Navigation

Inhaltsbereich

Sessione: 21.10.2014
L'art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (OCNP; CSC 496.100) recita che la raccolta di funghi è vietata dal 1° al 10° giorno compreso di ogni mese.

A mio modo di vedere, i giorni di divieto di raccolta di funghi conformemente all'art. 12 cpv. 2 OCNP sono molto discutibili, in quanto i funghi non subiscono danni a seguito di una raccolta regolare.

L'art. 12 OCNP protegge i funghi vietandone la raccolta in gruppi di oltre tre persone (ad eccezione delle famiglie) e indicando un limite quantitativo. Inoltre, i funghi devono essere raccolti accuratamente e non possono essere distrutti intenzionalmente. Le infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei funghi sono soggette a pena (multa).

Il Cantone dei Grigioni è uno dei soltanto cinque Cantoni in cui le disposizioni dei giorni di divieto di raccolta hanno tuttora validità.

Sarebbe più sensato se i comuni delimitassero più zone di protezione dei funghi come hanno già fatto alcuni comuni (vedi art. 22 cpv. 2 della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP [CSC 496.000], nonché art. 11 OCNP).

Chiedo pertanto al Governo:

Qual è la posizione del Governo in merito a un'abrogazione dei giorni di divieto di raccolta dei funghi conformemente all'art. 12 cpv. 2 OCNP?

Coira, 21 ottobre 2014

Kunfermann, Pfenninger, Caluori, Blumenthal, Brandenburger, Caduff, Cahenzli-Philipp, Claus, Crameri, Degonda, Della Vedova, Epp, Florin-Caluori, Foffa, Geisseler, Giacomelli, Heiz, Locher Benguerel, Märchy-Caduff, Niederer, Salis, Tenchio, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), von Ballmoos, Waidacher, Wieland, Natter

Risposta del Governo

Nel messaggio del Governo al Gran Consiglio, quaderno n. 3 / 2010–2011, concernente la legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni (legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP), nelle spiegazioni relative all'art. 22 è stato sottolineato il fatto che "analogamente alle disposizioni (allora) vigenti della legge per la protezione delle piante e dei funghi (art. 10 segg.), il cpv. 1 di questa disposizione autorizza il Governo a emanare prescrizioni per la protezione dei funghi e che nel cpv. 2 si disciplina di principio con quali provvedimenti (limitazioni di quantità e temporali per la raccolta di funghi, designazione di zone di protezione dei funghi) vada attuata in primo luogo questa protezione." Stando al protocollo del Gran Consiglio (seduta del 18 ottobre 2010, PGC pagina 255) l'art. 22 è stato accettato senza discussioni.

Uno studio durato più anni svolto dall'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio FNP ha dimostrato che raccogliere funghi non influisce in modo significativo né sul numero di corpi fruttiferi, né sul numero di specie. Anche il metodo di raccolta, ovvero l'estirpazione diretta oppure il taglio, non ha alcun influsso. Per determinate specie di funghi, il calpestamento del suolo boschivo legato alla raccolta può tuttavia portare a una riduzione della produzione di corpi fruttiferi: con un calpestamento settimanale del suolo boschivo, corrispondente all'intensità di un raccoglitore di funghi, il cantarello giallo (Cantharellus lutescens) ha interrotto completamente la produzione di corpi fruttiferi. Una volta interrotto il trattamento (calpestamento del suolo boschivo), il fungo ha ripreso la produzione nell'entità normale. Nella riserva micologica Moosboden, nel Cantone di Friburgo, sulle superfici di prova calpestate in media è cresciuto circa un quarto di funghi in meno rispetto alle superfici non calpestate. Simili effetti negativi sui funghi sono provocati tuttavia anche da altre attività del tempo libero come andare a cavallo, correre fuori dai percorsi demarcati oppure dall'impiego di pesanti macchinari per la raccolta del legname. Contrariamente all'opinione corrente secondo cui i giorni di divieto di raccolta di funghi sarebbero inefficaci, già per ragioni di protezione dei funghi vi sono dunque motivi oggettivi per mantenere questi giorni di divieto.

Un effetto collaterale dei giorni di divieto di raccolta di funghi dall'importanza ecologica da non sottovalutare è inoltre la tranquillità che ritorna negli habitat del bosco. Da una considerazione oggettiva non si può ignorare che un'intensa raccolta di funghi è legata a un notevole disturbo della fauna anche nelle zone discoste. Con il divieto di raccogliere funghi nei primi dieci giorni del mese può essere raggiunta una fase temporanea di tranquillità generale. Inoltre, questo divieto generale è semplice da comunicare e già ampiamente noto alle persone interessate. Il divieto di raccogliere funghi dal 1° al 10° giorno di ogni mese ha un grande vantaggio soprattutto per l'inizio della caccia alta grigionese, che ha luogo ogni anno nei primi giorni di settembre. All'inizio della caccia vi è la maggiore pressione venatoria e grazie alla regolamentazione attuale i raccoglitori di funghi non sono presenti in questo periodo. Ciò è di particolare importanza per il successo della caccia.

La delimitazione di un maggiore numero di zone di protezione dei funghi sarebbe un'alternativa ipotizzabile, l'intervento nella libertà personale non va tuttavia sottovalutato nemmeno con zone supplementari di protezione dei funghi. Il divieto di raccolta nelle zone di protezione ha obbligatorietà generale e vale tutto l'anno.

Poiché anche un'eliminazione dei giorni di divieto di raccolta di funghi sarebbe legata a svantaggi e l'attuale regolamentazione è stata confermata senza discussioni dal Gran Consiglio solo quattro anni fa, in assenza di un esplicito incarico del Parlamento, il Governo non vede motivo di abolire i giorni di divieto di raccolta di funghi.

18 dicembre 2014