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Sessione: 20.03.2012
Nei Grigioni, il fotovoltaico rappresenta un potenziale pressoché illimitato che può già essere sfruttato.

Nel caso di immobili esistenti, gli investimenti in impianti fotovoltaici possono essere dedotti dall'imposta federale diretta. Il Cantone dei Grigioni invece non agevola fiscalmente gli investimenti in impianti fotovoltaici. Essi non possono essere dedotti dall'imposta cantonale.

Quale conseguenza della votazione dell'11.03.2012 relativa all'iniziativa sulle abitazioni secondarie, gli incentivi supplementari agli investimenti nel Cantone dei Grigioni assumono un'importanza particolare. Per questo motivo, il Governo viene incaricato di agevolare fiscalmente anche gli investimenti in impianti fotovoltaici.

Coira, 20 marzo 2012

Kappeler, Kollegger (Coira), Stiffler (Coira), Aebli, Barandun, Bezzola (Samedan), Blumenthal, Bucher-Brini, Burkhardt, Caduff, Caluori, Casanova-Maron, Casutt, Cavegn, Dermont, Engler, Fontana, Frigg-Walt, Furrer-Cabalzar, Gartmann-Albin, Gasser, Giacomelli, Hardegger, Hartmann (Coira), Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Kunz (Fläsch), Locher Benguerel, Lorez-Meuli, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Michael (Castasegna), Michel, Montalta, Müller (Davos Platz), Niederer, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Pedrini, Rosa, Thöny, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Valär, Waidacher, Wieland, Degonda, Monigatti, Müller (Susch), Patt, Wolf

Risposta del Governo

L'incarico prende l'accettazione dell'iniziativa sulle residenze secondarie quale spunto per chiedere una promozione degli investimenti in impianti fotovoltaici.

Il diritto fiscale federale armonizzato offre due possibilità per il trattamento fiscale dei costi di un impianto fotovoltaico:

- In caso di edifici esistenti, l'imposta federale diretta parifica gli investimenti in energie rinnovabili ai costi della manutenzione degli immobili e permette la deduzione di tali spese. In caso di edifici nuovi non è ammessa una deduzione. I ricavi dalla vendita di elettricità prodotta dall'impianto fotovoltaico costituiscono un reddito imponibile.
- La soluzione grigionese prevede che i ricavi dalla vendita di elettricità prodotta dall'impianto fotovoltaico siano qualificati quale reddito. Un reddito imponibile è però dato soltanto se i ricavi cumulati superano i costi d'investimento. Con questo sistema non risulta né possibile, né necessaria una deduzione diretta dei costi dell'impianto fotovoltaico. La soluzione grigionese funziona allo stesso modo per le nuove costruzioni e per gli edifici esistenti e tiene conto in modo ottimale del principio costituzionale portante dell'imposizione secondo la capacità economica.

Il diritto fiscale federale armonizzato lascia ai Cantoni la possibilità di introdurre una deduzione per provvedimenti di risparmio energetico (art. 9 cpv. 3 legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; RS 642.14). Se il Cantone desidera introdurre una simile deduzione, questa va necessariamente configurata come previsto dal diritto sull'imposta federale diretta; essa può trovare applicazione unicamente a edifici esistenti. Con questa deduzione, le spese che incrementano il valore e qualificate come investimenti verrebbero equiparate alle spese che mantengono il valore e sarebbe ammessa la loro deduzione dalle imposte.

Il passaggio alla soluzione dell'imposta federale diretta auspicato nell'incarico mira a introdurre nell'anno dell'investimento una deduzione dei costi d'investimento per la promozione fiscale di impianti fotovoltaici. Il Governo ha sempre sostenuto l'opinione secondo la quale, per diversi motivi, il diritto fiscale non si presta al raggiungimento di obiettivi extrafiscali. Per via delle tariffe fiscali progressive, a seconda delle aliquote fiscali marginali, le misure fiscali hanno effetti molto diversi. Di conseguenza, a parità di costi l'ammontare del sovvenzionamento può risultare molto diverso. I costi di misure di incentivazione applicate tramite il diritto fiscale non vengono inseriti a preventivo, non vengono calcolati e non vengono controllati, cosa che dovrebbe anche essere il motivo per il quale queste misure sono così apprezzate. Le misure promozionali non vengono perciò nemmeno analizzate periodicamente e quando si devono attuare dei tagli vengono regolarmente trascurate. Nemmeno l'entità delle misure di incentivazione, ovvero il numero di impianti fotovoltaici, può essere controllato, poiché i corrispondenti costi vengono semplicemente dedotti nella dichiarazione d'imposta. Manca poi un controllo dell'efficacia delle misure di incentivazione, poiché l'autorità responsabile per l'obiettivo non deve sopportare alcun costo e l'Amministrazione delle imposte non è né competente per verificare il raggiungimento di obiettivi extrafiscali, né sarebbe in grado di farlo. Per finire, queste misure di incentivazione riducono il reddito imponibile, al quale oggi sono associate le più svariate prestazioni (riduzione individuale dei premi, borse di studio, pagamenti diretti all'agricoltura, tassa per l'asilo nido, ecc.).

La regolamentazione attuale concernente gli impianti fotovoltaici tiene conto in modo ottimale del principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Qualora si volesse mirare a misure promozionali di più ampia portata politica, ciò andrebbe realizzato al di fuori del diritto fiscale. Il Governo chiede perciò di respingere l'incarico Kappeler.

20 giugno 2012