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Sessione: 12.06.2012
Molte istituzioni del settore sanitario come ospedali, case per anziani e di cura, internati, ecc. sono organizzate nella forma giuridica di una fondazione. Queste istituzioni sono dunque soggette all'ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni (CSC 219.100). Tra le altre cose, questa ordinanza disciplina gli obblighi delle fondazioni, i compiti dell'autorità di vigilanza, nonché le tasse.

Tra gli obblighi delle fondazioni rientra sostanzialmente anche quello di sottoporre spontaneamente entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio:
a. il conto annuale validamente firmato (bilancio e conto economico), incluso il verbale di approvazione;
b. l'elenco dei titoli;
c. la relazione dell'ufficio di revisione;
d. il rapporto relativo all'attività commerciale.

Le prescrizioni della legislazione riguardanti la gestione, la garanzia della qualità, la presentazione dei conti, ecc. per le istituzioni del settore sanitario sono molto ampie e sottostanno al controllo dell'Ufficio dell'igiene pubblica. Si impone dunque la domanda se gli ospedali e le case di cura organizzati in una fondazione non vengano esaminati due o addirittura tre volte se l'ufficio di revisione viene considerato anche "organo di controllo".

L'ammontare della tassa di base si orienta al patrimonio lordo secondo bilancio. Gli ospedali, le case per anziani e di cura o gli internati, che solitamente soddisfano un mandato di prestazioni dell'ente pubblico, dispongono di regola di una considerevole sostanza, soprattutto sotto forma di immobili. La riscossione della tassa di base si fonda sulla produttività del patrimonio. In questo modo, una casa di cura con un patrimonio netto di oltre 20 000 000 di franchi deve versare una tassa di base pari a 2 600 franchi, indipendentemente dall'onere di controllo e dal risultato contabile. Oltre agli enti responsabili, i finanziatori delle istituzioni nel settore sanitario sono di regola i pazienti/gli ospiti/gli utenti, gli assicuratori malattia, nonché l'ente pubblico, ovvero Confederazione/Cantone/comuni. Le istituzioni menzionate sono esposte a una notevole pressione dei costi da parte dei finanziatori e le tariffe vengono in parte considerevole prescritte. Al capoverso 2 dell'art. 11, i "beni culturali e immobili che generano uno scarso reddito e che servono direttamente allo scopo della fondazione non vengono considerati per la determinazione della tassa di base".

Per evitare un onere di controllo e costi inutili, le firmatarie e i firmatari pongono le domande seguenti:

1. Esistono dei doppioni nella vigilanza delle istituzioni nel settore sanitario e sociale e come pensa il Governo di eliminare gli eventuali doppioni?

2. Sarebbe eventualmente possibile indicare per analogia le istituzioni del settore sanitario al cpv. 2 dell'art. 11?

3. Il Governo è disposto a esaminare un sistema di tasse alternativo con il quale non ci si basi ad esempio più sul patrimonio produttivo, bensì venga applicato il principio di causalità in base all'attività di controllo effettiva?

Samnaun, 12 giugno 2012

Hardegger, Kunz (Coira), Kleis-Kümin, Barandun, Baselgia-Brunner, Bezzola (Samedan), Bezzola (Zernez), Blumenthal, Bondolfi, Brandenburger, Bucher-Brini, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Caduff, Campell, Casanova-Maron, Casutt, Cavegn, Clalüna, Clavadetscher, Conrad, Darms-Landolt, Dermont, Dosch, Engler, Fasani, Felix, Foffa, Fontana, Furrer-Cabalzar, Gartmann-Albin, Geisseler, Giacomelli, Grass, Gunzinger, Hartmann (Champfèr), Hartmann (Coira), Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jaag, Jeker, Jenny, Kasper, Koch (Tamins), Koch (Igis), Kollegger (Coira), Komminoth-Elmer, Krättli-Lori, Kunz (Fläsch), Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Marti, Meyer-Grass, Michael (Donat), Michael (Castasegna), Michel (Davos Monstein), Nick, Niederer, Nigg, Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Parolini, Parpan, Pedrini, Peyer, Righetti, Sax, Steck-Rauch, Stiffler (Davos Platz), Tenchio, Tomaschett (Breil), Troncana-Sauer, Tscholl, Valär, Vetsch (Klosters-Dorf), Wieland, Zweifel-Disch, Berther (Segnas), Deplazes, Kuoni

Risposta del Governo

Dall'introduzione del controllo con mandato di prestazioni e preventivo globale, l'Amministrazione cantonale viene gestita sempre più secondo principi di economia aziendale. Secondo la chiara volontà del Gran Consiglio, anche la vigilanza sulle fondazioni va dunque gestita possibilmente a copertura dei costi (messaggio quaderno n. 5/2007–2008; PGC n. 2/2007–2008, pag. 225 segg.). Nel 2010 e nel 2011, l'obiettivo di una copertura dei costi integrale è stato raggiunto, ciò dimostra che le tariffe sono state calcolate in modo corretto e che tengono conto del principio di causalità conformemente alla Costituzione cantonale (art. 93 cpv. 4 Cost. cant.; CSC 110.100) e del principio di copertura dei costi e di equivalenza ai sensi dell'art. 5 della legge sulla gestione finanziaria (LGF; CSC 710.100).

La riscossione delle tasse di base per l'attività delle autorità di vigilanza secondo il patrimonio lordo della fondazione è una soluzione semplice, comprensibile, trasparente ed economica dal punto di vista amministrativo, impiegata in tutta la Svizzera. Una tassa di base secondo il dispendio porterebbe in continuazione a richieste di chiarimenti e non cambierebbe niente al fatto che i costi globali della vigilanza sulle fondazioni sono a carico delle fondazioni. Per attività speciali si procede a un calcolo secondo il dispendio. Nel confronto intercantonale, le tasse sono vantaggiose grazie a strutture snelle e a un adempimento dei compiti efficiente. Con la revisione parziale dell'ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni (CSC 219.100) entrata in vigore il 1° giugno 2012, nella determinazione della tassa di base non vengono considerati beni culturali e immobili che generano uno scarso reddito e che servono direttamente allo scopo della fondazione. Si intendono ad esempio collezioni di fotografie e documenti oppure musei che devono assumersi la manutenzione di immobili a volte considerati monumenti storici. In base al conto annuale sottoposto a revisione ordinaria, è dimostrato che non generano alcun utile. Le fondazioni attive nella gestione di ospedali, case per anziani, di cura o internati non rientrano in questa categoria. Le istituzioni nel settore sanitario conseguono le loro entrate principali con l'offerta di prestazioni mediche e di cura, nonché con rette di soggiorno. La produttività potenziale del loro patrimonio di fondazione è data.

Secondo il Governo, nella vigilanza di istituzioni del settore sanitario e sociale non vi sono doppioni, anche se determinati documenti vanno presentati a diversi servizi dell'Amministrazione cantonale. L'autorità di vigilanza sulle fondazioni provvede in primo luogo affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione (art. 84 cpv. 2 CC). La vigilanza è completa e deve provvedere affinché gli organi della fondazione non prendano decisioni contrarie all'atto di fondazione, al regolamento o alla legge. L'autorità di vigilanza approva trasferimenti di patrimonio e fusioni secondo la legge sulla fusione (LFus; RS 221.301) e decide in merito a modificazioni dell'organizzazione e del fine (art. 85/86/86b CC). Per contro, l'Ufficio dell'igiene pubblica rilascia ad esempio alle case per anziani e di cura le necessarie autorizzazioni d'esercizio, verifica il rispetto dei presupposti qualitativi secondo le prescrizioni di legge, fissa i sussidi alle prestazioni dopo l'esame dei dati statistici e finanziari, verifica e calcola i contributi per investimenti in caso di nuove costruzioni e controlla il livello SCCP.

Il Governo risponde come segue alle domande poste:

1. Non vi sono doppioni nella vigilanza sulle istituzioni nel settore sanitario e sociale. I compiti della vigilanza sulle fondazioni da un lato e degli uffici specifici dall'altro sono diversi.

2. Per le istituzioni del settore sanitario non si applica l'art. 11 cpv. 2 dell'ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni, poiché i loro immobili non sono considerati immobili che generano uno scarso reddito ai sensi della disposizione.

3. Il Governo non intende esaminare un sistema di tasse alternativo per la vigilanza sulle fondazioni. Per l'attività generale di vigilanza, il calcolo secondo il patrimonio lordo si è dimostrato valido.

30 agosto 2012