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Sessione: 07.12.2016

L'art. 18 cpv. 1ter della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio recita: se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. Secondo l'art. 14 cpv. 7 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio, l'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente. 

L'UNA ha sviluppato un sistema a punti per la valutazione dell'obbligo di sostituzione e delle prestazioni sostitutive. Sulla base del sistema a punti è anche possibile monetizzare l'obbligo di sostituzione (= contributo sostitutivo). I contributi sostitutivi LPN confluiscono nel finanziamento speciale "contributi sostitutivi nel settore della protezione dei biotopi e del paesaggio". I mezzi sono a destinazione vincolata; possono essere utilizzati soltanto per progetti di valorizzazione. 

Qualora non possa essere trovata una prestazione sostitutiva adeguata, in virtù dell'art. 7 OCNP l'intervento può anche essere compensato versando un contributo pari a fr. 3.--/punto in un fondo per prestazioni sostitutive del Cantone. Se le misure superano le prestazioni sostitutive richieste, i punti di sostituzione possono essere accreditati. 

Attualmente tale obbligo di sostituzione non è disciplinato né a livello di legge, né a livello di ordinanza e viene stabilito unicamente tramite un sistema a punti. Questo sistema a punti non ha carattere vincolante e non garantisce una sicurezza giuridica. 

Le firmatarie e i firmatari invitano il Governo a: 

1. Disciplinare l'obbligo di sostituzione a livello di ordinanza. 

2. Comunicare annualmente ai comuni/ai progettisti il saldo dei punti di sostituzione o a renderlo pubblico. 

3. Rendere pubblici i progetti di valorizzazione realizzati e le prestazioni sostitutive utilizzate a tale scopo. 

Coira, 7 dicembre 2016 

Lorez-Meuli, Valär, Casanova (Ilanz), Bleiker, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Cahenzli-Philipp, Casty, Danuser, Darms-Landolt, Dermont, Engler, Felix (Scuol), Geisseler, Giacomelli, Hardegger, Hartmann, Heinz, Heiz, Jaag, Joos, Kasper, Komminoth-Elmer, Kunfermann, Lamprecht, Niederer, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Paterlini, Sax, Schutz, Steck-Rauch, Stiffler (Davos Platz), Thomann-Frank, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Toutsch, Vetsch (Klosters Dorf), von Ballmoos, Berther (Segnas), Cantieni, Derungs, Erhard, Pfister

Risposta del Governo

Le basi legali definite dalla Confederazione e dal Cantone stabiliscono che in caso di interventi inevitabili in biotopi degni di protezione e paesaggi protetti si debba provvedere a una sostituzione confacente. Ad oggi a livello federale non esistono delle basi che permettano di quantificare con precisione l'ammontare di un danno ecologico e il valore di una prestazione sostitutiva. La prassi del Tribunale federale offre un'indicazione. Secondo il Tribunale federale, l'equivalenza della sostituzione deve essere valutata sulla base di criteri sia qualitativi, sia quantitativi. Sempre secondo il Tribunale federale, l'oggetto sostitutivo deve essere in grado di svolgere funzioni ecologiche simili a quelle dell'oggetto distrutto. I provvedimenti disposti devono inoltre anche essere opportuni e proporzionati. Secondo il Tribunale federale, in via eccezionale i provvedimenti sostitutivi possono essere considerati come confacenti anche qualora non dovessero rivelarsi equivalenti (decisione 1A.104/2001 consid. 5.2; 1A.82/1999 del 19 novembre 1999).

Al fine di permettere un'oggettivazione dei requisiti posti a una sostituzione secondo la LPN, oltre dieci anni fa l'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) ha sviluppato una chiave di valutazione per interventi in biotopi terrestri degni di protezione (non acquatici, al di fuori del bosco) e per provvedimenti di sostituzione. La chiave si fonda su un sistema a punti che tiene conto della rarità e della sensibilità del tipo di biotopo interessato, della presenza di specie rare nonché della possibilità di un ripristino a seguito dell'intervento e dell'intensità dell'intervento stesso. In sede di determinazione dei provvedimenti di sostituzione, il Governo, altre autorità cantonali competenti per il rilascio di autorizzazioni e nel frattempo anche le autorità federali da molti anni si basano regolarmente su questo sistema a punti. In vista del progetto di concessione Lago Bianco della Repower, all'UNA è stato dato l'incarico interno di sviluppare due chiavi di valutazione supplementari per interventi in biotopi acquatici e in paesaggi protetti. Le valutazioni corrispondenti sono confluite nella domanda di approvazione della concessione presentata da Repower il 29 novembre 2011, mentre nell'approvazione della concessione del 25 marzo 2014 (protocollo n. 285) il Governo ha stabilito che i provvedimenti avrebbero dovuto essere ulteriormente concretizzati e attuati.

L'art. 4 cpv. 1 e l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio del 18 aprile 2011 (OCNP; CSC 496.100) richiedono che l'entità dell'obbligo di compensazione venga determinata in base alle direttive del Governo. Nel frattempo l'UNA ha elaborato una bozza per una corrispondente direttiva, la quale sarà sottoposta per approvazione al Governo dopo aver sentito i dipartimenti e i servizi interessati. Sulla base della legge sulla trasparenza, tale direttiva conterrà tra l'altro anche prescrizioni concernenti la gestione dei dati e la loro accessibilità. Il Governo è disposto ad accogliere l'incarico ai sensi di queste spiegazioni.

16 febbraio 2017