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Sessione: 23.04.2013
L'articolo 28d e l'articolo 38 della legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni prescrivono che in relazione alla persona trattata, ad esempio in un ospedale, devono essere annotati «i dati essenziali concernenti il periodo ed il tipo di trattamento». Le cosiddette documentazioni sui pazienti o anamnesi devono essere conservate per almeno 10 anni.

Nell'era elettronica, simili documentazioni sui pazienti vengono realizzate sempre più spesso in forma elettronica. Il problema consiste ora nella grande insicurezza relativa alla forza probatoria dei documenti elettronici. Non è chiaro se i dati elettronici siano sufficienti quali prove. Ciò ha come conseguenza che le documentazioni sui pazienti devono essere archiviate due volte, una volta in forma elettronica e una volta in forma cartacea. Questo fatto causa a sua volta un elevato onere amministrativo, ma anche costi.

Poniamo pertanto al Governo le seguenti domande:

1. L'art. 28d e l'art. 38 della legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni sono formulati in modo aperto. Si può dedurre che dal punto di vista giuridico la documentazione sui pazienti elettronica è equiparata a quella cartacea e che quindi si potrebbe rinunciare a tenere un archivio cartaceo?

2. La forza probatoria della documentazione sui pazienti elettronica è equiparata a quella della documentazione cartacea?

3. Secondo il Governo si impongono adeguamenti legislativi, ad esempio ai sensi della legge zurighese sui pazienti, segnatamente § 17 cpv. 2, che prevede l'autorizzazione di tenere la documentazione sui pazienti anche in forma elettronica?

«Documentazione sui pazienti
§ 17.1 Per ogni paziente viene tenuta una documentazione relativa a chiarimenti e trattamenti, che va costantemente aggiornata.
2 La documentazione sui pazienti può essere tenuta in forma cartacea oppure in forma elettronica. Essa deve poter essere resa anonima in modo semplice.»

4. Il Governo è disposto a informare le istituzioni in merito?

Coira, 23 aprile 2013

Nick, Caduff, Hardegger, Albertin, Barandun, Bezzola (Zernez), Blumenthal, Burkhardt, Caluori, Casanova-Maron, Casty, Casutt-Derungs Silvia, Cavegn, Clavadetscher, Conrad, Darms-Landolt, Dermont, Dosch, Engler, Felix, Frigg-Walt, Geisseler, Giacomelli, Gunzinger, Hartmann (Champfèr), Hartmann (Coira), Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jeker, Jenny, Kasper, Kleis-Kümin, Kollegger (Coira), Kollegger (Malix), Komminoth-Elmer, Krättli-Lori, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Märchy-Caduff, Marti, Meyer-Grass, Michael (Castasegna), Niederer, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Parolini, Peyer, Pfäffli, Rosa, Sax, Steck-Rauch, Stiffler (Davos Platz), Stiffler (Coira), Tenchio, Tomaschett-Berther (Trun), Trepp, Troncana-Sauer, Tscholl, Valär, Vetsch (Pragg-Jenaz), Wieland, Camathias, Decurtins-Jermann, Deplazes, Epp, Gugelmann, Müller (Haldenstein)

Risposta del Governo

Dalla fine del XX secolo, la digitalizzazione ha messo in moto una rivoluzione che ha generato cambiamenti sia nella tecnica, sia in quasi tutti i settori della vita. Questo sviluppo non si è fermato nemmeno nel settore sanitario. I sistemi elettronici di archiviazione e di gestione della documentazione vengono usati sempre più anche nella medicina. Ciò genera un numero maggiore di domande sulle premesse giuridiche per un'archiviazione a lungo termine digitale adeguata per documenti ufficiali.

L'obbligo di allestire e conservare documenti medici risulta dal contratto terapeutico tra medico e paziente fondato sul diritto dei mandati. Per registrazioni nel quadro dell'obbligo di documentazione, il supporto non è importante. Secondo la prassi vigente del Tribunale federale, la qualità degli atti viene riconosciuta per i dati informatici se sono sufficientemente protetti dalla cancellazione o dalla modifica accidentali (DTF 116 IV 349; Trechsel/Pieth, StGB Praxiskommentar, 2a edizione, prima dell'art. 251 N 2). Se queste premesse sono soddisfatte, si può partire dal presupposto della forza probatoria di registrazioni digitalizzate. Dall'obbligo di documentazione risulta anche il diritto di consultazione della cartella clinica. Se i documenti vengono archiviati in modo digitalizzato, oltre alla registrazione completa e corretta deve in particolare essere conservata la verificabilità, garantita l'autenticità così come la costante disponibilità e l'immediata leggibilità dei documenti.

Nel Cantone dei Grigioni si osserva una gestione eterogenea dell'archiviazione e della conservazione della documentazione sui pazienti. Il passaggio generale alla cartella clinica elettronica è in pieno svolgimento. Fino ad oggi, l'Incaricato federale della protezione dei dati ha rinunciato a formulare raccomandazioni per evitare violazioni della protezione dei dati, tuttavia, in base a casi singoli, ha constatato che con i sistemi di elaborazione dei dati si è ben lungi dall'aver raggiunto lo stato di "security by design".

Le prescrizioni relative alla documentazione sui pazienti contenute nella legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni (CSC 500.000) e risalenti al 1984 non considerano esplicitamente lo sviluppo digitale, per via della loro formulazione aperta permettono tuttavia di attuare una direttiva che stabilisca l'obbligo di tenere la documentazione sui pazienti esclusivamente in forma elettronica.

Il Governo risponde come segue alle domande:

1. Sì, se la registrazione digitale non può più essere modificata e se il sistema registra ogni accesso.

2. Sì.

3. Secondo il Governo non è data la necessità di procedere a un adeguamento legislativo.

4. Sì.

20 giugno 2013