Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 11.06.2013
Situazione di partenza:

Negli scorsi anni, diversi comuni hanno dovuto dichiararsi d'accordo a ospitare sul loro territorio dei centri di transito. Nel fare questo hanno confidato esplicitamente nella promessa delle autorità cantonali, che ciò non avrebbe portato a costi supplementari per il comune di ubicazione.

In realtà, questa promessa si è rivelata solo una mezza verità. Il Cantone si assume sì i costi dell'esercizio, nell'art. 14 del progetto di revisione della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (CSC 564.250) è tuttavia previsto un obbligo di assistenza per persone con una procedura d'asilo pendente, per stranieri ammessi provvisoriamente, nonché per persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con una decisione passata in giudicato. Nel testo dell'articolo non vengono menzionati esplicitamente i rifugiati riconosciuti e i rifugiati ammessi provvisoriamente, che di conseguenza vanno a carico dei comuni che ospitano centri di transito. Queste spese supplementari risultano in primo luogo presso gli uffici del servizio sociale, le scuole e i controlli abitanti e rappresentano inoltre un notevole onere supplementare per i funzionari incaricati (aiuto nella ricerca di un'abitazione, mediazione di posti di lavoro, aiuto pratico nella vita, scolarizzazioni e molto altro).

Gli accertamenti effettuati in seno al dipartimento competente hanno confermato questi problemi, motivo per cui il Governo fino all'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria ha deciso di indennizzare con una forfetaria pari a complessivamente 100'000 franchi/anno gli attuali 4 comuni di ubicazione (Schluein, Cazis, Coira e Davos). Questi indennizzi tra 20'000 e 30'000 franchi/comune coprono tuttavia solo una parte dei costi supplementari. (A Davos, nel 2011 le spese non coperte da Confederazione e Cantoni ammontavano a circa 60'000 franchi per circa 30 rifugiati riconosciuti e ammessi provvisoriamente. Ora a Davos Laret sono a disposizione 120 letti.)

La garanzia del Governo di chiudere questa lacuna con la riforma PF non è riconoscibile nel testo del messaggio, almeno da una prospettiva attuale.

In base alla situazione attuale nei comuni interessati, nonché in vista della trasparenza per altri comuni che in futuro dovranno mettere a disposizione dei centri di transito, le firmatarie e i firmatari pregano di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Governo è dell'avviso che nei comuni che ospitano centri di transito non possano risultare costi supplementari?

2. Il Governo è dell'avviso che la riforma PF sia lo strumento giusto per compensare gli oneri straordinari?

3. Il Governo prevede un altro strumento per creare la base legale mancante?

Ai sensi di una soluzione urgente per comuni e Cantone, ringraziamo per voler rispondere alle domande.

Coira, 11 giugno 2013

Mani-Heldstab, Kleis-Kümin, Berther (Camischolas), Brandenburger, Bucher-Brini, Buchli-Mannhart (Safien-Platz), Caduff, Caluori, Campell, Casutt-Derungs Silvia, Clalüna, Conrad, Darms-Landolt, Dermont, Dosch, Fasani, Felix, Geisseler, Hardegger, Jeker, Jenny, Joos, Kollegger (Malix), Komminoth-Elmer, Locher Benguerel, Märchy-Caduff, Marti, Meyer-Grass, Michael (Castasegna), Michel, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Parolini, Pedrini, Righetti, Sax, Tenchio, Tomaschett-Berther (Trun), Trepp, Troncana-Sauer, Valär, Wieland, Berther (Segnas), Bürgi-Büchel, Däscher, Degonda, Deplazes, Motti, Müller (Haldenstein), Schlatter

Risposta del Governo

In virtù dell'art. 4 della legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo della Confederazione (LAdLSA; CSC 618.100), il Governo può obbligare i comuni ad accogliere richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione in ragione del proprio numero di abitanti. Il Cantone può gestire propri centri di accoglienza e strutture per fornire l'aiuto d'urgenza. In caso di oneri finanziari eccessivi di singoli comuni dovuti alla scelta del collocamento, il Governo concede una compensazione finanziaria. La compensazione sussidiaria trova applicazione solo se gli oneri non possono essere coperti in altro modo, ad esempio attraverso la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri. In virtù dell'art. 37 dell'ordinanza relativa alla LAdLSA, il carico finanziario è considerato eccessivo se le uscite necessarie dei comuni nei relativi settori hanno quale conseguenza un aumento di almeno il 10%. Vengono compensati al massimo ¾ del carico finanziario.

Secondo l'attuale perequazione finanziaria, i comuni non ricevono né direttamente, né indirettamente pagamenti compensativi nel settore dell'asilo. Con la nuova perequazione finanziaria ideata nel quadro della riforma della perequazione finanziaria (riforma PF), i contributi compensativi vengono per contro influenzati per tutti i comuni dalle persone con una richiesta d'asilo in corso. Ad approfittarne sono soprattutto i comuni con centri di transito. Il Governo vuole presentare questi fatti al Gran Consiglio nel quadro del messaggio relativo alla riforma PF.

Risposte alle domande poste

1. I richiedenti l'asilo possono generare dei costi per i comuni. Questo vale anche per i comuni con centri di transito. Vanno evitati esclusivamente gli oneri supplementari eccessivi dovuti a un centro di transito rispetto a una situazione con una distribuzione proporzionale dei richiedenti l'asilo tra i comuni. Per questo caso, l'art. 4 cpv. 3 LAdLSA prevede dei pagamenti compensativi.

2. La perequazione delle risorse prevista nel quadro dell'imminente riforma PF terrà conto della situazione particolare dei comuni con una quota superiore alla media di persone con una richiesta d'asilo pendente. Per il numero di abitanti di un comune sarà determinante la popolazione residente permanente. Dal 2010, essa comprende anche le persone con statuto di richiedente l'asilo se la loro durata di soggiorno è di almeno 12 mesi. Nel 2010, a questa categoria sono state attribuite complessivamente 600 persone, di cui 339 ai quattro comuni con centri di transito Cazis, Coira, Davos e Schluein. Nella nuova perequazione delle risorse verranno versati dei contributi compensativi anche per queste persone. Questi quattro comuni verranno considerevolmente sgravati anche dagli adeguamenti alla riforma PF previsti dal Governo. Non si ritiene necessaria un'ulteriore compensazione, in particolare delle spese di rifugiati riconosciuti e ammessi provvisoriamente. In questo contesto si rimanda all'incarico Zweifel-Disch concernente il sostegno a offerte d'integrazione per bambini alloglotti, accolto nella sessione di giugno. Nel quadro della riforma PF, il Governo intende aumentare al livello dei costi effettivi i sussidi cantonali per le lezioni a bambini alloglotti, ciò che sgrava ulteriormente i quattro comuni citati.

3. Non può per contro entrare in questione l'impiego della compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali, prevista nel quadro della riforma PF. Questa compensazione è prevista per casi d'emergenza eccezionali e non per pagamenti compensativi ricorrenti ogni anno. Questa concezione è stata appoggiata da quasi tutti i partecipanti alla consultazione.

L'art. 4 cpv. 3 LAdLSA rappresenta la base legale per un'eventuale compensazione finanziaria di oneri finanziari eccessivi di singoli comuni dovuti alla scelta del collocamento. Non vi è alcuna necessità di creare un nuovo strumento per il finanziamento.

4 settembre 2013