Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 04.12.2013
In virtù della legge d'introduzione al Codice civile svizzero, il settore delle tutele è stato riorganizzato anche nel Cantone dei Grigioni. Il 1° gennaio 2013 le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) e gli uffici dei curatori professionali hanno iniziato la loro attività. È comprensibile che nell'attuazione di una nuova organizzazione con strutture e competenze modificate possano sorgere difficoltà. A maggior ragione quando le competenze vengono trasferite a un'organizzazione con strutture e compiti non ancora disciplinati. Ad esempio, la gestione degli uffici dei curatori professionali è un compito regionale, nonostante i futuri compiti e le future funzioni delle regioni non siano ancora stati definiti. Tuttavia, la direzione degli uffici dei curatori professionali è stata in parte già trasferita alle regioni.

Il finanziamento degli uffici dei curatori professionali avviene tramite contributi dei comuni alla regione competente per la direzione. Non esiste una regolamentazione unitaria che stabilisce se i comuni debbano prestare un mero finanziamento del disavanzo o se i costi debbano essere addebitati ai comuni secondo l'onere relativo agli utenti. Per titolari di mandati privati vale inoltre un'altra regolamentazione.

Nel frattempo, le nuove autorità saranno ben presto attive da un anno. Si sta delineando da un lato una tendenza all'aumento dei costi e d'altro lato che i comuni, responsabili del finanziamento degli uffici dei curatori professionali quali gestori regionali, non hanno alcun influsso sullo sviluppo dei costi. I conteggi degli uffici dei curatori professionali vengono verificati e approvati dalle APMA ogni due anni. Ne consegue che i comuni dovranno aspettare fino a due anni e mezzo per ricevere la fattura definitiva. Ciò significa che i comuni devono versare degli anticipi. Quando finalmente ricevono una fattura, è praticamente impossibile verificarla. Lo stesso vale tra l'altro per gli utenti. Allo stesso modo, non è possibile un conteggio nella compensazione degli oneri senza disporre delle spese per caso. In questo ambito vi è necessità di agire.

La necessità di agire esiste tuttavia anche nel caso delle misure di protezione dei minori. In questo ambito i costi sono a carico dei comuni di domicilio. I comuni sono pure responsabili per la richiesta dei contributi per le misure da parte dei genitori. In casi simili, la collaborazione da parte dei genitori è minima e il potenziale di conflitto di conseguenza elevato.

Con la revisione parziale della legge d'introduzione al Codice civile svizzero è stato delegato ai Cantoni del diritto precedentemente di competenza federale. Nei Grigioni, la competenza è stata suddivisa tra le APMA, autorità subordinate al Cantone, e tra gli uffici dei curatori professionali, autorità subordinate alle regioni. Secondo l'art. 43a della Costituzione federale, la responsabilità per il finanziamento deve trovarsi al livello che decide in merito ai compiti e che genera quindi anche i costi. Gli uffici dei curatori professionali operano su incarico delle APMA. L'obbligo di finanziamento non spetta quindi alle regioni o ai comuni, bensì al Cantone. Le esperienze del primo anno mostrano anche chiaramente che la regolamentazione attuale delle responsabilità non è sostenibile a lungo termine per i comuni.

Il Governo viene incaricato di elaborare una soluzione sostenibile per i comuni. Le competenze per gli uffici dei curatori professionali e il conteggio devono essere verificati, rielaborati ed eventualmente ridisciplinati con effetto al 1.1.2015.

Coira, 4 dicembre 2013

Kleis-Kümin, Burkhardt, Albertin, Augustin, Berther (Disentis/Mustér), Berther (Camischolas), Blumenthal, Bondolfi, Brandenburger, Caduff, Caluori, Casanova-Maron, Casty, Casutt Renatus, Cavegn, Darms-Landolt, Dermont, Dosch, Fallet, Florin-Caluori, Foffa, Geisseler, Giacomelli, Grass, Gunzinger, Hardegger, Joos, Koch (Tamins), Kollegger (Malix), Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Meyer-Grass, Michael (Donat), Nick, Niederer, Nigg, Noi-Togni, Papa, Parolini, Pfäffli, Sax, Tenchio, Tomaschett-Berther (Trun), Trepp, Troncana-Sauer, Wieland, Degonda, Hauser, Patt

Risposta del Governo

I. Introduzione
Il 1° gennaio 2013 il nuovo diritto federale in materia di protezione dei minori e degli adulti ha sostituito il diritto tutorio previgente, ciò che ha portato a nuove strutture e nuove procedure. Il presente incarico solleva questioni importanti scaturite dall'attuazione pratica. Il Governo è cosciente della problematica ed è disposto a contribuire al suo chiarimento. Per quanto riguarda l'assunzione dei costi, riassumendo brevemente la situazione giuridica è la seguente: i costi per misure (esterne) di protezione dei minori e degli adulti (affidamenti, accompagnamenti sociopedagogici delle famiglie, ecc.) vanno in linea di principio sostenuti dall'interessato o da chi detiene l'autorità parentale, nella misura in cui terzi non siano tenuti al pagamento (casse malati, assicurazioni, ecc.). In via subordinata, è il comune competente in materia di assistenza a dover sostenere questi costi. Ciò vale anche per i compensi degli uffici dei curatori professionali per la gestione dei mandati nel singolo caso concreto. Nella disposizione di misure, il comune di domicilio non ha qualità di parte, tuttavia dispone del diritto di essere sentito quando sono toccati interessi sostanziali, in particolare di tipo finanziario.

I costi per misure (esterne) di protezione dei minori e degli adulti che i comuni devono assumersi sotto forma di aiuto sociale sottostanno alla perequazione degli oneri per determinate prestazioni sociali. Nella considerazione globale, i costi per queste misure (esterne) rappresentano la parte principale dei costi. Se il comune provvede a questi costi in via subordinata, il conteggio tra l'istituto e il comune avviene di regola mensilmente.

Tuttavia, i compensi degli uffici dei curatori professionali per la gestione dei mandati non hanno accesso alla perequazione degli oneri per determinate prestazioni sociali. Con scritto dell'Ufficio cantonale del servizio sociale del 4 marzo 2014, i comuni sono stati informati in merito alla regolamentazione attuale dell'assunzione dei costi. 

II. Verifica delle competenze per gli uffici dei curatori professionali
Nell'ambito della deliberazione della revisione parziale della LICC (attuazione del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti), il Gran Consiglio si è occupato a fondo della questione della competenza e a larga maggioranza ha seguito la proposta del Governo (PGC n. 3 2011/2012, p. 562 segg). La competenza scelta da una parte nel Cantone per l'APMA e dall'altra nelle regioni per gli uffici dei curatori professionali è rivolta al lungo periodo e sembra opportuna. Essa è conforme alla Costituzione Federale, nonché alla riforma territoriale cantonale e alla riforma della perequazione finanziaria. Con la suddivisione dei compiti scelta, i comuni vengono sensibilmente sgravati rispetto alla situazione precedente. La regolamentazione vigente sembra sostenibile per i comuni sia dal punto di vista finanziario, sia da quello dell'attuazione. Al momento attuale non è riscontrabile un aumento dei costi delle misure. Il Governo non vede perciò alcun motivo per modificare la regolamentazione delle competenze vigente. Il principio dell'equivalenza fiscale può essere applicato solo in modo limitato a compiti che vengono assolti a più livelli statali. 

III. Rielaborazione del conteggio degli uffici dei curatori professionali
I costi per la gestione degli uffici dei curatori professionali devono essere assunti dagli enti responsabili (circolo, corporazione regionale o in futuro regione). Un deficit dell'ente responsabile va sempre ancora assunto dai comuni.

Per i compensi dei titolari dei mandati, conformemente alle direttive del diritto federale gli uffici dei curatori professionali devono presentare all'APMA un rendiconto almeno ogni due anni (a partire dalla costituzione della misura). Se l'intervallo di conteggio biennale applicato al momento nel Cantone per gli uffici dei curatori professionali fosse ridotto, sarebbero necessarie maggiori risorse di personale, fatto che porterebbe a costi più elevati. In Svizzera l'intervallo di conteggio di due anni rappresenta uno standard e nel Cantone dei Grigioni in molti luoghi era già applicato anche prima del cambiamento. Siccome ogni anno l'APMA stabilisce l'indennità per circa la metà dei mandati gestiti, gli uffici dei curatori professionali possono contare su pagamenti annuali regolari.

La modalità per il conteggio dei costi relativi alla gestione del mandato degli uffici dei curatori professionali al momento è in effetti onerosa. Essa va perciò sottoposta a esame e, nel limite del possibile, semplificata per i comuni. Per quanto concerne la procedura di conteggio, il Governo è perciò disposto ad accogliere l'incarico. Per il resto, l'incarico viene respinto.

12 marzo 2014