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Sessione: 09.12.2014
La modifica della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, art. 36a) e della relativa ordinanza (OPAc, v. art. 41 a cpv. 2) in relazione allo spazio riservato alle acque sta creando non poche difficoltà in molti Comuni e lo sviluppo edilizio è in taluni casi notevolmente ostacolato, provocando anche danni di natura economica ai proprietari dei fondi interessati.

L'art. 41 a cpv. 2 OPAc dispone che la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:
a) 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri;
b) 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri.

Una disposizione transitoria dell'OPAc dispone inoltre che 1) i Cantoni determinano entro il 31 dicembre 2018 lo spazio riservato alle acque conformemente all'art. 41a OPAc e 2) finché lo spazio riservato alle acque non è determinato, non sono permesse costruzioni (salvo eccezioni di interesse pubblico), ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga:
a) 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza;
b) 20 metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri;
c) 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0.5 ettari.

Fino alla determinazione dell'area riservata ai corsi d'acqua da parte delle autorità competenti (termine scadente il 31.12.2018) questa è determinata secondo la citata disposizione transitoria.

Domande:

1. Come giudica il Governo la situazione venutasi a creare a seguito della modifica delle citate disposizioni federali, e precisamente dell'art. 41a cpv. 2 OPAc e delle disposizioni transitorie?

2. Condivide il Governo la preoccupazione secondo cui l'attuazione delle citate disposizioni pregiudica sensibilmente lo sviluppo edilizio in molte regioni del nostro Cantone, in particolare nelle vallate dove i corsi d'acqua scorrono in prossimità di terreni edificabili?

3. Condivide il Governo l'opinione secondo cui il termine "corsi d'acqua" sia troppo vago e che in taluni casi (ad es. canali di piccole dimensioni oppure asciutti salvo nei periodi di forti piogge) si giustifichino delle eccezioni?

Coira, 9 dicembre 2014

Rosa, Pedrini, Fasani, Alig, Atanes, Blumenthal, Bondolfi, Burkhardt, Caduff, Casanova (llanz), Casanova-Maron (Domat/Ems), Casutt-Derungs, Caviezel (Davos Clavadel), Clalüna, Claus, Crameri, Danuser, Darms-Landolt, Davaz, Della Vedova, Dosch, Engler, Felix (Scuol), Foffa, Giacomelli, Gunzinger, Hardegger, Hartmann, Heiz, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Hug, Jeker, Jenny, Joos, Kasper, Koch (Igis), Komminoth-Elmer, Kunz (Fläsch), Kunz (Chur), Kuoni, Lamprecht, Lorez-Meuli, Michael (Donat), Michael (Castasegna), Monigatti, Müller, Nay, Niederer, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Paterlini, Pfäffli, Salis, Sax, Schutz, Steck-Rauch, Steiger, Stiffler (Chur), Tenchio, Thomann-Frank, Tomaschett-Berther (Trun), Toutsch, Troncana-Sauer, Valär, Vetsch (Pragg-Jenaz), Waidacher, Weber, Widmer-Spreiter, Wieland, Cahenzli (Trin Mulin), Heini, Tuor

Risposta del Governo

1. Le disposizioni transitorie relative alla modifica del 4 maggio 2011 dell'ordinanza federale del 29 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) sono applicabili subito dopo la loro emanazione. Il Consiglio federale ha formulato le prescrizioni in esse contenute volutamente in maniera tale che lo spazio riservato alle acque risulta in molti casi maggiore rispetto a quello da stabilire in via definitiva nella pianificazione delle utilizzazioni. Tale approccio deve rappresentare un incentivo per i comuni affinché stabiliscano gli spazi riservati alle acque il più presto possibile, in ogni caso al più tardi entro la fine del 2018. Al fine di garantire la sicurezza di pianificazione, il Governo raccomanda ai comuni di stabilire senza indugio gli spazi riservati alle acque nella pianificazione delle utilizzazioni.

Inoltre, in virtù dell'art. 21 dell'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua del 2 novembre 1994 (OSCA; RS 721.100.1), il Cantone dei Grigioni ha già stabilito lo spazio riservato alle acque per i grandi fiumi di valle. L'art. 78 cpv. 2 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004 (LPTC, CSC 801.100) prevede inoltre una distanza dalle acque vincolante per costruzioni e impianti. Lo spazio riservato alle acque calcolato e le distanze previste erano in parte nettamente superiori rispetto a quanto prescritto dalle nuove disposizioni.

2. Conformemente alla legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni i comuni erano tenuti a definire linee di distanza dalle acque già prima delle modifiche alla legislazione sulla protezione delle acque. In mancanza di tali linee di distanza, le costruzioni e gli impianti dovevano rispettare una distanza dalle acque definita. Le nuove disposizioni obbligano i comuni a stabilire gli spazi riservati alle acque nella pianificazione delle utilizzazioni entro la fine del 2018. Per la determinazione degli spazi riservati alle acque è concessa una certa flessibilità (ad es. riduzione dello spazio riservato alle acque in zone densamente edificate o spostamenti laterali). All'interno delle aree insediate, le nuove disposizioni relative alla protezione delle acque non pregiudicano in misura sostanziale lo sviluppo edilizio dei comuni. Fa inoltre stato la garanzia dei diritti acquisiti. La determinazione definitiva degli spazi riservati alle acque nella pianificazione delle utilizzazioni offre ai comuni sicurezza di pianificazione. Non è però da escludere che senza le nuove disposizioni relative alla protezione delle acque singoli progetti edilizi soprattutto al di fuori della zona edificabile e lungo corsi d'acqua avrebbero un aspetto diverso.

3. I termini "corsi d'acqua" o "acque superficiali" sono definiti nell'art. 4 lett. a della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20). Il rapporto esplicativo del 20 aprile 2011 e l'art. 41a cpv. 5 dell'ordinanza sulla protezione delle acque contengono prescrizioni relative ai corsi d'acqua da considerare, nonché alle condizioni alle quali è possibile rinunciare alla delimitazione dello spazio riservato alle acque. È possibile rinunciare alla delimitazione dello spazio riservato alle acque nei corsi d'acqua non figuranti sulla carta nazionale 1:25 000, purché non vi si oppongano interessi preponderanti. Tuttavia, vanno in ogni caso garantite le funzioni naturali dei corsi d'acqua conformemente all'articolo 36a LPAc. La guida pratica "Gewässerraumausscheidung Graubünden", elaborata dall'Ufficio per la natura e l'ambiente in collaborazione con altri uffici, riassume queste basi e indica agli uffici di pianificazione e ai comuni il metodo con cui gli spazi riservati alle acque vanno definiti nella pianificazione delle utilizzazioni.

19 febbraio 2015