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Sessione: 13.06.2012
L'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG) fissa prescrizioni ai corpi pompieri per quanto concerne l'effettivo, l'equipaggiamento e la formazione. Esse si conformano all'incarico/onere, nonché alle direttive del coordinamento svizzero dei pompieri (FKS).

L'art. 40 della legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni disciplina i contributi ai corpi pompieri. L'Assicurazione fabbricati (AFG) partecipa agli investimenti appropriati e conformi al fabbisogno dei corpi pompieri grigionesi per depositi apparecchi, materiale, allarme e veicoli, nonché alle spese di formazione e perfezionamento dei quadri del corpo pompieri.

In virtù delle basi giuridiche della legge sulla protezione antincendio e tenendo conto del concetto federale pompieri 2015, l'AFG ha elaborato un nuovo regolamento concernente i contributi. Questo regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. In virtù degli art. 2 e 32 della legge sulla protezione antincendio, nonché dell'art. 13 segg. dell'ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio, l'AFG emana direttive chiare e vincolanti in merito a come vadano strutturate le organizzazioni dei vigili del fuoco.

Queste direttive vengono rielaborate o adeguate annualmente, e al momento si trovano in una situazione di squilibrio rispetto alla prassi dei contributi e delle sovvenzioni dell'AFG.

Ciò vale in particolare nel caso dell'acquisto di veicoli del servizio antincendio. Hanno diritto a contributi sia i veicoli nuovi, sia quelli d'occasione. Indipendentemente dal fatto che siano nuovi o usati, essi vengono sovvenzionati con un contributo di base pari al 20% del prezzo d'acquisto. La differenza di prezzo tra un veicolo nuovo e uno d'occasione può essere di diverse decine di migliaia di franchi.

Per motivi finanziari, i corpi pompieri locali devono acquistare veicoli d'occasione. Di conseguenza, il sovvenzionamento dell'AFG è considerevolmente inferiore. È risaputo che i costi di riparazione e di manutenzione di veicoli d'occasione sono più elevati rispetto a quelli di veicoli nuovi. La manutenzione e le riparazioni di veicoli e apparecchi non hanno diritto a contributi. In questo modo, ai comuni quali organizzazioni esecutive del servizio pompieri vengono addebitati costi supplementari, nonostante i comuni con l'acquisto di un veicolo d'occasione abbiamo sgravato enormemente l'AFG.

Questa prassi insoddisfacente vale anche per i veicoli presso i servizi d'intervento contro i sinistri, utilizzati dai centri di soccorso del Cantone per potere assolvere i propri compiti, in base ad accordi di prestazioni. Inoltre, la formazione di base per questi compiti cantonali è a carico dei comuni (corsi di base).

In base a quanto esposto, le firmatarie e i firmatari chiedono al Governo di rispondere alle seguenti domande:

1. Chi dispone della competenza per stabilire le aliquote di contribuzione?

2. Altri Cantoni della Svizzera orientale, in che misura versano contributi ai loro corpi pompieri locali e ai corpi pompieri dei centri di soccorso?

3. Il Governo condivide l'opinione secondo cui anche i costi di manutenzione e di riparazione di veicoli dei corpi pompieri, di macchinari e in generale dell'equipaggiamento dovrebbero avere diritto a contributi?

4. Il Governo ritiene che grazie alla buona situazione finanziaria dell'AFG sarebbe giustificato uno sgravio dei Comuni tramite l'assunzione dell'indennità giornaliera (analogamente ai corsi quadri) da parte dell'AFG per i corsi di base 1 e 2, nonché per i corsi di base nei settori della difesa dalla fuoriuscita di idrocarburi e del soccorso stradale?

Samnaun, 13 giugno 2012

Tomaschett (Breil), Parolini, Hartmann (Coira), Albertin, Berther (Camischolas), Bezzola (Zernez), Blumenthal, Bondolfi, Brandenburger, Burkhardt, Caduff, Caluori, Casty, Casutt, Casutt-Derungs, Cavegn, Clavadetscher, Conrad, Darms-Landolt, Dermont, Dosch, Engler, Fallet, Foffa, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Giacomelli, Grass, Gunzinger, Hartmann (Champfèr), Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jaag, Jenny, Kasper, Kleis-Kümin, Koch (Tamins), Koch (Igis), Kollegger (Coira), Kollegger (Malix), Komminoth-Elmer, Kunz (Fläsch), Lorez-Meuli, Märchy-Caduff, Meyer-Grass, Michael (Donat), Michael (Castasegna), Michel (Davos Monstein), Nick, Niederer, Noi-Togni, Papa, Parpan, Pedrini, Peyer, Pfenninger, Righetti, Rosa, Sax, Stiffler (Coira), Tenchio, Tomaschett-Berther (Trun), Wieland, Zanetti, Berther (Segnas), Degonda

Risposta del Governo

Nell'introduzione dell'interpellanza si spiega che i corpi pompieri locali che per motivi finanziari acquistano (o devono acquistare) veicoli d'occasione, ottenendo un contributo minore da parte dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, non ottengono contributi dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni per le spese di manutenzione e riparazione superiori risultanti da questa situazione. Inoltre, nel quadro delle considerazioni generali si critica che i costi per l'adempimento di compiti cantonali (centri di soccorso) vanno a carico dei comuni (costi per corsi di base, manutenzione e riparazioni di veicoli dei centri d'intervento).

In effetti, i veicoli d'occasione rispetto a quelli nuovi possono causare maggiori costi di riparazione e di manutenzione ai comuni. Tuttavia, nella valutazione globale (costi del capitale/ammortamenti/riparazione e manutenzione) ciò non è il caso. I veicoli d'occasione causano ai comuni tendenzialmente costi complessivi minori rispetto all'acquisto di veicoli nuovi, praticamente senza eccezione. Il Governo non vede perciò alcun motivo per applicare aliquote contributive diverse per l'acquisto di veicoli nuovi e d'occasione. L'indennizzo per la gestione di un centro di soccorso dei pompieri viene disciplinato dall'AFG in un accordo di prestazioni con i comuni interessati. Viene compensato l'onere supplementare, incluse le spese di formazione per l'adempimento di questo compito cantonale. L'affermazione secondo cui la formazione di base per i compiti cantonali è a carico dei comuni non corrisponde quindi alla realtà.

In questo contesto, il Governo richiama l'attenzione sul fatto che negli ultimi anni l'onere finanziario dei comuni per i loro corpi pompieri è nettamente diminuito. Sulla base dei corpi pompieri comunali sono stati creati corpi pompieri dei centri di soccorso per diversi compiti (soccorso stradale e in galleria, difesa dalla fuoriuscita di olio e sostanze chimiche, danni della natura, incendi di boschi), con un relativo spostamento dei costi dai comuni al Cantone. Inoltre, i comuni sono stati stimolati dall'AFG a svolgere i compiti a livello regionale. Grazie alle fusioni, il numero di corpi pompieri ha potuto essere ridotto da 232 a 70 e l'effettivo di pompieri da 12'000 a 4'800. I compiti che spettano ai comuni possono così essere adempiti in modo molto più conveniente rispetto alla via solitaria.

Sulla base di queste premesse, il Governo risponde come segue alle domande poste.

1. Conformemente all'art. 39 (40) della legge sulla protezione antincendio, il Governo stabilisce le aliquote contributive.

2. I Cantoni della Svizzera orientale versano i contributi seguenti ai corpi pompieri locali:



A complemento della presente tabella bisogna osservare che, rispetto alla maggior parte degli altri Cantoni, l'AFG presta contributi nettamente superiori agli approvvigionamenti idrici dei comuni.

3. No. Il finanziamento dei costi di manutenzione e di riparazione è compito dei comuni. Il versamento di contributi ai costi di manutenzione e di riparazione da parte dell'AFG contraddice l'auspicata dissociazione dei compiti e delle finanze tra Cantone e comuni. Per permettere all'AFG di garantire ai comuni i contributi per costi di manutenzione e di riparazione, sarebbe tra l'altro necessaria una revisione della legge sulla protezione antincendio. La legge sulla protezione antincendio prevede solo contributi agli investimenti.

4. No. L'assunzione dell'indennità giornaliera in questione da parte dell'AFG porterebbe a un aumento dei premi dell'Assicurazione fabbricati. Un'estensione a tutti i corsi dei contributi per indennità giornaliera da parte dell'AFG richiederebbe inoltre una revisione della legge sulla protezione antincendio. La legge sulla protezione antincendio prevede unicamente contributi a corsi di formazione e perfezionamento professionale del personale qualificato e dirigente. Attualmente, l'AFG con il versamento di un indennizzo forfetario annuo per corpi pompieri dei centri di soccorso presta indirettamente contributi alla formazione di base dei corpi pompieri dei centri di soccorso nei settori della difesa dalla fuoriuscita di idrocarburi e del soccorso stradale. In caso di svolgimento di corsi di base, l'AFG si assume tutti i costi dei corsi (istruttori, materiale e vitto).

5 settembre 2012