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Sessione: 29.08.2013
Negli scorsi anni, singoli comuni grigionesi hanno registrato un aumento per quanto riguarda l'arrivo di rifugiati riconosciuti. A seguito della difficile situazione economica nei Paesi intorno a noi, in particolare nell'Europa meridionale, è aumentato il numero di lavoratori stranieri, non solo di persone singole, bensì soprattutto nel quadro del ricongiungimento familiare. Ciò ha portato nei comuni con un'offerta di abitazioni a prezzi vantaggiosi e posti di lavoro adatti a costi supplementari anche considerevoli in singoli settori, quali ad esempio la scuola. Tendenzialmente, i costi per l'assistenza sociale sono in ulteriore aumento.

A partire dal prossimo anno i comuni saranno tenuti ad attuare le misure varate dal Cantone per la promozione dell'integrazione. Anche a questo riguardo saranno fortemente interessati soprattutto i comuni con un'elevata percentuale di stranieri. L'attuazione delle misure sarà difficile e dovrebbe perciò avvenire nel quadro di una stretta collaborazione tra Cantone e comuni.

Per una durata complessiva di cinque anni, la Confederazione verserà una forfetaria globale per rifugiati riconosciuti. Di norma questo importo dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbero risultare costi supplementari per i comuni. Eccezioni sono possibili soprattutto nei centri turistici, ad esempio a seguito delle pigioni più elevate o in caso di persone sole. Se i rifugiati soggiornano in Svizzera già da più tempo e cambiano il loro domicilio, un comune riceve però, a seconda dei casi, contributi dalla forfetaria globale solo per due o tre anni. Una volta trascorsi cinque anni, ai rifugiati e ai loro figli viene rilasciato un permesso C. La forfetaria globale viene meno con l'ottenimento del permesso C o se la persona può essere integrata nel mondo del lavoro. Se l'integrazione professionale dei rifugiati non riesce, il comune si trova confrontato con i costi per l'assistenza sociale. Come noto, la maggior parte delle famiglie di rifugiati hanno diversi figli. Anche se l'integrazione lavorativa riesce, solo in pochi casi il reddito sarà sufficiente per mantenere la famiglia.

Il ricongiungimento familiare è nel frattempo possibile anche con un permesso L ed è tendenzialmente in aumento. A seguito della relativa incertezza lavorativa, queste famiglie ambiscono oggi maggiormente a ottenere il permesso B. La certezza di rimanere è maggiore e l'assistenza sociale pubblica è accessibile, contrariamente a quanto avviene con il permesso L.

Le domande:

1. Cosa intende fare il Governo affinché i rifugiati per i quali la Confederazione non versa più alcuna forfetaria globale possano disporre di un ammortizzatore sociale, senza gravare ulteriormente i rispettivi comuni di residenza?

2. I detentori di permessi L non hanno diritto all'assistenza sociale. Come intende trattare il Governo le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori non trovano più lavoro e/o non possono beneficiare delle indennità di disoccupazione?

3. Anche i datori di lavoro hanno una responsabilità sociale per i loro lavoratori. Il Governo prevede misure di accompagnamento come p.es. l'informazione dei datori di lavoro?

Coira, 29 agosto 2013

Kleis-Kümin, Mani-Heldstab, Troncana-Sauer, Albertin, Augustin, Baselgia-Brunner, Blumenthal, Brandenburger, Bucher-Brini, Caduff, Caluori, Casanova-Maron, Casutt-Derungs Silvia, Cavegn, Conrad, Darms-Landolt, Dermont, Dosch, Fasani, Florin-Caluori, Frigg-Walt, Furrer-Cabalzar, Gartmann-Albin, Geisseler, Hardegger, Hartmann (Champfèr), Jaag, Jenny (Arosa), Kasper, Kollegger (Malix), Locher Benguerel, Märchy-Caduff, Meyer-Grass, Noi-Togni, Parolini, Parpan, Perl, Peyer, Pfenninger, Pult, Rosa, Sax, Stiffler (Davos Platz), Tenchio, Thöny, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Trepp, Valär, Wieland, Zanetti, Bürgi-Büchel, Decurtins-Jermann, Degonda, Gugelmann, Hensel

Risposta del Governo

Il Cantone non ha alcuna influenza sull'assegnazione dei richiedenti l'asilo da parte della Confederazione o sulle sue decisioni relative al riconoscimento di rifugiati o di persone ammesse provvisoriamente. In singoli comuni, l'arrivo di rifugiati riconosciuti e di persone con permesso L e il ricongiungimento familiare talvolta concesso risultano chiaramente percepibili nella ricerca di spazi abitativi economici e di posti di lavoro idonei. A seguito dell'offerta di spazi abitativi e posti di lavoro accessibili, diversi comuni sono sempre più gravati da beneficiari di assistenza sociale stranieri. Ci si deve dunque attendere che a seguito dell'immigrazione i costi dell'assistenza sociale continueranno a crescere leggermente. Rispetto alla quota di assistenza sociale in Svizzera, che si situa al 3% (stato 2011), nel Cantone questa quota è tuttavia inferiore e si situa all'1,1%. L'assistenza sociale deve provvedere a garantire l'esistenza, laddove il minimo vitale non è garantito dalla propria attività lucrativa e in presenza di un permesso di dimora rilasciato a tempo indeterminato.

Nel caso di persone con un permesso L senza impiego a tempo pieno, la prova dei mezzi sufficienti per garantire il minimo vitale costituisce di norma un presupposto per il rilascio del permesso. Se questo presupposto non è soddisfatto, il permesso può essere revocato. Le persone alle quali è stato revocato il permesso hanno diritto soltanto a un aiuto d'urgenza a tempo determinato (cfr. strategia e DG del 4 giugno 2013 concernenti il programma cantonale d'integrazione [PCI GR]). Il motivo dell'immigrazione va sovente ricercato nel mercato del lavoro svizzero, lo stesso vale anche per persone con permesso L, che per via dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) possono chiedere il ricongiungimento familiare. Nel Cantone vi sono numerose aziende, soprattutto di grandi dimensioni, che promuovono le competenze linguistiche dei loro dipendenti stranieri e anche grandi alberghi che mettono a disposizione dei loro impiegati posti di assistenza ai bambini. Il dialogo sull'integrazione della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) è dedicato tra l'altro al mondo del lavoro e a questo riguardo, in collaborazione con l'economia e con le associazioni professionali, ha adottato obiettivi congiunti nei seguenti campi d'azione:

1. informazione e sensibilizzazione sui temi dell'integrazione e della discriminazione
2. lingua e formazione
3. integrazione nel mercato del lavoro di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente

Risposte alle domande poste

1. Il Governo non vede alcuna necessità di creare uno strumento di compensazione supplementare nel settore dei rifugiati riconosciuti. Per garantire che nessun comune sia eccessivamente gravato dai costi cui deve far fronte per l'assistenza sociale, esiste oggi un'estesa compensazione degli oneri a quattro livelli. Questa compensazione degli oneri va soprattutto a beneficio dei centri con un tasso di assistenza sociale molto superiore alla media. I comuni con spese nette relativamente elevate ricevono dal Cantone cosiddetti contributi che superano il limite fissato del gettito fiscale. Questi garantiscono a ogni comune un carico massimo del 5% delle loro entrate fiscali determinanti. Ogni anno ne sono interessati oltre 50 comuni. Nel quadro della prevista riforma della perequazione finanziaria si intende semplificare questa compensazione degli oneri, senza ridurre l'effetto perequativo e l'impegno globale da parte del Cantone. Nel bilancio globale, tutti i centri che nel 2012 presentavano una quota di assistenza sociale superiore al 2,0% verranno finanziariamente sgravati rispetto a oggi. Si tratta in dettaglio di Thusis (quota di assistenza sociale 2,8%, saldo bilancio globale 0,16 mio.), Coira (quota 2,6%, saldo 2,29 mio.), Haldenstein (quota 2,5%, saldo 0,40 mio.) e Cazis (quota 2,3%, saldo 0,50 mio.). Cfr. messaggio quaderno n. 7/2013-2014, pagine 232, 251 segg. e 345 segg.

2. La prova dei mezzi sufficienti per coprire il minimo vitale è un presupposto per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata senza attività lucrativa e le competenti autorità cantonali applicano sistematicamente il diritto vigente. Ciò non vale tuttavia per le persone che hanno diritto a un permesso a seguito della loro qualità di salariati. In questi casi, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non consente nessun allontanamento. L'indennità di disoccupazione si basa su un reddito assicurato ed è indipendente dall'effettivo bisogno finanziario della persona assicurata e della sua famiglia. La durata per la quale viene versata l'indennità di disoccupazione è disciplinata dalla corrispondente legge federale ed è anch'essa indipendente dall'effettivo bisogno, eventualmente più lungo, della persona assicurata. A differenza di altri Cantoni, il Cantone dei Grigioni non prevede un aiuto ai disoccupati anche una volta esaurito il diritto alle indennità. Per questo motivo è immaginabile che le persone senza un permesso di dimora e che non hanno diritto ad assistenza sociale e a indennità di disoccupazione beneficino di un aiuto d'urgenza.

3. La sensibilizzazione e l'informazione dei datori di lavoro in vista di un processo di integrazione più consapevole sono previste dal PCI GR. L'UMDC e l'UCIAML avvieranno il dialogo con i datori di lavoro e cercheranno partner per i tre campi d'azione menzionati.

30 ottobre 2013