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Sessione: 11.12.2014
Ogni anno nei Grigioni si tengono diverse votazioni cantonali e federali. Capita regolarmente che anche i comuni si impegnino con contributi finanziari versati ai comitati di votazione. Ciò è stato il caso da ultimo in occasione della votazione sull'abolizione della tassazione forfetaria. St. Moritz non ha badato a spese e ha donato 50 000 franchi al comitato dell'Unione delle arti e mestieri. Pontresina ha partecipato con 5 000 CHF (SO del 4.11.14). Non ci è noto se anche altri comuni abbiano effettuato donazioni. La situazione è analoga per la votazione sulla riforma PF tenutasi nel settembre 2014. Si deve partire dal presupposto che, a seconda della misura in cui vengono interessati, diversi comuni sostengano il rispettivo comitato favorevole o contrario. Informazioni pubbliche al riguardo non sono però disponibili. Si deve supporre che anche in occasione di precedenti votazioni (ad es. Giochi olimpici 2022, LTT, NPC grigionese), i comuni abbiano in parte messo a disposizione dei fondi. Anche a questo riguardo mancano dati pubblici. Molti comuni non rendono note eventuali donazioni. Una mancata pubblicazione con la scusa dell'autonomia comunale è problematica, in quanto l'indicazione sull'impiego dei mezzi di singoli comuni in una campagna di votazione rappresenta per tutti gli aventi diritto di voto nel Cantone un'informazione importante per la libera formazione dell'opinione.

Riassumendo, si evidenzia una grande carenza di trasparenza. Ciò risulta ancor più problematico se si considera che queste spese sono state effettuate con i soldi dei contribuenti. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa viene fatto con i loro soldi. È perciò opportuno che le donazioni effettuate dai comuni a favore di campagne di votazione vengano rese pubbliche in modo generalizzato. Ciò deve avvenire senza ostacoli burocratici tramite gli abituali metodi di pubblicazione (ad es. sito web del comune, foglio ufficiale comunale, ecc.).

Inoltre, le donazioni comunali nel quadro di campagne di votazione sono di per sé controverse. Conformemente alla prassi del Tribunale federale, un comune può intervenire in una campagna elettorale soltanto se esiste un interesse diretto e particolare all'esito della votazione, che prevale di gran lunga su quello dei rimanenti comuni del Cantone (sentenza DTF 114 Ia 427 p. 433). A questo proposito è richiesto un grado di oggettività superiore rispetto a quello richiesto a un raggruppamento politico privato (sentenza DTF 105 Ia 243 p. 245). Una mera delega della rappresentanza degli interessi a un comitato di votazione privato sul quale non si ha un influsso diretto è perciò inammissibile. L'esempio della votazione sulla tassazione forfetaria (donazioni dei comuni di St. Moritz e di Pontresina all'Unione delle arti e dei mestieri) ha però mostrato che la vigente prassi del Tribunale federale è stata "interpretata diversamente" o piuttosto intenzionalmente disattesa. Vi è dunque una necessità di agire per ottenere una chiara regolamentazione giuridica che stabilisca quando e in che forma un comune possa impiegare soldi dei contribuenti per una campagna di votazione. Una tale regolamentazione permetterebbe di creare sicurezza giuridica per i comuni e per i cittadini.

In base alle argomentazioni esposte, le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo:

a) di creare disposizioni legislative per obbligare i comuni grigionesi a dichiarare contributi/uscite nel quadro di campagne di votazione (a partire da una soglia fissata ad es. a fr. 2 000);

b) di creare le basi giuridiche che chiariscano a quali condizioni i comuni possono impegnarsi finanziariamente in campagne di votazione.

Coira, 11 dicembre 2014

Caviezel (Coira), Pult, Perl, Atanes, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Cahenzli-Philipp (Untervaz), Deplazes, Gartmann-Albin, Jaag, Locher Benguerel, Monigatti, Nay, Noi-Togni, Peyer, Pfenninger, Thöny, von Ballmoos, Weber, Buchli (Tenna)

Risposta del Governo

Il Cantone dei Grigioni, al pari di altri Cantoni, non prevede regolamentazioni legislative esplicite per l'intervento dei comuni in campagne di votazione cantonali o federali. In questo settore è determinante piuttosto la varia giurisprudenza che il Tribunale federale, sulla base della libertà di scelta e di votazione (art. 34 Cost.), ha sviluppato in una prassi di lunga data. Secondo tale giurisprudenza, in caso di coinvolgimento particolare, vale a dire in caso di un evidente interesse diretto e particolare all'esito di una votazione cantonale o federale, i comuni possono intervenire nel processo di formazione delle opinioni. Un'argomentazione fondamentale a favore dell'ammissione di un intervento comunale è costituita dall'esigenza di informazione degli aventi diritto di voto. Questi hanno un interesse legittimo a conoscere la posizione dei comuni direttamente interessati in merito a un progetto. I comuni che intervengono devono rispettare il precetto dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. Ai fini della formazione dell'opinione sono autorizzati a impiegare i mezzi che in una campagna di votazione vengono solitamente impiegati dai favorevoli e dai contrari a un progetto. I comuni sono sì tenuti a comunicare le loro opinioni in modo più oggettivo e concreto rispetto ai privati, tuttavia non sono vincolati a criteri altrettanto severi quali quelli applicati in caso di interventi in campagne di votazione riguardo a progetti propri. Il comune può sottolineare la propria opinione. L'impiego di fondi pubblici da parte del comune non deve tuttavia avvenire di nascosto, bensì questo va reso pubblico. Inoltre, l'impiego di fondi pubblici deve essere proporzionato, vale a dire che il comune non può spendere di più rispetto a quanto possano fare senza compiere rilevanti sacrifici i partiti e altri gruppi di interesse. 

    In conformità alla loro posizione costituzionale di organizzazioni amministrative autonome (art. 60 e 65 Cost. cant.), rientra in primo luogo nella responsabilità individuale dei comuni muoversi entro i limiti posti dal Tribunale federale nel perseguimento dei propri interessi nel quadro di una votazione cantonale o federale. Gli aventi diritto di voto che si sentono limitati nel proprio diritto alla libera formazione dell'opinione a seguito di interventi del comune nella campagna che precede una votazione possono richiedere una verifica del comportamento del comune presentando un ricorso relativo alla votazione. In caso di votazioni cantonali, in merito al ricorso decide in prima istanza il Governo (art. 95 cpv. 1 lett. b LDPC, CSC 150.100), in seconda istanza il Tribunale amministrativo (art. 102 cpv. 1 LDPC) e in ultima istanza il Tribunale federale (art. 82 lit. c LTF, RS 173.110); in caso di votazioni federali decide in prima istanza il Governo (art. 77 cpv. 1 lett. b LDP, RS 161.1) e in seconda istanza il Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LDP). 
 
    Poiché per il settore in questione esiste una prassi della massima autorità giudiziaria e sono anche stabiliti chiari rimedi giuridici, il Governo non ravvisa la necessità di ulteriori regolamentazioni legislative. Contro tali normative generiche vi è anche il fatto che le circostanze concrete, in questo settore sovente complesse e molto specifiche, richiedono una valutazione marcatamente concentrata sul singolo caso. Una regolamentazione legislativa renderebbe inoltre più difficile tenere conto degli sviluppi sociali e tecnologici in sede di giudizio sull'attività svolta dalle autorità prima di votazioni, così come stabilito dal Tribunale federale nella sua prassi più recente con l'abbandono del precedente rigido divieto di intervento da parte delle autorità.

Per le ragioni sopra esposte, il Governo non ravvisa alcuna necessità normativa e chiede perciò di non accogliere il presente incarico.

19 febbraio 2015