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Sessione: 05.12.2012
Il 30 ottobre 2012 il Tribunale federale svizzero (TF n. 4 127/2012 e 4A_141/242) ha stabilito che, per considerazioni legate al diritto dei mandati, le banche che amministrano beni patrimoniali devono restituire ai clienti le cosiddette commissioni di portafoglio (una sorta di retrocessione o rimborso), nella misura in cui il cliente non vi rinunci (abbia rinunciato) esplicitamente.

1. Il Governo riconosce una necessità di agire, ed eventualmente quale, a seguito della sentenza citata?

2. Il Cantone e i suoi istituti (cassa pensioni, AFG, IAS) considerano la possibilità di richiedere alle banche il rimborso delle retrocessioni citate e, se sì, quali introiti supplementari ne deriverebbero?

3. Il Cantone e i suoi istituti (cassa pensioni, AFG, IAS) considerano la possibilità di mirare a un adeguamento dei contratti di mandato con le banche e, se sì, in quale direzione?

4. Esistono contratti di amministrazione patrimoniale con amministratori patrimoniali privati che non siano banche? In questi casi, come viene risolta la questione delle retrocessioni?

Coira, 5 dicembre 2012

Tenchio, Nick, Albertin, Blumenthal, Caduff, Caluori, Casanova-Maron, Casty, Casutt, Clavadetscher, Conrad, Della Vedova, Fallet, Fasani, Hartmann (Coira), Hitz-Rusch, Jenny, Kollegger (Malix), Peyer, Pfäffli, Pfenninger, Pult, Righetti, Trepp, Zanetti, Buchli (Felsberg), Degonda, Vincenz

Risposta del Governo

Con sentenza del 30 ottobre 2012 (4A_127/2012), il Tribunale federale impone a una banca incaricata di amministrare beni patrimoniali la restituzione al committente di retrocessioni o rimborsi confluiti alla stessa da terzi. Il Tribunale ha incluso nell'obbligo di restituzione anche le cosiddette commissioni di portafoglio e le indennità di commercializzazione che una banca riceve quale amministratrice di beni patrimoniali nell'ambito dell'acquisizione di fondi d'investimento e di prodotti strutturati. I presupposti per il rimborso di tali retrocessioni sono l'esistenza di un contratto di gestione patrimoniale e il pagamento di corrispondenti tariffe. La sentenza non si esprime in merito a mandati di consulenza e ad affari privi di consulenza. Al momento la portata della sentenza è ancora controversa.

1. Le retrocessioni risultano in particolare in caso di fondi (fondi del mercato monetario, obbligazionari, azionari, indicizzati, fondi materie prime, fondi strategici, ecc. ed Exchance Traded Funds), di fondi speculativi e di fondi alternativi, nonché in caso di prodotti strutturati (ad esempio prodotti con protezione del capitale, prodotti a partecipazione, prodotti a ottimizzazione del rendimento). Il Cantone detiene e deteneva anche in passato solo investimenti diretti che non portano a retrocessioni. Per il Cantone non vi è una necessità di agire.

La Cassa cantonale pensioni dei Grigioni (CPG) non ha stipulato contratti di gestione patrimoniale completi con banche. Essa dispone però di singoli rapporti di mandato con gestori patrimoniali. Questi rapporti sono chiaramente definiti e disciplinati in un contratto individuale con i singoli gestori patrimoniali. Nei singoli contratti sono stati disciplinati esplicitamente tipo, modalità e ammontare dell'indennizzo. Inoltre, è stato convenuto che il mandatario deve consegnare alla CPG tutti i vantaggi patrimoniali che risultano dall'esercizio del mandato. Nel rapporto d'esercizio della CPG, le retrocessioni vengono pubblicate dal 2008 (nel 2011 ca. 500 000 franchi). Per la CPG non è data una necessità di azione immediata per l'adeguamento dei contratti attuali. In considerazione dello sviluppo dell'interpretazione giuridica e dei termini di prescrizione, la CPG sta verificando se presso i fornitori di servizi finanziari in questione possono essere fatti valere retroattivamente ulteriori diritti a retrocessioni, commissioni o indennità di commercializzazione.

L'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG) e l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS) gestiscono i loro titoli perlopiù autonomamente e sviluppano i loro affari principalmente tramite le tre banche con sedi locali Banca Cantonale Grigione (BCG), UBS e CS, che agiscono essenzialmente da banche depositarie in virtù di un mandato. Vi sono però anche mandati di gestione patrimoniale. La AFG e l'IAS sono in contatto con le banche per quanto riguarda il rimborso di retrocessioni. Non vi sono ancora risultati.

2. Nella situazione attuale, per il Cantone non vi sono rimborsi. Per quanto riguarda la CPG, l'IAS e l'AFG, gli accertamenti presso le banche in questione sono già in corso. Non sono disponibili cifre.

3. Per il Cantone e per la CPG non sono necessari adeguamenti di contratti. L'IAS e l'AFG stipuleranno probabilmente nuovi accordi.

4. Il Cantone, l'IAS e l'AFG non hanno stipulato contratti di mandato con gestori patrimoniali privati. La CPG dispone di tali contratti. Il tema delle retrocessioni è tuttavia già disciplinato a sufficienza nei contratti.

27 febbraio 2013