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Sessione: 17.04.2012
Con una decisione dipartimentale del 22 dicembre 2011, il Governo ha informato i comuni in merito alla determinazione dei costi riconosciuti e della partecipazione ai costi massima dei beneficiari di prestazioni per le case per anziani e di cura nel 2012. Lo stesso giorno, il Governo ha informato i comuni anche in merito alla determinazione dei costi riconosciuti e della partecipazione ai costi degli utenti dei servizi di cura e assistenza a domicilio con e senza mandato di prestazioni comunale.

Come è noto, i costi riconosciuti per le case per anziani e di cura vengono suddivisi secondo il rapporto di 25% a carico del Cantone e 75% a carico dei comuni, mentre quelli per la cura e assistenza a domicilio sono a carico del Cantone per il 55% e dei comuni per il 45%. D'altro lato, i costi riconosciuti delle cure ospedaliere vengono assunti dal Cantone in misura del 90% e dai comuni in misura del 10%.

La decisione dipartimentale del 22 dicembre 2011 prevede ora quale novità, conformemente alla regolamentazione federale, che per le case per anziani e di cura e per la cura e assistenza a domicilio i costi delle cure acute e transitorie dispensate in base a una prescrizione medica vengano assunti dalle casse malati e dallo Stato per 14 giorni dopo la dimissione dall'ospedale. Trattandosi ancora di cure e assistenza acute, sarebbe logico che anche il loro finanziamento avvenisse secondo la chiave prevista per il finanziamento degli ospedali, ossia in rapporto di 90% a carico del Cantone e 10% a carico dei comuni. Un tale intento è addirittura formulato esplicitamente nella decisione dipartimentale del 22 dicembre sulla determinazione dei costi riconosciuti per le case per anziani e di cura. A pagina 3 (capitolo 1.3, 2° paragrafo, Cure acute e transitorie nelle case di cura) il documento recita: "Il finanziamento dei costi di cura avviene secondo le regole del finanziamento degli ospedali." Questa affermazione non viene tuttavia ripresa nella corrispondente tabella allegata, che prevede una partecipazione del Cantone a queste cure solo in misura del 25% e che addossa ai comuni il 75% rimanente.

In considerazione di queste contraddizioni e incertezze e per evitare malintesi riguardo alle cure acute e transitorie, poniamo al Governo le seguenti domande:

1. Quanto è concreta la definizione che il Governo dà del concetto di cure acute e transitorie?

2. Non ritiene anche il Governo che queste cure acute e transitorie andrebbero indennizzate sulla base delle cure ospedaliere (indipendentemente dal luogo in cui vengono prestate) e precisamente nel rapporto di 90% a carico del Cantone e 10% a carico dei comuni?

Coira, 17 aprile 2012

Noi-Togni, Bucher-Brini, Rosa, Augustin, Baselgia-Brunner, Blumenthal, Caluori, Casanova-Maron, Clalüna, Darms-Landolt, Della Vedova, Dermont, Engler, Fasani, Fontana, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Grass, Gunzinger, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Koch (Tamins), Kollegger (Malix), Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Marti, Meyer-Grass, Müller, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Pedrini, Peyer, Pfenninger, Pult, Righetti, Steck-Rauch, Thöny, Tomaschett-Berther, (Trun), Trepp, Zweifel-Disch, Degonda, Deplazes, Hensel, Michel (Igis), Monigatti, Schucan, Stäbler, Spreiter

Risposta del Governo

Il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure introdotto il 1° gennaio 2011 con la legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 13 giugno 2008 suddivide il finanziamento delle cure in caso di malattia disciplinate nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in due categorie, ovvero in prestazioni di cura con necessità di cura a lungo termine (di seguito prestazioni di cura) e in prestazioni di cure acute e transitorie.

Le prestazioni di cure acute e transitorie devono rivelarsi necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero ed essere dispensate in base a una prescrizione medica (art. 25a cpv. 2 LAMal). L'obiettivo è il ritorno degli assicurati allo stato precedente l'evento che ha richiesto il ricovero in ospedale. Dal punto di vista del contenuto non vi è nessuna differenza tra le prestazioni di cura e le prestazioni limitate nel tempo delle cure acute e transitorie. Sia per il settore ambulatoriale, sia per quello stazionario si tratta del catalogo di prestazioni descritto nell'art. 7 dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31).

Conformemente all'art. 25a cpv. 2 LAMal, i costi delle cure acute e transitorie sono rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo, secondo le disposizioni sulla remunerazione delle prestazioni ospedaliere. Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni devono di conseguenza convenire delle forfetarie per queste prestazioni. Siccome il finanziamento delle cure acute e transitorie avviene secondo le regole del finanziamento degli ospedali, la LAMal non prevede una partecipazione dei beneficiari delle prestazioni. Conformemente all'art. 7 OPre, le prestazioni di cura, così come le prestazioni di cure acute e transitorie possono essere dispensate da infermieri diplomati, organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio e da case di cura. Per contro, gli ospedali non sono ammessi quali fornitori di prestazioni nelle cure acute e transitorie.

Il Governo risponde come segue alle domande poste:

1. Per la definizione delle cure acute e transitorie non esiste alcun margine di manovra a livello cantonale. Il concetto di cure acute e transitorie è definito dalla LAMal e dagli atti normativi basati su di essa, nonché dal corrispondente materiale legislativo.

2. No. Il Governo ritiene che la suddivisione tra Cantone e comuni dei contributi dell'ente pubblico disciplinata nell'art. 21 cpv. 2 della legge sulla cura degli ammalati (75% per i comuni e 25% per il Cantone) sia corretta per la suddivisione dei contributi versati dai comuni e dal Cantone alle case di cura per le cure acute e transitorie, poiché essa corrisponde alla chiave di ripartizione applicata anche per i contributi versati dai comuni e dal Cantone per le rimanenti prestazioni di cura fornite dalle case di cura.

21 maggio 2012