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Sessione: 22.10.2014
Da circa 22 mesi è ormai attiva l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), che ha rilevato i compiti dell'ex autorità tutoria. Questo significa tra le altre cose che l'APMA è la destinataria per segnalazioni quali avvisi di minaccia che potrebbero essere rilevanti dal punto di vista tutorio. Per il bene degli interessati, in questi casi è indispensabile un accertamento professionale e rapido dei problemi segnalati. Inoltre, le decisioni concernenti misure tutorie (quali istituzione di una curatela, affidamento, setting particolari, ecc.) non vengono più prese a livello comunale, bensì a livello cantonale, in parte con enormi conseguenze finanziarie per i comuni. A questo proposito, negli ultimi mesi a livello nazionale si è percepito grande malumore sul "buco nero" rappresentato dall'APMA. Le esperienze fatte dagli altri Cantoni hanno mostrato che i comuni interessati sono e vengono anche obbligati a rilasciare garanzie di assunzione dei costi e a finanziare le misure decise dall'APMA, ma che essi non ricevono informazioni in merito oppure le ricevono solo con grande moderazione. Per i comuni e i contribuenti non è accettabile che alle autorità comunali coinvolte nella procedura, soggette proprio come la stessa APMA alla protezione dei dati e al segreto professionale, vengano sistematicamente tenute nascoste importanti informazioni con il pretesto della protezione dei dati e del segreto professionale.

Dopo ormai quasi due anni, è ora giunto il momento di fare una valutazione intermedia dell'APMA e di procedere eventualmente ai necessari adeguamenti. Poiché gli eventuali adeguamenti necessari potrebbero interessare basi giuridiche o risorse finanziarie e di personale, invito il Governo a rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è la posizione del Governo in merito al diritto di ricorso dei comuni relativo alla contestazione di decisioni APMA?

2. Nel Cantone dei Grigioni sono noti casi di contestazione di decisioni APMA?

3. Quanto tempo intercorre in media dalla ricezione di un avviso fino a quando l'APMA si attiva e quanto tempo occorre in media prima che l'APMA prenda una decisione? Da quando i comuni non sono più responsabili, l'attesa dalla notifica alla decisione si è fatta più lunga?

4. Al Governo è noto se i comuni sono soddisfatti dell'efficienza e delle soluzioni dell'APMA?

5. Prima di prendere una decisione, l'APMA contatta il comune che dovrà farsi carico dei costi? Nelle sue decisioni, l'APMA cerca di trovare una soluzione equa tra gli interessi tutori e le conseguenze finanziarie per i comuni interessati?

6. Dall'introduzione dell'APMA i costi per i comuni sono aumentati? Se sì, il Governo può indicare un importo approssimativo?

7. Quali costi medi per caso risultano nelle organizzazioni dell'APMA? A quanto ammontano finora i costi massimi per un caso singolo?

8. Dopo aver chiarito le domande precedenti, il Governo vede una necessità di
agire riguardo all'organizzazione APMA o per quanto riguarda le basi giuridiche?

Coira, 22 ottobre 2014

Brandenburger, Marti, Casanova-Maron (Domat/Ems), Albertin, Alig, Baselgia-Brunner, Blumenthal, Bondolfi, Burkhardt, Caluori, Casanova (Ilanz), Casty, Caviezel (Davos Clavadel), Crameri, Danuser, Della Vedova, Epp, Felix (Scuol), Florin-Caluori, Giacomelli, Hug, Jenny, Joos, Kappeler, Koch (Igis), Kunfermann, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Kuoni, Lamprecht, Lorez-Meuli, Mathis, Müller, Nay, Niederer, Niggli (Samedan), Papa, Paterlini, Pedrini, Pfäffli, Salis, Schutz, Steiger, Thomann-Frank, Tomaschett (Breil), Toutsch, Valär, von Ballmoos, Weber, Widmer-Spreiter, Wieland, Bonderer, Candrian, Natter, Sgier, Sonder

Risposta del Governo

1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la cerchia degli aventi diritto di ricorso è disciplinata in modo esaustivo dal Codice civile svizzero. L'interesse finanziario dei comuni a ottenere misure possibilmente economiche non è un interesse giuridicamente tutelato che motiverebbe una legittimazione a presentare ricorso (sentenza del Tribunale federale 5A_979/2013 del 28.03.2014).

2. Stando alle informazioni del Tribunale cantonale dei Grigioni, finora vi è stato solo un ricorso da parte di un comune, tuttavia ritirato.

3. Non è possibile indicare in cifre assolute la durata media dei procedimenti in seno all'APMA. L'APMA si occupa immediatamente degli avvisi di minaccia. A seconda della situazione e dell'urgenza, l'APMA emana una decisione entro uno-due giorni lavorativi. Non tutti gli avvisi di minaccia portano però a una misura o a una decisione. Circa un terzo degli accertamenti nella protezione degli adulti e circa il 40% di quelli nella protezione dei minori si conclude senza misure o decisioni. In caso di situazioni di minaccia latenti possono però trascorrere anche degli anni prima che sia possibile prendere una decisione, poiché occorre aspettare informazioni o atti di terzi oppure poiché è indicato un periodo di osservazione più lungo.

Dal 1862 la tutela nei Grigioni è stata un compito dei circoli, non dei comuni. Un confronto relativo alla durata delle procedure tra il sistema precedente e quello attuale non è possibile, in quanto non si dispone dei rilevamenti relativi ai tempi di evasione nei circoli.

4. Anche se rappresentanti comunali hanno espresso determinati malumori all'indirizzo del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS) quale autorità di vigilanza, in via ufficiale si sono però rivolti all'autorità di vigilanza solo in casi molto rari. Sono fonte di preoccupazione in particolare l'ammontare dei costi delle misure a carico del comune in via sussidiaria e a volte anche il grado di dettaglio delle decisioni APMA e la collaborazione tra l'APMA e gli uffici dei curatori professionali. Non è tuttavia stato accertato uno scontento generalizzato con l'operato dell'APMA

5. Conformemente all'art. 11 dell'ordinanza relativa alla protezione dei minori e degli adulti (OPMinA), se la misura prevista tocca in modo sostanziale gli interessi del comune, in particolare quelli di tipo finanziario, al comune va data la possibilità di prendere posizione. Per questo motivo, i comuni vengono dunque prima sentiti dalle APMA; in caso di pericolo nel ritardo ciò avviene a posteriori. Tuttavia, in base al diritto federale, i comuni non hanno il diritto di consultare gli atti.

Le APMA hanno l'incarico conferito loro dal diritto federale di evitare o di neutralizzare adeguatamente le minacce per adulti o minori bisognosi di protezione e di aiuto. Il diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti è fortemente caratterizzato dal principio di sussidiarietà (l'APMA interviene solo quando genitori o adulti non ricorrono spontaneamente alle offerte esistenti) e dal principio della proporzionalità ("quanto necessario, ma il meno possibile"). Seguendo il principio della proporzionalità, le APMA ordinano sempre la misura adeguata più economica. Va osservato che nella maggior parte dei casi non vi è possibilità di scelta, poiché è disponibile una sola offerta adeguata.

6. I costi risultano per i comuni da due punti di vista. Da un lato si assumono i costi proporzionali per la gestione degli uffici regionali dei curatori professionali. Dall'altro sono tenuti ad assumersi in via subordinata i costi delle misure nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti (art. 63a cpv. 2 legge d'introduzione al Codice civile svizzero [LICC]). Il Cantone non è in grado di quantificare i costi a carico di ogni comune.

7. I limiti per le spese procedurali delle APMA sono definiti dall'OPMinA. Per ogni caso, nel 2013 l'APMA ha riscosso spese procedurali pari in media a circa 400 – 500 franchi. In un singolo caso, l'importo più elevato di una fattura per spese procedurali è stato di 4'580 franchi.

8. Tutte le APMA in Svizzera si trovano ancora nella fase di costituzione e di consolidamento, non può dunque ancora avvenire una valutazione definitiva relativa alla necessità di adeguamenti legislativi. In determinati settori, già oggi si è tuttavia palesata una necessità di revisione, ragione per cui il DGSS sta elaborando una revisione parziale dell'OPMinA. In questa ordinanza vengono in particolare sottoposte a revisione le disposizioni concernenti le spese procedurali e i costi delle misure. Inoltre, si sta esaminando una revisione parziale della LICC che tratterà anche l'incarico Kleis-Kümin relativo all'esame di un miglioramento della modalità di conteggio per i costi dei mandatari dei curatori professionali. Infine, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha proposto di accogliere due interrogazioni del Consiglio nazionale ed ha prospettato l'esame di qualità, costi e numero delle misure (numero di persone coinvolte), nonché il conseguimento degli obiettivi della revisione del diritto tutorio a livello federale.

14 gennaio 2015