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Sessione: 09.12.2015

Un comunicato stampa del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS) del 2 dicembre 2015 riporta quanto segue: "Il numero delle persone richiedenti l'asilo assegnate negli ultimi mesi ai Cantoni e di conseguenza anche al Cantone dei Grigioni è aumentato in misura considerevole e continua a mantenersi su livelli elevati. (…) A fine ottobre nell'anno in corso sono stati 814 i richiedenti l'asilo assegnati al Cantone. Era dallo scoppio del conflitto in Kosovo alla fine degli anni Novanta che non si registrava un numero di arrivi così elevato. È probabile che l'anno prossimo il Cantone dei Grigioni si troverà a dover far fronte a un numero parimenti elevato di richiedenti l'asilo assegnati."

 

Questo fatto significa che vengono assegnati sempre più richiedenti l'asilo in modo continuativo ad alloggi collettivi nei comuni del nostro Cantone. L'Ufficio della migrazione e del diritto civile (UMDC) si occupa di questi richiedenti l'asilo. Durante questa fase il Cantone si assume anche i costi relativi al collocamento e all'assistenza.

 

I rifugiati riconosciuti (permesso B) rientrano invece nell'ambito di competenza dei comuni, ciò significa che i comuni devono assumersi eventuali costi per il sostegno sociale. Poiché in base alla nota informativa del Gran Consiglio sul tema rifugiati e rifugiati minorenni non accompagnati del 25.11.2015 a destinazione dei rappresentanti comunali solo il 10-15% circa dei rifugiati riconosciuti sono in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, la maggior parte dei rifugiati dovrà far capo all'aiuto sociale. In seguito al loro riconoscimento, i rifugiati possono mettersi alla ricerca di un alloggio nel comune in modo individuale. Ora si sta delineando il seguente fatto: a causa della loro situazione, queste persone hanno grandi difficoltà a trovare un alloggio e quindi rimangono nel luogo che conoscono o in un centro di transito comunale. Di conseguenza, il comune nel quale è situato il centro di transito rimane anche competente per l'aiuto sociale. Un onere eccessivo si concentra così su alcuni comuni nei quali sono situati tali centri di transito, mentre gli altri comuni non ne sono interessati. Tale importante onere va ripartito in modo solidale, tanto più che i comuni che dispongono di centri di transito non sono responsabili di questo onere finanziario e che la perequazione degli oneri non è sufficiente.

 

A seguito delle spiegazioni di cui sopra, le firmatarie e i firmatari invitano il Governo a sottoporre al Gran Consiglio entro un anno le basi legislative necessarie per una ripartizione solidale dei costi derivanti dall'aiuto sociale dei comuni che dispongono di centri di transito.

 

Coira, 9 dicembre 2015

 

Niederer, Hitz-Rusch, Dudli, Albertin, Baselgia-Brunner, Berther (Disentis/Mustér), Blumenthal, Bucher-Brini, Caduff, Cahenzli-Philipp, Caluori, Casanova (Ilanz), Cavegn, Caviezel (Coira), Caviezel (Davos Clavadel), Crameri, Danuser, Darms-Landolt, Davaz, Della Vedova, Deplazes, Dosch, Epp, Fasani, Florin-Caluori, Foffa, Gartmann-Albin, Geisseler, Hardegger, Heiz, Hug, Jaag, Jenny, Joos, Kappeler, Koch (Igis), Komminoth-Elmer, Kunfermann, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Marti, Mathis, Nay, Noi-Togni, Papa, Paterlini, Pedrini, Perl, Pfenninger, Pult, Sax, Schneider, Tenchio, Thomann-Frank, Thöny, Tomaschett (Breil), Valär, Vetsch (Klosters Dorf), von Ballmoos, Waidacher, Weber, Widmer-Spreiter, Wieland, Andri, Berther (Segnas), Degiacomi, Natter, Spreiter, Tuor

Risposta del Governo

I richiedenti l'asilo, ai quali viene concesso l'asilo o che vengono riconosciuti quali rifugiati, rientrano nell'ambito di competenza dei comuni; questi ultimi devono anche sostenere le spese per l'aiuto sociale. Ciò vale anche per le persone che vengono ammesse provvisoriamente senza qualità di rifugiato e che soggiornano in Svizzera da più di sette anni. A partire dal momento dell'inoltro della richiesta d'asilo, i comuni ricevono una somma forfetaria globale dalla Confederazione per un periodo massimo di cinque anni per rifugiati riconosciuti e di sette anni per rifugiati ammessi provvisoriamente. In tal modo la Confederazione tiene conto del fatto che una gran parte dei rifugiati, almeno nel primo periodo, non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

Dal 2016 la somma forfetaria per rifugiati concessa dalla Confederazione per il Cantone dei Grigioni ammonta a fr. 1473.59 per persona e mese. Di questa somma, nel 2016 il Cantone tiene per sé fr. 272.– principalmente per coprire le spese per l'assistenza e il collocamento dei rifugiati minorenni non accompagnati. Già dal 2017 le spese riconducibili ai rifugiati minorenni non accompagnati dovranno essere suddivise in modo solidale per ciascun abitante tra tutti i comuni. La revisione parziale della legge cantonale sull'assistenza, necessaria a tale scopo, si trova già in fase di elaborazione. A partire dal 2017 in sostanza l'intera somma forfetaria per rifugiati concessa dalla Confederazione verrà trasmessa ai comuni. Secondo i calcoli della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), tale somma corrisponde alle spese medie per rifugiato bisognoso di assistenza. Conformemente all'art. 25 dell'ordinanza 2 sull'asilo (RS 142.312), con le somme forfettarie vanno coperte tutte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni che possono essere rimborsate con soluzioni economiche. Tuttavia, non è noto se ed eventualmente in quale misura le spese di aiuto sociale dei comuni grigionesi superino le forfetarie della Confederazione.

Appena i richiedenti l'asilo vengono riconosciuti quali rifugiati o vengono ammessi provvisoriamente, essi possono mettersi autonomamente alla ricerca di un alloggio. A tale scopo, su incarico del Cantone, vengono sostenuti dalla Caritas Grigioni. Sono liberi di scegliere il proprio comune di domicilio. Di fatto, i rifugiati desiderano abitare in primo luogo nell'agglomerato urbano. Tuttavia, in molti casi non è possibile dare seguito a questo desiderio. L'affermazione contenuta nell'incarico Niederer, secondo cui le persone con diritto di soggiorno duraturo in Svizzera cercano principalmente un alloggio nel comune di ubicazione del centro di transito, non può essere confermata. Più importante rispetto al luogo di abitazione è la disponibilità di spazi abitativi idonei a prezzi accessibili. Di conseguenza, quanto esposto nell'incarico, ossia il fatto che i comuni di ubicazione dei centri di transito si trovino a dover sostenere oneri eccessivi a seguito dei centri gestiti dal Cantone, non è quindi pertinente.

Il 15 dicembre 2015 il Governo ha deciso un ulteriore misura volta a sgravare i comuni di ubicazione dei centri di transito a livello amministrativo e finanziario. A partire dal 1° gennaio 2016, il finanziamento di ogni rifugiato che non ha ancora trovato un alloggio e quindi soggiorna ancora in un centro di transito è a carico del Cantone. Questa decisione è stata comunicata ai comuni con lettera del 16 dicembre 2015 da parte dell'Ufficio cantonale del servizio sociale.

Inoltre, va osservato che i comuni di ubicazione di centri collettivi a partire dal 2016 beneficiano della nuova perequazione delle risorse (PR). Ogni richiedente l'asilo che ha soggiornato in Svizzera per più di dodici mesi rientra tra la popolazione residente permanente. Tramite l'inclusione di queste persone aumenta il numero di abitanti determinante per la PR e diminuisce la capacità finanziaria per abitante del comune di ubicazione. Ne risultano contributi PR più elevati.

Si deve supporre che, a seguito della presa di domicilio da parte dei rifugiati, alcuni comuni, a causa di questo gruppo di persone, verranno gravati con maggiori spese per l'aiuto sociale rispetto ad altri. Ne sono principalmente colpiti i comuni che hanno già una quota di aiuto sociale relativamente elevata. Questi comuni beneficeranno di un ampio sostegno tramite la nuova perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS) introdotta dal Cantone. I contributi PAS vengono versati quando le spese nette per prestazioni assistenziali superano il 3 per cento delle entrate determinanti per il calcolo della PR. Questi contributi crescono in misura sovraproporzionata con l'aumento delle spese nette. Per ogni spesa che supera il 9 per cento delle entrate, essi ammontano al 100 per cento. In base alle stime attuali, il contributo medio PAS versato ai comuni in cui risiedono rifugiati bisognosi di assistenza ammonta a oltre il 50 per cento delle spese per l'aiuto sociale, se e per quanto le spese per questo gruppo di persone non vengano già coperte dalla forfetaria versata dalla Confederazione. In tal modo, la PAS assicura quindi, a integrazione della forfetaria della Confederazione, anche per questo gruppo di persone che nessun comune verrà eccessivamente gravato dalle spese per l'aiuto sociale.

Nel rapporto sul programma di Governo e sul piano finanziario per gli anni 2017-2020 il Governo ha formulato un intento strategico con il seguente testo:
"Rafforzamento della solidarietà tra i comuni grigionesi tramite una compensazione delle spese per il collocamento, l'assistenza e l'integrazione di rifugiati suddivisa tra i comuni di dimora e gli altri comuni." (messaggio quaderno n. 12/2015–2016, campo d'azione 6, p. 839 e PCSv 12/24 spazio abitativo per richiedenti l'asilo e rifugiati, p. 848). Nel corso dell'attuazione del PCSv 12/24, il Governo è pronto, con il coinvolgimento dei comuni, a esaminare come possono essere gestite in modo maggiormente "solidale" le spese per l'aiuto sociale per rifugiati riconosciuti e ammessi provvisoriamente e come possono essere suddivise tra tutti i comuni. In base a queste spiegazioni il Governo è disposto ad accogliere l'incarico.

3 marzo 2016