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Sessione: 08.12.2010
Benché dal 1990 sia in vigore un divieto generale per l'amianto, è un fatto che sovente ancora oggi delle persone vengono esposte in misura eccessiva e inammissibile a fibre di amianto in occasione di lavori di sistemazione, costruzione o smantellamento, cosa che mette in pericolo la vita dei lavoratori e di altre persone. Per questa ragione, nell'ordinanza federale sui lavori di costruzione (in vigore dal 1° gennaio 2009) è stata inserita la richiesta secondo cui, se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente tossiche come l'amianto o i policlorobifenili (PCB), in caso di lavori di sistemazione, costruzione o smantellamento, prima di iniziare i lavori il datore di lavoro deve accertare accuratamente i pericoli e deve valutare i relativi rischi.

Nonostante questo chiaro obbligo degli imprenditori e nonostante il fatto che gli edifici costruiti prima del 1991 siano in generale sospettati di contenere amianto, in queste costruzioni solo in casi molto rari si accerta con la necessaria professionalità la presenza di amianto prima di lavori di costruzione o smantellamento. La prassi evidenzia un importante problema di esecuzione nell'attuazione di questa richiesta derivante dall'ordinanza sui lavori di costruzione, poiché manca un relativo organo di controllo.

Nelle rispettive leggi edilizie cantonali, i Cantoni di Ginevra e di Vaud esigono perciò che a una domanda di costruzione o di demolizione di edifici costruiti prima del 1991 venga allegato un rapporto sulla presenza di amianto che deve soddisfare determinati criteri. Altri Cantoni, come ad esempio il Cantone di Berna o il Cantone di Zurigo, si occupano nel corso di una procedura per il rilascio della licenza edilizia della questione se in un vecchio edificio sia stato rilevato amianto, senza una specifica disposizione legale cantonale e senza requisiti alla qualità dell'accertamento.

Alcuni Cantoni della Svizzera orientale, tra cui anche i Grigioni, stanno introducendo delle normative grazie alle quali si intende controllare tali sostanze pericolose tramite i piani di smaltimento dei comuni.

Le firmatarie e i firmatari sono dell'opinione che i piani di smaltimento non tutelino però le persone durante i lavori di costruzione e incaricano perciò il Governo di elaborare per il Cantone dei Grigioni delle basi legali o altre misure efficaci per garantire che in caso di lavori di costruzione o di smantellamento nel Cantone dei Grigioni le persone vengano protette da sostanze particolarmente tossiche, specialmente amianto e PCB, con la stessa efficacia garantita nei Cantoni di Ginevra e di Vaud.

Coira, 8 dicembre 2010

Trepp, Augustin, Steck-Rauch, Baselgia-Brunner, Berther (Camischolas), Bezzola (Samedan), Bucher-Brini, Candinas, Frigg-Walt, Furrer-Cabalzar, Gartmann-Albin, Giacomelli, Gunzinger, Hartmann (Coira), Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jaag, Jenny, Kollegger (Coira), Locher Benguerel, Märchy-Caduff, Meyer-Grass, Michel, Müller (Davos Platz), Noi-Togni, Peyer, Pfenninger, Pult, Stiffler (Coira), Thöny, Wieland, Monigatti, Patt

Risposta del Governo

I problemi nell'individuazione di sostanze pericolose quali l'amianto o i policlorobifenili (PCB) sono oggi sostanzialmente noti. Altrettanto note sono le modalità di gestione di tali sostanze per evitare pericoli per la salute. Ciononostante, la corretta gestione di queste sostanze non sempre è garantita.

Laddove il Cantone stesso è committente o fa parte della committenza, può intervenire direttamente. L'Ufficio edile cantonale è stato sensibilizzato nei confronti di questa problematica e oggi è abituato a trattare queste sostanze problematiche. Un progetto esemplare in questo ambito è stato il risanamento della Scuola cantonale, dove è stato possibile eliminare con successo i PCB contenuti nella sostanza edilizia. L'aria all'interno dell'edificio non fa oggi più registrare valori di PCB aumentati.

Nel quadro delle procedure per il rilascio della licenza edilizia, le autorità dispongono di determinate possibilità per intervenire affinché le sostanze pericolose vengano individuate per tempo e gestite in modo corretto. Uno strumento a questo scopo è costituito dalle dichiarazioni di smaltimento con indicazioni sul tipo e sulla quantità di rifiuti che si presentano per un progetto, in particolare in caso di demolizione o trasformazione, nonché sul loro smaltimento, che il committente deve inoltrare insieme alla domanda di costruzione in virtù della legislazione cantonale sulla protezione dell'ambiente (art. 39 LCPAmb e art. 16 OCPAmb, in vigore dal 1° settembre 2002) e delle leggi edilizie comunali. Poiché la maggior parte dei progetti di costruzione viene realizzata all'interno delle zone edificabili, l'attuazione delle prescrizioni sulla corretta gestione di amianto e PCB è di competenza comunale. Il Cantone sostiene i comuni nell'esecuzione nei modi seguenti:
• Nel Modello di legge edilizia per i Comuni del Cantone dei Grigioni, messo a disposizione dei comuni dall'Associazione grigionese per lo sviluppo del territorio in collaborazione con gli uffici cantonali quale modello per la legislazione edilizia comunale, come allegati alla domanda di costruzione sono espressamente previste una dichiarazione di smaltimento, nonché la conferma dell'adozione delle misure volte alla protezione dal radon (art. 81 cpv. 2 n. 25 e 27 MLE). Molti comuni hanno ripreso queste disposizioni nella propria legge edilizia.
• L'UNA mette a disposizione dei committenti un modulo modello "Entsorgungserklärung für Bauabfälle/Dichiarazione di smaltimento per rifiuti edili", che da oltre cinque anni esige indicazioni sulle analisi PCB e fa osservare che mastice per fughe contenente PCB, materiale da costruzione contenente amianto e simili devono essere smaltiti separatamente quali rifiuti speciali.
• Nel novembre 2002 e nel maggio 2005, l'UNA ha organizzato incontri informativi sul tema dei rifiuti edili destinati ai capi degli uffici edili.

Il Governo non ritiene necessario emanare nuove prescrizioni legali cantonali come nei Cantoni di Vaud e di Ginevra. Ritiene piuttosto che da un lato le prescrizioni esistenti debbano essere meglio attuate e dall'altro che possa essere ulteriormente migliorata l'informazione. A questo scopo il modulo modello per la dichiarazione di smaltimento dei rifiuti edili va rielaborato e completato. In questo contesto si deve chiaramente indicare per quali costruzioni è necessario eseguire analisi circa la presenza di amianto. Vanno inoltre elencate le parti della costruzione che per esperienza contengono particolarmente spesso amianto. Se dagli accertamenti relativi alla presenza di amianto e PCB effettuati in vista della dichiarazione di smaltimento risulta che una costruzione che viene trasformata o demolita è inquinata, il committente sa che per i lavori di costruzione va osservata la direttiva CFSL n. 6503 "Amianto", rispettivamente che deve far capo a un'impresa specializzata per lo smaltimento di PCB.

Inoltre, il Governo ritiene importante che venga migliorata l'informazione in generale. Si deve in particolare prestare attenzione al fatto che i committenti e i pianificatori, gli architetti e gli ingegneri attivi su loro incarico siano pienamente a conoscenza della problematica legata ad amianto, PCB e ad altre sostanze nocive per la salute. La presenza di amianto e di altre sostanze pericolose deve essere nota già al momento di pianificare progetti di demolizione e di trasformazione. Se sono gli impresari edili i primi a confrontarsi con questa problematica, così come prescritto dalla disposizione dell'ordinanza federale sui lavori di costruzione citata nell'incarico Trepp, di norma è già troppo tardi. Nel miglioramento ora previsto dell'informazione si deve perciò esaminare in che misura sarebbe opportuna una collaborazione con altri servizi (p.es. associazioni professionali o di categoria).

Ai sensi di queste considerazioni, il Governo è disposto ad accogliere l'incarico Trepp.

11 marzo 2011