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Sessione: 20.04.2016

In relazione alla revisione totale della legge scolastica nel 2012, il 9.6.2015 il DECA ha emanato una decisione dipartimentale che, dall'1.1.2016, sottopone a una nuova disciplina la garanzia e l'assunzione dei costi di istruzione e promozione di bambini a partire dalla scuola dell'infanzia fino al compimento del 20° anno d'età degenti in ospedali del Cantone dei Grigioni, nonché in ospedali e cliniche fuori Cantone.

 

Con il precedente finanziamento basato sulla legge scolastica e sull'ordinanza scolastica cantonale (art. 68) nonché sulla legge sugli andicappati, i comuni pagavano un'aliquota giornaliera per giorno di scuola pari a 21 franchi. La partecipazione ai costi dei titolari dell'autorità parentale era di 5 o 10 franchi per giorno di degenza, le spese residue erano a carico del Cantone. A titolo di novità, stando alla decisione dipartimentale del DECA, i bambini ricoverati in ospedale non sono più considerati allievi di scuola speciale, bensì allievi di scuola regolare. Perciò, l'istruzione scolastica dei bambini ricoverati in ospedale è di competenza del rispettivo ente scolastico comunale. Ai comuni vengono quindi fatturati tutti i costi per giorno di scuola, vale a dire una forfetaria giornaliera compresa tra 110 e 125 franchi.

 

A seguito della mancanza di chiare basi legislative, l'applicazione della decisione dipartimentale posta in vigore con effetto all'1.1.2016 provoca numerose domande e incertezze che devono essere urgentemente chiarite. Perciò, da dicembre 2015 i dipartimenti DECA e DGSS sono in possesso di corrispondenti lettere dell'ospedale cantonale dei Grigioni e di Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni che illustrano la problematica attuale e la relativa lacuna esistente a livello di ordinanza o di legge. Da quando è stata emanata la decisione dipartimentale del 9.6.2015 vi è grande incertezza in particolare per quanto riguarda la competenza per il conferimento del mandato di istruzione scolastica nonché la fatturazione delle spese per l'istruzione scolastica impartita in ospedale o anche presso il reparto di psichiatria infantile.

 

In una risposta comune dei dipartimenti DECA e DGSS del 31.3.2016 si osserva tra l'altro quanto segue:

 

Gli allievi della scuola popolare hanno diritto all'insegnamento, che deve essere impartito a casa, in clinica o in ospedale. La competenza per la garanzia dell'insegnamento (decisione, organizzazione, finanziamento) spetta all'ente scolastico. Il Governo si basa sugli art. 11 e 69 della legge scolastica. Questo significherebbe quindi che ogni comune, ogni ente scolastico, deciderebbe autonomamente come e quando concretamente un bambino debba ricevere un'istruzione scolastica in caso di malattia temporanea o a seguito di un infortunio ed entro quali limiti di spesa.

 

In relazione alla richiesta relativa all'emanazione di un'ordinanza concernente l'istruzione scolastica in ospedale il Governo scrive inoltre: 

"La legge scolastica non prevede una competenza speciale che consenta alle scuole degli ospedali di decidere autonomamente in merito all'istruzione scolastica di allievi di scuola regolare ricoverati."

 

Le firmatarie e i firmatari pongono al Governo le seguenti domande:

 

1. Come valuta il Governo la grande incertezza esistente nei comuni e presso le scuole degli ospedali riguardo alle competenze per il conferimento del mandato nonché alla fatturazione delle spese per l'istruzione scolastica durante una degenza in ospedale o in una clinica?

 

2. Anche il Governo ritiene che si debba mirare a una regolamentazione uniforme per tutti i comuni, al fine di garantire l'istruzione scolastica di tutti i bambini e gli adolescenti in età scolastica degenti in un ospedale, in una clinica o in un reparto di psichiatria infantile e giovanile nel Cantone o fuori Cantone?

 

3. Il Governo è disposto a creare una chiara base legislativa che obblighi all'assunzione dei costi?

 

4. Il Governo è disposto a creare una regolamentazione transitoria a livello di ordinanza, che dovrà valere fino a quando saranno pronte le basi legislative?

 

5. Il Governo è disposto a esaminare la possibilità di emanare un'ordinanza concernente l'istruzione scolastica in ospedale analoga a quella in vigore nel Cantone di Zurigo?

 

Coira, 20 aprile 2016

 

Caluori, Bucher-Brini, Casty, Aebli, Atanes, Baselgia-Brunner, Berther, Bleiker, Caduff, Cahenzli-Philipp, Casanova-Maron (Domat/Ems), Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Coira), Clalüna, Crameri, Danuser, Deplazes, Dosch, Engler, Fasani, Florin-Caluori, Gartmann-Albin, Geisseler, Gunzinger, Hardegger, Heiz, Holzinger-Loretz, Kollegger, Kunfermann, Lamprecht, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Niederer, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Perl, Pfenninger, Pult, Sax, Schutz, Stiffler (Davos Platz), Thomann-Frank, Thöny, Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Widmer-Spreiter, Wieland, Degiacomi, Derungs, Sigron, Tuor

Risposta del Governo

In base all'art. 11 e all'art. 69 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000), i rispettivi enti scolastici dei comuni sono competenti per l'istruzione di allievi di scuola regolare malati o infortunati. Conformemente all'art. 6 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010), su richiesta dei titolari dell'autorità parentale, in casi motivati un bambino può essere ammesso nella scuola di un altro ente scolastico; il consiglio scolastico di quest'ultimo decide in merito all'ammissione e alla tassa scolastica, con il consenso dell'ente scolastico di origine. Applicando per analogia l'art. 6 dell'ordinanza scolastica, anche l'istruzione scolastica temporanea nella scuola di un ospedale presuppone un incarico da parte dell'ente scolastico competente. L'attuazione di queste regolamentazioni viene spiegata più in dettaglio nella decisione dipartimentale (DD) n. 2447 del 9 giugno 2015 emanata dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA).

Non sempre un'istruzione scolastica di bambini malati e infortunati è possibile o necessaria sin dal primo giorno di degenza ospedaliera. Da un riassunto dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS) relativo alla scuola dell'Ospedale cantonale negli anni 2013 – 2015 risulta che in media, ogni anno, il 96 % di circa 200 bambini ricoverati ha frequentato la scuola dell'ospedale per un periodo compreso tra 1 e 15 giorni di scuola (di questi l'82 % tra 1 e 4 giorni di scuola). Solo il 4 % (in media otto bambini all'anno) ha seguito questa scuola per oltre 15 giorni.

Anche malattie quali l'influenza oppure piccoli infortuni possono comportare assenze dalla scuola regolare per periodi che possono raggiungere i cinque giorni o anche più. Di norma, in questo periodo nessun ente scolastico impartisce lezioni ai bambini in questione. Inversamente, nemmeno i titolari dell'autorità parentale manifestano in genere aspettative a questo proposito. Inoltre, conformemente all'art. 28 della legge scolastica, gli enti scolastici possono concedere agli allievi congedi per un massimo di 15 giorni di scuola per ogni anno scolastico. Abitualmente in questo periodo non vi è nemmeno un insegnamento organizzato e finanziato dagli enti scolastici. Se ne può dedurre che anche nel caso di degenze ospedaliere per un periodo fino a 15 giorni non sia di norma necessaria un'istruzione scolastica.

In merito alla domanda 1: dall'emanazione della DD n. 2447 del 9 giugno 2015 da parte del DECA, l'USPS ha ricevuto una richiesta scritta e quattro richieste telefoniche da parte di enti scolastici in merito a diritti, doveri e competenze in relazione all'istruzione scolastica in ospedale. Sulla base di queste poche richieste non si può perciò parlare di grande incertezza. Inoltre, con scritto del 18 aprile 2016, l'Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni ha informato tutti gli enti scolastici in merito a questioni concernenti la frequenza scolastica in ospedale.

In merito alla domanda 2: il Governo ritiene che con le direttive conformemente alla legge scolastica e all'ordinanza scolastica, nonché con l'emanazione della DD n. 2447 del 9 giugno 2015 da parte del DECA esistano chiare basi legislative relative ai diritti, ai doveri e alle competenze. La necessità di un'istruzione adeguata varia molto da un individuo all'altro e l'istruzione deve sempre essere fornita tenendo conto del programma d'insegnamento, delle esigenze del singolo allievo e della situazione in loco. Per questa ragione, il Governo ritiene che non siano necessarie regolamentazioni dettagliate. A seguito dello scarso numero di interessati, non vi è bisogno di una regolamentazione uniforme.

In merito alla domanda 3: esistono già chiare basi legislative relative a un'assunzione dei costi da parte degli enti scolastici. I costi dipendono tuttavia dalle prestazioni individuali che devono essere fornite a un allievo in caso di malattia o infortunio. Secondo il Governo, non è perciò necessario creare ulteriori basi legislative o procedere alla revisione della legge scolastica.

In merito alla domanda 4: non esistono le basi legislative per regolamentazioni transitorie a livello di ordinanza.

In merito alla domanda 5: manca una base legislativa anche per un'ordinanza concernente l'istruzione scolastica in ospedale analoga a quella in vigore nel Cantone di Zurigo.

29 giugno 2016