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Sessione: 06.12.2017

Attualmente, per essere riconosciute dal Cantone, ricevere corrispondenti contributi e per poter ottenere un'autorizzazione per la gestione, le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia sottostanno a un gran numero di prescrizioni legislative, in particolare per quanto riguarda la qualità dell'assistenza ai bambini (anzitutto requisiti di formazione richiesti per il personale impiegato).

In particolare nella zona di Coira, ma anche nel resto del Cantone dei Grigioni, esiste oggi un gran numero di persone/istituzioni che, al mattino e al pomeriggio (talvolta con accoglienza per il pranzo), offrono prestazioni di assistenza a bambini in età prescolare a prezzi fissi, sotto il titolo di "gruppo di gioco", senza dover rispettare i requisiti posti dal Cantone alla qualità dell'assistenza ai bambini o senza essere sottoposte a una vigilanza cantonale. Questi offerenti non sono nemmeno obbligati a notificare le loro offerte o a richiedere una rispettiva autorizzazione. Le offerte di questi "gruppi di gioco" non vengono sfruttate solo per poche ore, come avveniva maggiormente in passato, bensì talvolta permettono ai genitori anche di esercitare un'attività lucrativa. Vi si aggiunge il fatto che, conformemente all'art. 14 cpv. 1 della legge cantonale sull'affiliazione, è soggetto all'obbligo di autorizzazione anche l'accoglimento di minori, se di giorno vengono offerti quattro e più posti per l'educazione o l'assistenza di minorenni.

Il semplice fatto che talora non venga offerta un'accoglienza per il pranzo non può essere considerato quale criterio determinante per il non-assoggettamento, tanto più che talvolta i minori vengono assistiti in maniera continuativa al mattino e al pomeriggio. Di conseguenza, quest'ultimo fatto richiede, per il bene dei minori, che le offerte ampliate rispetto al passato debbano soddisfare i requisiti minimi posti alla qualità dell'assistenza ai bambini.

Le firmatarie e i firmatari pongono le seguenti domande in relazione ai "gruppi di gioco" menzionati:

a) Corrisponde al vero che le offerte dei "gruppi di gioco" attuali non sono soggette né all'obbligo di notifica né all'obbligo di autorizzazione e che non sottostanno ad alcuna vigilanza cantonale?
Se sì, per quale motivo?

b) Il Governo è disposto a provvedere affinché in futuro venga stabilito un obbligo di autorizzazione per i "gruppi di gioco" con un'offerta di assistenza ampliata e affinché determinati requisiti qualitativi e disposizioni di vigilanza valgano anche per loro?
Se sì, in che modo ed entro quando?

Coira, 6 dicembre 2017

Tenchio, Waidacher, Locher Benguerel, Atanes, Bondolfi, Bucher-Brini, Cahenzli-Philipp, Caluori, Casty, Caviezel (Coira), Della Vedova, Engler (Davos Dorf), Epp, Fasani, Hitz-Rusch, Holzinger-Loretz, Jaag, Kunfermann, Märchy-Caduff, Monigatti, Noi-Togni, Papa, Perl, Peyer, Pult, Steiger, Stiffler (Coira), Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, Widmer-Spreiter, Berther (Segnas), Pfister

Risposta del Governo

I fanciulli e gli adolescenti necessitano di particolare protezione e di promozione nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili. Le offerte per famiglie, fanciulli e adolescenti hanno lo scopo di garantire la protezione, il benessere e l'integrazione sociale di fanciulli e adolescenti. Tali offerte sostengono famiglie, fanciulli e adolescenti, indipendentemente dal genere, dall'estrazione sociale, dall'appartenenza o da disabilità. In una struttura di custodia collettiva diurna o in un asilo nido quale offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia, i fanciulli in età prescolare e scolastica vengono assistiti con regolarità. Le offerte promuovono l'integrazione sociale e linguistica dei fanciulli nonché il loro sviluppo all'interno del gruppo. Le unità di assistenza possono estendersi a mezze giornate o a giornate intere. L'assistenza permette di conciliare più facilmente lavoro e famiglia. In un gruppo di gioco, ai fanciulli di età compresa tra i tre anni e l'età prevista per l'ammissione alla scuola dell'infanzia viene offerta la possibilità di svolgere giochi guidati, nella maggior parte dei casi per poche ore alla settimana. Vengono promosse le abilità sociali dei bambini, consentendo loro di imparare a cavarsela all'interno di un gruppo. Lo scopo principale del gruppo di gioco non è l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

L'art. 13 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin, RS 211.222.338) stabilisce che è necessaria un'autorizzazione per gestire istituzioni destinate ad accogliere e assistere regolarmente durante la giornata minori di meno di dodici anni (asili nido, ricreatori e simili). Nell'art. 14 cpv. 1 lett. b della legge sull'affiliazione (CSC 219.050), il Cantone dei Grigioni ha precisato i criteri relativi all'obbligo di autorizzazione. L'accoglimento di bambini e adolescenti è soggetto ad autorizzazione se durante il giorno o la notte vengono contemporaneamente assistiti quattro o più bambini in età prescolare e scolastica. Conformemente all'art. 14 cpv. 2 della legge sull'affiliazione, non soggiacciono all'obbligo di autorizzazione i servizi di custodia bambini di strutture turistiche e per il tempo libero, di grandi magazzini e centri commerciali.

Le offerte per l'assistenza regolare di bambini durante il giorno sono oggi molto diversificate. Oltre all'assistenza da parte di genitori diurni, esse comprendono anche strutture di custodia collettiva diurna, asili nido, doposcuola, servizi di accoglienza per il pranzo, gruppi di gioco e servizi di custodia bambini. La legge non indica le forme di offerta che devono essere considerate come accoglimento in istituti. Per rispondere alla domanda se un'offerta sia soggetta all'obbligo di autorizzazione dell'accoglimento in istituti sono determinanti l'offerta in sé, il numero di bambini di terzi assistiti contemporaneamente, la durata dell'offerta di assistenza (ore alla settimana) nonché la regolarità dell'assistenza. La denominazione dell'offerta non è determinante.

Le offerte quali gruppi di gioco sono delle offerte a bassa soglia che sovente vengono sviluppate e gestite autonomamente. Di norma, queste offerte sono orientate non tanto all'assistenza ai bambini vera e propria, quanto alla socializzazione prescolare dei bambini. L'offerta è generalmente limitata a poche ore alla settimana. Conformemente alla prassi pluriennale, applicata anche nella maggior parte dei Cantoni, queste offerte non rientrano nell'art. 13 cpv. 1 lett. b OAMin e nell'art. 14 della legge sull'affiliazione e di conseguenza non sono soggette ad autorizzazione. Tuttavia, ciò non vale se un gruppo di gioco propone la stessa offerta di una struttura di custodia collettiva diurna o di un asilo nido; in tal caso l'offerta dovrebbe essere qualificata come tale.

In merito alla domanda a: di regola, i gruppi di gioco non propongono la stessa offerta delle strutture di custodia collettiva diurna e in linea di principio non possono essere considerate offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Nel caso dei gruppi di gioco, le offerte vengono inoltre messe a disposizione e sfruttate per un periodo chiaramente limitato, perlopiù per singole ore. Esse non sono pertanto soggette all'obbligo di autorizzazione conformemente all'OAMin o alla legge sull'affiliazione. Se l'offerta del gruppo di gioco è più ampia e paragonabile a una struttura di custodia collettiva diurna, vige un obbligo di autorizzazione, indipendentemente dalla denominazione.

In merito alla domanda b: il Governo è disposto, in conformità all'OAMin e alla legge sull'affiliazione, a esaminare i criteri per l'obbligo di autorizzazione nel corso dei prossimi due anni.

14 marzo 2018