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Sessione: 16.02.2016

Nei Grigioni, oltre 500 persone disabili vivono in un centro abitativo. La loro partecipazione ai costi è disciplinata nell'art. 13 della legge sull'integrazione dei disabili (LIDis). L'art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza sull'integrazione dei disabili (OIDis) stabilisce che in caso di assenza la cosiddetta retta in caso di assenza deve corrispondere a un terzo della retta in caso di presenza, escluso l'assegno per grande invalidità.

 

Con questa regolamentazione, il legislatore tiene in linea di principio adeguatamente conto degli interessi di persone disabili, di istituzioni, dell'ente pubblico e dell'intento politico del legislatore. L'equilibrio della regolamentazione attuale viene sconvolto se gli ospiti fanno registrare un numero superiore alla media di assenze dal loro posto nel centro abitativo. Anche se questo caso può essere espressione di un'elevata integrazione di questi ospiti nel loro ambiente familiare originario, per i centri abitativi ciò rappresenta una situazione economicamente insoddisfacente poiché i posti nei centri abitativi sono sì occupati, ma non utilizzati. Per il Cantone si pone la questione se i mezzi pubblici siano impiegati in modo efficiente nel finanziamento delle infrastrutture e della gestione di posti in centri abitativi se, a seguito di assenze superiori alla media, questi ultimi presentano un basso grado di occupazione.

 

Dal punto di vista economico-aziendale, in un giorno di assenza la maggior parte dei costi nel centro abitativo viene generata in misura invariata. In linea di principio, in caso di assenza di singole persone sono variabili soltanto i costi per il vitto. I costi per le infrastrutture e il personale sono fissi e le camere sono personali e non possono essere affittate ad altre persone. Il modello di calcolo del Cantone dei Grigioni per l'indennità alle istituzioni tiene conto di un determinato numero di giorni di assenza. Le assenze in numero superiore alla media non vengono tuttavia considerate in misura sufficiente e in questi casi le istituzioni non riescono a coprire i loro costi fissi per le infrastrutture e il personale atti a garantire la qualità di assistenza prescritta. Nel peggiore dei casi, ciò crea falsi incentivi e prima o poi i centri abitativi saranno costretti a ridurre le prestazioni assistenziali durante i fine settimana o, in sede di assegnazione dei posti abitativi, a dare la preferenza a persone con meno giorni di assenza. Queste ripercussioni sarebbero senza dubbio contrarie all'intento politico espresso nella LIDis.

 

Ciò considerato, le firmatarie e i firmatari si permettono di porre le seguenti domande:

 

1. Il Governo condivide l'opinione secondo cui la regolamentazione attuale non tiene adeguatamente conto di un impiego efficiente di mezzi pubblici in caso di un numero superiore alla media di assenze individuali da centri abitativi per persone disabili?

 

2. Il Governo è disposto a introdurre una regolamentazione per assenze in numero superiore alla media che garantisca la copertura dei costi fissi nei centri abitativi per persone disabili?

 

Coira, 16 febbraio 2016

 

Felix (Haldenstein), Valär, Dosch, Baselgia-Brunner, Burkhardt, Caluori, Casanova (Ilanz), Casty, Casutt-Derungs, Cavegn, Danuser, Dudli, Epp, Florin-Caluori, Giacomelli, Gunzinger, Jenny, Kollegger, Komminoth-Elmer, Kunfermann, Lamprecht, Lorez-Meuli, Mani-Heldstab, Müller, Niederer, Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Paterlini, Pedrini, Peyer, Pfenninger, Stiffler (Davos Platz), Thomann-Frank, Vetsch (Pragg-Jenaz), Widmer-Spreiter, Wieland, Buchli, Cahenzli (Trin Mulin), Fausch, Gujan-Dönier, Stäbler, Tuor

Risposta del Governo

Persone disabili che ricorrono a un'offerta abitativa devono accollarsi parte dei costi. Nel quadro della revisione della legge sugli andicappati del 2007, il Gran Consiglio ha deciso che la tassa di riservazione per un giorno di assenza ammonta a un terzo della retta in caso di presenza. Tale disciplina è stata in linea di principio mantenuta in sede di emanazione della legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (legge sull'integrazione dei disabili, LIDis; CSC 440.100) del 2012 (messaggio quaderno n. 2 / 2011 – 2012; pag. 255).

Offerte abitative protette sono a disposizione di persone disabili che ne hanno assolutamente bisogno e che quindi le utilizzano. Per tale motivo, le offerte sono diversificate e adeguate al bisogno di assistenza degli ospiti. Per la maggior parte delle persone disabili lo spazio abitativo nella struttura rappresenta l'abitazione principale e corrisponde al proprio appartamento. Per tale ragione i fornitori di prestazioni sono obbligati a proporre l'offerta nel corso di tutto l'anno (365/366 giorni). Il Cantone finanzia perciò le offerte nel settore abitativo mediante una forfetaria per prestazioni mensile e costante. Ciò significa che, in sede di indennizzo, i giorni di assenza medi attesi degli ospiti di una struttura sono già stati considerati; di conseguenza i costi fissi possono essere coperti.

Giorni di assenza possono essere dovuti a visite nell'ambiente familiare originario, a vacanze o a brevi soggiorni ospedalieri o in clinica. Un giorno di assenza è considerato tale se una persona disabile non si avvale di nessuna prestazione nel corso di un'intera giornata di calendario. Nel corso degli ultimi quattro anni il numero di giorni di presenza in termini complessivi e all'interno delle strutture è rimasto stabile. Le persone che usufruiscono di un'offerta abitativa nel Cantone dei Grigioni in media hanno fatto registrare assenze per 35 giorni all'anno, ossia 3 giorni al mese (base 2012-2015).

È possibile parlare di assenze superiori alla media se si verificano assenze per più di 30 giorni di fila (=assenze di lunga durata) o se le assenze regolari superano quelle di un soggiornante settimanale (120 giorni, fine settimana e ferie).

In caso di assenze superiori a 30 giorni non pianificabili il Cantone finanzia la prestazione avviata fino alla fine del mese. Successivamente il finanziamento della prestazione viene interrotto. I fornitori di prestazioni hanno stipulato un mandato di prestazioni con il Cantone, nel quale per ciascun anno è fissato il numero di giorni di assistenza che può essere fatturato. Se una persona è assente per una lunga durata, i fornitori di prestazioni dispongono del margine di manovra imprenditoriale che permette loro di fornire e di fatturare prestazioni per altre persone, ad es. per soggiorni di sgravio. Gli incentivi insiti nel sistema promuovono l'impiego efficiente dei fondi pubblici e incrementano la flessibilità.

Riguardo alla domanda 1:
Lo sfruttamento delle offerte nel Cantone dei Grigioni e il numero medio di giorni di assenza dimostrano che gli ospiti disabili hanno bisogno di tali offerte e che i mezzi pubblici vengono utilizzati in maniera efficiente. Assenze superiori alla media sono un fenomeno raro. È incerto se e in quale misura l'efficienza dell'impiego di mezzi possa essere incrementata con la regolamentazione di casi singoli. Di conseguenza, il Governo non condivide l'opinione dei richiedenti.

Riguardo alla domanda 2:
I costi fissi delle strutture sono coperti con la regolamentazione vigente. Se non si verificano cambiamenti sostanziali nello sfruttamento delle offerte e nelle assenze delle persone disabili, il Governo non ritiene necessaria una nuova regolamentazione in considerazione del numero medio basso e stabile di giorni di assenza.

27 aprile 2016