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Sessione: 23.04.2013
In passato i Cantoni disponevano di un grande margine di manovra per quanto riguarda l'organizzazione delle proprie elezioni. In questo contesto, negli ultimi anni vi è stata una sempre maggiore intromissione del Tribunale federale. Accade così che una maggioranza del Consiglio nazionale non voglia accettare un sistema elettorale cantonale nemmeno se la popolazione di un Cantone si è espressa in votazione a favore di tale sistema. Il rifiuto del Consiglio nazionale è avvenuto in particolare indicando che il Tribunale federale non accetterebbe il sistema elettorale cantonale in questione. Alla fine ciò porta di fatto a lasciare in buona parte al Tribunale federale l'importante decisione su come debbano svolgersi in futuro le elezioni nei singoli Cantoni. Ciò è inaccettabile. A questo proposito il diritto federale deve porre i limiti necessari. Con un'iniziativa cantonale, il Cantone dei Grigioni può presentare questa richiesta al legislatore federale.

In virtù dell'articolo 59 della Costituzione cantonale, le firmatarie e i firmatari invitano perciò il Gran Consiglio, tramite decreto diretto, ad approvare la seguente iniziativa cantonale a destinazione dell'Assemblea federale:

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone dei Grigioni, tramite il Gran Consiglio, presenta la seguente iniziativa cantonale:

Il Cantone dei Grigioni chiede che la Costituzione federale venga modificata in modo tale che i Cantoni siano liberi nell'organizzazione del proprio diritto elettorale.

Motivazione:

Il Prof. Paul Richli, professore emerito di diritto pubblico, motiva come segue nella NZZ (NZZ Online, edizione del 5 aprile 2013) la legittimazione per la limitazione dell'influenza del Tribunale federale in questioni di organizzazione del diritto elettorale: a differenza di casi rilevanti per i diritti fondamentali, dove la Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituirebbe un freno per il legislatore federale, il diritto di voto e di eleggibilità non sarebbe una posizione protetta dal diritto internazionale. A questo proposito la Svizzera sarebbe autonoma. «Nel contesto dei diritti politici, il Parlamento federale può anche limitare la giurisprudenza del Tribunale federale per realizzare gli obiettivi legittimi nel senso indicato».

Coira, 23 aprile 2013

Caduff, Albertin, Berther (Disentis/Mustér), Berther (Camischolas), Blumenthal, Bondolfi, Caluori, Casutt-Derungs Silvia, Cavegn, Darms-Landolt, Della Vedova, Dermont, Dosch, Fallet, Foffa, Geisseler, Kleis-Kümin, Kollegger (Malix), Märchy-Caduff, Niederer, Parpan, Righetti, Sax, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Zanetti, Camathias, Decurtins-Jermann, Epp, Lauber, Vincenz