto di "Bergkäse" ("formaggio di montagna") non sarà protetto. Di principio, un prodotto verrà registrato soltanto se adempie alle condizioni dell'elenco degli obblighi.

La decisione dell'UFAG non entra nel merito dell'utilizzo futuro dei termini e dei prodotti quali p.es. "Davoser Bergkäse", "Engadiner Bergkäse", "Savogniner Bergkäse", ecc. Conformemente all'art. 21 dell'ordinanza DOP/IGP, tale questione incombe agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari, che eseguono la Sezione 3, Protezione, e in particolare l'art. 17 Estensione della protezione, che vieta l'impiego commerciale per diversi prodotti, offre però a nostro avviso un certo margine d'interpretazione.

L'Associazione dei chimici cantonali della Svizzera ha elaborato un documento di lavoro inteso a disciplinare l'art. 17 Estensione della protezione dell'ordinanza DOP/IGP.

Per le aziende di produzione di Davos, dell'Engadina, di Savognin, ecc. dover rinunciare ai nomi e ai prodotti "Davoser Bergkäse", "Engadiner Bergkäse", "Savogniner Bergkäse", ecc. costituirebbe una considerevole perdita di valore aggiunto, marchio e lavoro di sviluppo investiti negli scorsi decenni in questi prodotti.

Fatte queste premesse, poniamo al Governo le seguenti domande:

1. Il Governo condivide l'opinione delle e degli interpellanti secondo la quale in caso di perdita dei summenzionati nomi di prodotti andrebbero persi anche un considerevole lavoro di sviluppo e valore aggiunto?

2. Il Governo è pronto a impegnarsi affinché questi prodotti e nomi di prodotti ("Engadiner Bergkäse", ecc.) possano essere utilizzati anche in futuro?

3. Se no, il Governo può escludere che tale questione, con premesse identiche o simili, verrebbe valutata allo stesso modo in altri Cantoni e che il Cantone dei Grigioni non adotterebbe una "soluzione speciale"?

Coira, 28 agosto 2010

Valär, Albertin, Barandun, Bezzola (Zernez), Burkhardt, Caluori, Campell, Casanova-Maron, Cavegn, Claus, Davaz, Engler, Fontana, Furrer-Cabalzar, Giacomelli, Gunzinger, Hartmann (Champfèr), Hartmann (Coira), Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jeker, Jenny, Kasper, Koch (Landquart), Krättli-Lori, Kunz (Fläsch), Mani-Heldstab, Marti, Meyer-Grass, Michel (Davos-Monstein), Nick, Perl, Pfäffli, Rathgeb, Steck-Rauch, Stiffler (Davos Platz), Troncana-Sauer, Vetsch (Pragg-Jenaz), Wieland, Deplazes


Risposta del Governo

L'organizzazione delle varietà di formaggio grigionese "Sortenorganisation Bündnerkäse" (SOBK) ha presentato domanda all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) per l'iscrizione nel registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche della denominazione "Bündner Bergkäse" per un formaggio a pasta semi-dura. Con decisione del 6 luglio 2010, l'UFAG ha accolto la domanda in applicazione dell'ordinanza DOP/IGP (RS 910.12). Il termine di ricorso è scaduto a metà ottobre 2010. Secondo quando riportato dai giornali il 15.10.2010, alcune opposizioni sono giunte da parte di produttori grigionesi. Le denominazioni d'origine iscritte godono di una particolare ed estesa protezione conformemente all'art. 17 dell'ordinanza DOP/IGP. Questa protezione è diretta soprattutto contro l'impiego commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta. Gli organi di controllo cantonali delle derrate alimentari eseguono questa disposizione. Nel Cantone si tratta dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali. L'Associazione dei chimici cantonali della Svizzera (ACCS) ha redatto un documento di lavoro al riguardo (stato giugno 2010). Alle consultazioni ha partecipato anche l'UFAG. Secondo l'opinione dell'ACCS, l'impiego della denominazione "Savogniner Bergkäse" o "Davoser Bergkäse" per prodotti comparabili a un "Bündner Bergkäse DOP" è inammissibile se non è soddisfatto l'elenco degli obblighi per il "Bündner Bergkäse DOP" (cfr. in particolare il principio 8 del documento di lavoro). Finora non sono ancora state pronunciate sentenze che chiariscano precisamente tale questione. Tuttavia, nel caso "Vacherin Mont d'Or" il Tribunale amministrativo federale si è già confrontato con l'estensione della protezione dell'ordinanza DOP/IGP (sentenza DTAF, B-6198/2008 con rimandi alla letteratura). Da quanto ne risulta, l'opinione dell'ACCS non è in contrasto.

Domanda 1: ogni organizzazione ha il diritto di chiedere all'UFAG un'iscrizione nel registro DOP. Il Governo non ha possibilità di influire sulla presentazione di una domanda e sugli effetti di un'iscrizione DOP, siano questi positivi o negativi per singoli membri del settore. Attualmente non si può valutare, e sarà in ogni caso difficile farlo anche in futuro, se l'introduzione di un "Bündner Bergkäse DOP" porterà nel Cantone a una perdita di valore aggiunto oppure a un suo aumento. L'obiettivo dell'iscrizione DOP è in ogni caso quello di aumentare il valore aggiunto in relazione al corrispondente prodotto, considerato che l'ordinanza DOP/IGP è stata emanata allo scopo di accrescere la qualità e lo smercio. Ognuno è dunque anche libero di chiedere la certificazione per poter utilizzare l'etichetta DOP. Vi è da credere che alcune aziende dovranno procedere a un parziale riorientamento per quanto riguarda determinati prodotti e che una parte del lavoro di sviluppo svolto finora possa risultare inutile. Il Governo non dispone di dati in merito ai costi e ai benefici che comporterebbe l'eventuale elaborazione e attuazione di una nuova strategia di marketing da parte di un trasformatore di latte per i suoi prodotti interessati dalla protezione di un "Bündner Bergkäse DOP".

Domanda 2: il Governo deve attenersi alle leggi e alle ordinanze vigenti. In questo senso la libertà d'azione è fortemente limitata. La questione relativa alla possibilità di continuare a utilizzare le denominazioni citate è in ampia misura una questione giuridica in merito alla quale dovranno decidere gli organi cantonali e i tribunali competenti nel singolo caso concreto. Il documento dell'ACCS illustra come gli organi di prima istanza applicano di principio l'ordinanza DOP/IGP.

Domanda 3: il Governo non ha possibilità di influire sugli altri Cantoni nel loro settore di competenza e sul modo in cui essi applicano le leggi. Con il suo documento di lavoro, l'ACCS ha posto la base per un'applicazione uniforme su base nazionale dell'ordinanza DOP. Ciononostante, ogni Cantone è individualmente responsabile per l'applicazione e quindi è di principio libero nelle proprie decisioni. Tutti i Cantoni sono però vincolati allo stesso modo alle leggi e alle ordinanze federali. Sarà solo la sentenza di ultima istanza di un tribunale federale ad avere un effetto corrispondente su tutti gli organi cantonali in merito alla corretta applicazione di queste leggi e ordinanze per quanto riguarda una determinata fattispecie o un singolo caso concreto. Di norma, nelle loro decisioni le autorità cantonali ricorrono però anche alla giurisprudenza di istanze di altri Cantoni.

01 novembre 2010