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Sessione: 26.08.2010
Nel consuntivo, alle posizioni 2031 e 8101 – 9000 sono indicati l'effettivo, i ricavi e le utilizzazioni delle diverse fondazioni gestite presso il Cantone. Inoltre, alla posizione 9000 sono riassunte diverse piccole fondazioni e fondi con un cosiddetto fine particolare.

Oltre a fini non proprio attuali elencati accanto a singole fondazioni e anche a determinate sovrapposizioni contenutistiche, per alcune fondazioni si constatano inoltre ricavi e utilizzazioni relativamente esigui.

Anche se il diritto delle fondazioni pone elevati limiti a una modifica del fine o al trasferimento in un'altra fondazione, andrebbe esaminato se in singoli settori sarebbero possibili fusioni oppure se potrebbe trovare applicazione lo strumento di una fondazione collettiva, sull'esempio di quanto fatto alcuni anni fa dalla Città di Coira.

Invitiamo perciò il Governo a esaminare in che misura sia possibile procedere alla fusione di alcune di queste fondazioni/fondi o eventualmente se sia possibile un trasferimento in una fondazione collettiva.

Coira, 26 agosto 2010

Pfenninger, Marti, Aebli, Baselgia-Brunner, Bezzola (Zernez), Brandenburger, Buchli, Burkhardt, Candinas, Casutt, Clavadetscher, Davaz, Dermont, Felix, Frigg-Walt, Furrer-Cabalzar, Gartmann-Albin, Gasser, Geisseler, Hartmann (Champfèr), Jaag, Jenny, Kappeler, Kasper, Kleis-Kümin, Koch (Landquart), Kollegger (Malix), Krättli-Lori, Locher Benguerel, Meyer-Grass, Michael (Donat), Michael (Castasegna), Michel (Davos-Monstein), Müller, Nick, Nigg, Noi-Togni, Papa, Pedrini, Perl, Peyer, Pult, Rosa, Stiffler (Davos-Platz), Thöny, Trepp, Troncana-Sauer, Vetsch (Pragg-Jenaz), Deplazes, Hensel, Michel (Igis), Monigatti

Risposta del Governo

1. Conformemente all'art. 16 della legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria (LGVF; CSC 710.100), il Governo è competente per accettare a nome del Cantone lasciti e fondazioni dipendenti da parte di terzi. Se la loro destinazione viene meno oppure se questa non può più essere perseguita in modo conforme, il Governo li raggruppa con altri lasciti o fondazioni dipendenti oppure li scioglie. I lasciti e le fondazioni dipendenti vengono gestiti nel conto delle giacenze. I conti dei lasciti, delle fondazioni e dei fondi gestiti alla posizione 2031 vengono presentati nell'appendice al consuntivo (art. 37 cpv. 2 lett. e LGVF, cfr. consuntivo 2009, pag. 353 segg.). Le fondazioni, i lasciti e i fondi elencati sono fondazioni dipendenti. La fondazione "Dr. med. Albert Coray" rappresenta un'eccezione e sarà scorporata dal consuntivo per la fine del 2010.

2. Nella prassi le fondazioni indipendenti sono frequenti. Esse si differenziano dalle fondazioni di diritto privato per la mancanza di una propria personalità giuridica. Il CC non contiene regole per le fondazioni indipendenti. È sempre determinante il diritto alla base del negozio giuridico sul quale si fonda l'assegnazione di sostanza (diritto delle donazioni, diritto successorio). Se tuttavia questi settori giuridici non contengono norme per la risoluzione del problema, il diritto delle fondazioni (CC) può essere applicato per analogia. È possibile verificare la praticabilità di una fusione dei lasciti e dei fondi esistenti.

3. Oltre ai severi limiti posti ai fini, le utilizzazioni in parte scarse sono probabilmente da ricondurre anche alla mancata conoscenza dei mezzi a disposizione. È compito dei dipartimenti e dei servizi competenti provvedere a un maggiore lavoro di informazione e rendere attenti potenziali beneficiari. In primo piano vi è l'utilizzazione conforme allo scopo e non l'accumulo dei mezzi.

4. Nel caso di piccole fondazioni, oggi nella prassi, su richiesta, la vigilanza sulle fondazioni sostiene con funzione consultiva gli organi della fondazione quando si tratta di procedere a una fusione con un'altra fondazione oppure, in caso di scioglimento, per il successivo conferimento della sostanza rimanente della fondazione in una fondazione collettiva. Una fondazione collettiva può destinare in modo semplice determinati valori patrimoniali a un determinato fine. La forma della fondazione collettiva permette di garantire che l'auspicato fine caritatevole o di utilità pubblica possa venire appoggiato in modo mirato anche nel caso di patrimoni della fondazione più limitati.

5. Un esempio di fondazione collettiva è la Succursus Stiftung di San Gallo, composta da più fondi singoli: chi vuole destinare una parte del proprio patrimonio a un determinato scopo caritatevole o di utilità pubblica può costituire un proprio fondo sotto il tetto della fondazione quale partecipante alla fondazione. Chi partecipa alla fondazione stabilisce il nome e il fine del relativo fondo e, se lo desidera, può anche avere voce in capitolo sull'impiego dei mezzi del fondo o insediare una direzione del fondo. La sostanza dei singoli fondi viene gestita dalla fondazione insieme alla sostanza degli altri fondi. In questo modo è possibile gestire in modo economico ed efficiente i fondi a destinazione vincolata.

6. Stando alle stime della vigilanza sulle fondazioni vi è il potenziale per una fondazione collettiva grigionese. Il Governo intende perciò procedere alla costituzione di una simile fondazione collettiva con sede nei Grigioni.

Il Governo è disposto ad accogliere l'incarico.

29 ottobre 2010