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Sessione: 19.04.2017

Durante il loro lavoro, gli agenti di polizia vengono regolarmente filmati o fotografati. Le sequenze vengono pubblicate sui social media con sempre maggior frequenza. Di conseguenza, a seconda dell'intervento, il lavoro di un agente di polizia viene ampiamente discusso, anche nel caso in cui l'agente venga attaccato. A prescindere dalla crescente mancanza di rispetto verso gli agenti di polizia, i loro diritti della personalità sembrano essere irrilevanti.

Le granconsigliere firmatarie e i granconsiglieri firmatari chiedono quindi al Governo quanto segue:

1. Attualmente le riprese che hanno quale oggetto agenti di polizia della Polizia cantonale dei Grigioni o di un corpo di polizia comunale possono essere pubblicate in ogni caso e in particolare senza il consenso dei diretti interessati, in particolare su internet?

2. Il Governo prevede di emanare, in occasione dell'imminente revisione della legge sulla polizia, disposizioni relative alla protezione degli agenti di polizia grigionesi?

Coira, 19 aprile 2017

Cavegn, Caduff, Salis, Berther (Disentis/Mustér), Blumenthal, Bondolfi, Buchli-Mannhart, Burkhardt, Caluori, Casanova (Ilanz), Crameri, Danuser, Darms-Landolt, Davaz, Della Vedova, Dermont, Dosch, Epp, Fasani, Felix (Haldenstein), Florin-Caluori, Foffa, Geisseler, Grass, Gunzinger, Hardegger, Hitz-Rusch, Jeker, Koch (Tamins), Kollegger, Komminoth-Elmer, Kunfermann, Lamprecht, Locher Benguerel, Mani-Heldstab, Märchy-Caduff, Michael (Donat), Müller, Nay, Niederer, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Noi-Togni, Papa, Paterlini, Pedrini, Sax, Schneider, Stiffler (Davos Platz), Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Weber, Widmer-Spreiter, Zanetti, Cantieni, Costa, Gugelmann, Hartmann-Conrad (Schiers), Heini, Lombardi

Risposta del Governo

Su incarico della Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP), nel mese di marzo 2015 è stata redatta una perizia giuridica relativa alla protezione della personalità degli agenti di polizia, la quale si è concentrata tra l'altro in modo approfondito sul diritto alla propria immagine e sul cyberbashing. Nel gennaio 2015 la Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC ha inoltre redatto un dépliant sul tema "diritto alla propria immagine", disponibile presso ogni posto di polizia svizzero. Esso può essere scaricato dal sito www.skppsc.ch e contiene risposte esplicative ed esempi pratici.

1. Le immagini di agenti di polizia possono essere pubblicate nei media, se può essere addotta una relativa giustificazione a tale scopo; entra in considerazione prevalentemente l'interesse pubblico preponderante, in particolare l'interesse di informazione pubblico.

Sussiste un interesse pubblico per particolari avvenimenti quali arresti o eventi come manifestazioni e disordini. Ciò si estende anche sull'attività della polizia stessa. Gli agenti di polizia si muovono nella sfera pubblica in adempimento dei compiti conferiti loro dallo Stato. Sulla base dell'interesse di informazione pubblico, essi devono quindi accettare che vengano scattate delle fotografie a loro e in merito al decorso dell'avvenimento di interesse. Scattare immagini di agenti di polizia durante la loro attività è quindi ammesso e in linea di principio non sussiste alcuna violazione dei diritti della personalità garantiti dall'art. 28 CC. Se l'atto di fotografare compromette l'attività della polizia, può tuttavia sussistere la fattispecie penale dell'impedimento di atti dell'autorità (art. 286 CP). Secondo il Tribunale federale la fattispecie è però soddisfatta solo se l'attività relativa alla ripresa di immagini e la presenza ravvicinata ostacola le operazioni di polizia in modo grave.

L'ammissibilità delle immagini di agenti di polizia nella loro funzione pubblica e sulla base dell'interesse di informazione pubblico non vale in modo assoluto. Fotografie di agenti di polizia in primo piano, immagini di poliziotti a distanza ravvicinata o tramite relative riprese con teleobiettivi non sono ammessi, se in questo modo viene messa in risalto semplicemente la persona interessata. Ciò è in particolare il caso quando non è in corso alcuna operazione o non vi è un ulteriore collegamento con il tema dell'articolo, quando la fotografia viene quindi scattata solo per rappresentare l'agente di polizia stesso.

Se un'immagine viene scattata e la sua pubblicazione è ammessa, la pubblicazione può avvenire tale e quale. Poiché l'immagine di per sé è ammessa, essa non deve essere modificata, ad es. rendendo irriconoscibile l'agente di polizia rappresentato.

Una violazione della personalità può sussistere se sulle pagine internet viene resa nota l'identità dell'agente di polizia collegandola a diverse informazioni e viene creata una sorta di profilo. Una violazione della personalità o un'infrazone alle fattispecie penali quali calunnia, diffamazione o ingiuria può sussistere se le informazioni caricate servono a diffamare singoli agenti di polizia tramite cyberbashing.

2. Nel quadro dell'imminente revisione della legge sulla polizia non sono previste disposizioni aggiuntive in merito alla protezione della personalità di agenti di polizia. Le persone interessate possono far valere violazioni della personalità nel quadro di un procedimento civile o penale. Il Cantone dei Grigioni offre sostegno, in particolare sotto forma di protezione giuridica, per quanto riguarda la protezione della personalità di tutti i collaboratori.

28 giugno 2017