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Sessione: 19.10.2011
Conformemente all'art. 36 n. 3 Cost. cant., il Gran Consiglio elegge i membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo. Secondo l'art. 57 della legge sul Gran Consiglio, occorre di regola tenere conto delle frazioni in proporzione alla loro consistenza numerica. L'ulteriore procedura di elezione è disciplinata nell'art. 22 LOG, secondo il quale la commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia mette a pubblico concorso i posti che divengono vacanti. Essa esamina le competenze professionali e l'idoneità personale dei candidati e fornisce una raccomandazione a destinazione del Gran Consiglio. Nell'elezione il Gran Consiglio deve infine tenere debitamente conto delle tre lingue ufficiali del Cantone.

Siccome si tiene conto della consistenza numerica delle frazioni, le elezioni dei giudici sono ancora oggi elezioni politiche. La messa a concorso prescritta, con la costosa pubblicazione anche su giornali di altri Cantoni, lascia invece credere che si tratti di una procedura apolitica e aperta. Ne consegue che la Commissione di giustizia e sicurezza è confrontata con candidati idonei dal punto di vista personale e professionale, ma che non hanno alcuna possibilità di essere eletti per questioni politiche. Ciononostante, devono essere organizzati dei colloqui e infine vanno consegnati suggerimenti al Gran Consiglio.

Va ricordato che in base alla situazione giuridica vigente, le candidate e i candidati non devono sottoporsi necessariamente alla procedura di selezione. Le frazioni possono proporre al Gran Consiglio dei candidati anche dopo la scadenza dei termini indicati nel bando di concorso, addirittura aggirando la Commissione di giustizia e sicurezza.

La procedura oggi vigente con la messa a pubblico concorso risulta in fin dei conti una farsa. Impone alla Commissione di giustizia e sicurezza un onere considerevole. Candidate e candidati idonei dal punto di vista personale e professionale ritengono a ragione sleale questa procedura.

Il Cantone dei Grigioni ha raccolto esperienze positive con l'attribuzione delle cariche dei giudici cantonali in considerazione della consistenza numerica delle frazioni da una parte e delle lingue dall'altra. Tuttavia, per una valutazione sensata da parte della Commissione di giustizia e sicurezza la messa a pubblico concorso non è efficace. Questa va perciò abolita e sostituita con una regolamentazione secondo la quale le frazioni che mirano a occupare una carica debbano presentare le proprie proposte a destinazione della Commissione di giustizia e sicurezza. La Commissione di giustizia e sicurezza dovrà poi procedere alla verifica dell'idoneità personale e professionale delle candidate e dei candidati solo dopo la ricezione delle proposte.

Si chiede al Governo di sottoporre al Gran Consiglio un messaggio per una corrispondente modifica della procedura di elezione secondo l'art. 22 LOG.

Coira, 19 ottobre 2011

Cavegn, Kollegger (Coira), Caduff, Aebli, Albertin, Bondolfi, Buchli-Mannhart (Safien-Platz), Caluori, Candinas, Casty, Casutt-Derungs, Clalüna, Conrad, Dermont, Dosch, Engler, Fallet, Fasani, Geisseler, Gunzinger, Heiz, Hitz-Rusch, Jeker, Joos, Kleis-Kümin, Koch (Tamins), Kollegger (Malix), Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Nick, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Parolini, Parpan, Rathgeb, Sax, Steck-Rauch, Stiffler (Davos Platz), Stiffler (Coira), Tenchio, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Zanetti, Calonder, Cortesi, Derungs, Liesch

Risposta del Governo

La procedura di elezione vigente, in particolare la messa a pubblico concorso di posti di giudice vacanti presso il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo, è stata introdotta nel quadro dell'ottimizzazione dell'organizzazione giudiziaria cantonale (riforma della giustizia 2, messaggio quaderno n. 6/2006 -2007, p. 491 seg.). Durante la consultazione, quasi tutti i partiti si sono espressi a favore della messa a pubblico concorso di posti di giudice vacanti. In seguito, questa novità è stata approvata senza discussioni nel corso del dibattito parlamentare. La procedura di elezione è stata approvata senza discussioni anche in occasione della revisione totale formale della legge sull'organizzazione giudiziaria, nel quadro dell'attuazione dei codici di procedura penale e civile svizzeri a livello di legge, nel 2010. In entrambi i casi, ha dato adito a discussioni solo la questione se e in che forma le lingue ufficiali cantonali vadano considerate nell'occupazione di posti di giudice (cfr. PGC 2006/2007, p. 224 segg. e PGC 2009/2010, p. 863 segg.). Finora vi sono stati due concorsi pubblici: nel 2008 in occasione dell'elezione dei membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo per il periodo di carica 2009-2012 secondo la nuova organizzazione, nonché nel 2011 in occasione di una nomina sostitutiva di un membro del Tribunale cantonale.

La giustizia è uno dei compiti principali di uno Stato e quale terzo potere, accanto a quello legislativo e a quello esecutivo, rappresenta una parte del principio della separazione dei poteri. In uno stato di diritto democratico, i tribunali assumono un ruolo importante nel salvaguardare l'ordinamento giuridico e la pace giuridica. I requisiti organizzativi e strutturali posti alla giustizia e ai singoli tribunali da una parte, nonché i requisiti professionali e personali posti ai singoli giudici dall'altra sono proporzionalmente elevati. L'indipendenza della giustizia richiede che la composizione dei tribunali sia equilibrata. L'art. 57 della legge sul Gran Consiglio concretizza questa esigenza per l'elezione dei membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo. La qualità dell'amministrazione della giustizia esige inoltre che nell'elezione le qualifiche professionali e personali dei candidati si trovino in primo piano. La trasparenza nell'elezione dei giudici offre la garanzia migliore in questo senso. Il carattere pubblico necessario può essere garantito con elezioni popolari (come nel caso dei tribunali distrettuali) o con concorsi pubblici (come nel caso del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo). A seconda della situazione non è escluso che nel singolo caso, ossia in un'elezione concreta, i requisiti posti alla giustizia in generale e le capacità professionali e personali dei candidati possano trovarsi in contrasto. Le esperienze a livello federale e in diversi Cantoni mostrano tuttavia chiaramente che una messa a pubblico concorso di posti di giudice divenuti vacanti e l'elezione di giudici da parte di un parlamento non si escludono assolutamente a vicenda.

Le basi di una buona legislazione esigono una certa stabilità dell'ordinamento giuridico. Ciò considerato, va respinto un cambiamento di disposizioni legislative poco dopo la loro entrata in vigore o a causa di eventuali svantaggi in un singolo caso concreto. Inoltre, una singola procedura forse insoddisfacente non giustifica una reazione da parte del legislatore. La Commissione del Gran Consiglio competente per la procedura può naturalmente dapprima verificare se e in che misura la procedura d'elezione per i tribunali cantonali possa essere ottimizzata senza una revisione legislativa. Una parte di questa verifica potrebbe anche interessare il carattere vincolante della procedura di selezione. Se la commissione dovesse giungere alla conclusione che in questo modo non è possibile realizzare dei miglioramenti, allora andrebbe riesaminata l'intera procedura d'elezione, con coinvolgimento dell'autorità d'elezione. Secondo il Governo sarebbe sbagliato concentrarsi solo su un aspetto, ossia quello della messa a pubblico concorso.

Sulla base delle esperienze raccolte finora, secondo il Governo non esiste una necessità di agire a livello di legge. Per questi motivi il Governo chiede di respingere l'incarico.

11 gennaio 2012