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Sessione: 14.06.2011
Negli ultimi anni la legge sulla cura degli ammalati (CSC 506.000) è stata sottoposta a diverse revisioni parziali. Nella sessione di agosto 2010 il Gran Consiglio ha approvato la revisione parziale del finanziamento delle cure e nella sessione di giugno 2011 è all'ordine del giorno la revisione parziale del finanziamento degli ospedali. Entrambe le revisioni si sono rese necessarie in seguito a modifiche nel diritto di rango superiore ed entrambi i progetti comportano notevoli costi supplementari per Cantone e comuni. Il Governo sostiene che la suddivisione di questi costi supplementari deve avvenire secondo il principio dell'onere invariato per Cantone e comuni, e ciò in base a una chiave di ripartizione percentuale piuttosto casuale. La casualità consiste nel fatto che si tratta ogni volta di istantanee delle strutture dei costi e che le stime dei costi poste alla loro base risultano ogni volta più o meno azzeccate. Va ricordato che le stime dei costi sono effettivamente difficili, poiché oltre alle incertezze naturali quali lo sviluppo di quantità e prezzo vanno stimate anche le conseguenze di cambiamenti di sistema. Questa situazione porta comprensibilmente a discussioni e a lotte legate alla ripartizione tra Cantone e comuni. Il finanziamento comune degli ospedali e degli istituti di cura provoca inoltre un elevato onere amministrativo per fornitori di prestazioni, Cantone e comuni.

La Commissione per la sanità e la politica sociale incarica il Governo di sottoporre a una verifica l'attuale sistema del finanziamento degli ospedali e delle cure e di presentare quanto prima un rapporto in merito. In particolare, vanno verificate le regolamentazioni che fanno aumentare i costi decise dal Governo e inserite nelle ordinanze, che né nel finanziamento degli ospedali, né nel finanziamento delle cure concedono ai comuni un margine d'azione per contenere i costi risultanti. Il Governo viene inoltre incaricato di presentare un rapporto che indichi a quali condizioni e con quali conseguenze in futuro sarebbe attuabile anche un finanziamento degli ospedali esclusivamente da parte del Cantone e un finanziamento delle cure esclusivamente da parte dei comuni, con enti responsabili invariati.

Coira, 14 giugno 2011

Casanova-Maron, Candinas, Trepp, Augustin, Gunzinger, Hardegger, Holzinger-Loretz, Kleis-Kümin, Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Troncana-Sauer

Risposta del Governo

Negli ultimi anni la legge sulla cura degli ammalati (CSC 506.000) è stata sottoposta a diverse revisioni parziali. In particolare la modifica del finanziamento delle cure e la modifica del finanziamento degli ospedali, decise dal Gran Consiglio nella sessione di agosto 2010, rispettivamente nella sessione di giugno 2011, portano, a causa delle direttive della LAMal, a considerevoli oneri supplementari per l'ente pubblico. La proposta, formulata dal Governo per entrambe le revisioni parziali, di suddividere tra Cantone e comuni gli oneri supplementari secondo la chiave di ripartizione vigente è stata in entrambi i casi modificata dal Gran Consiglio a favore dei comuni. Al contrario del Governo, che voleva proseguire con l'esistente chiave di ripartizione tra comuni e Cantone dei sussidi dell'ente pubblico, il Gran Consiglio ha scelto in entrambi i casi di addebitare al Cantone la maggior parte dei costi supplementari. Nel caso del finanziamento degli ospedali, dalla chiave di ripartizione del Gran Consiglio risulta addirittura un netto sgravio dei comuni rispetto alle spese sopportate finora.

Le regolamentazioni a livello di ordinanza alle quali si è accennato nell'incarico, che non lascerebbero ai comuni margine d'azione per quanto riguarda la possibilità di influire sulle spese risultanti, né nel finanziamento degli ospedali, né in quello delle cure, si limitano alle direttive per le case di cura e i servizi Spitex. Le direttive relative ai posti di formazione da mettere a disposizione sono necessarie per garantire che sia disponibile sufficiente personale qualificato per fornire le prestazioni. Le prescrizioni sono state elaborate in stretta collaborazione con le associazioni e gli istituti interessati e vanno di principio interpretate quali prescrizioni di minima. Le prescrizioni qualitative e quantitative relative all'effettivo del personale sono necessarie per garantire una qualità di cura e un'assistenza adeguate. In singoli casi l'Ufficio dell'igiene pubblica dispone della competenza per derogare a queste prescrizioni.

La verifica approfondita dell'attuale sistema di finanziamento degli ospedali e delle cure, richiesta nell'incarico, potrà avvenire al più presto una volta disponibili i dati dei primi due anni dopo l'introduzione delle nuove regolamentazioni sul finanziamento. Solo sulla base di due anni d'esercizio saranno disponibili sufficienti dati consolidati relativi alle conseguenze delle nuove regolamentazioni sul finanziamento. Solo allora sarà possibile illustrare con sufficiente attendibilità le conseguenze di un finanziamento degli ospedali esclusivamente da parte del Cantone e di un finanziamento delle case di cura e dello Spitex esclusivamente da parte dei comuni, con enti responsabili invariati, come richiesto dall'incarico.

Il Governo è disposto ad accogliere l'incarico.

12 luglio 2011