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Sessione: 13.06.2018

Nel corso del dibattito relativo alla revisione parziale della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) l'attenzione si è spostata sulle attività di investigazione private. Conformemente all'art. 43a cpv. 6 della LPGA sottoposta a revisione, gli assicuratori potrebbero infatti incaricare specialisti esterni di svolgere compiti di osservazione. I requisiti posti a tali specialisti non verrebbero disciplinati dalla legge, bensì dal Consiglio federale.

Al di fuori del contesto assicurativo, il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni aveva deciso, su proposta del Governo, di disciplinare osservazioni e attività di investigazione svolte da privati mediante l'adesione al Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati. Diversi Cantoni di grandi e medie dimensioni non hanno tuttavia aderito al previsto Concordato, di modo che, in occasione dell'assemblea primaverile del 6 aprile 2017, la CDDGP è giunta alla conclusione di non porre in vigore il concordato cui si mirava.

In considerazione dell'attuale dibattito relativo alla LPGA, ma anche in considerazione del fallimento del concordato, sorgono le seguenti domande:

1.     Quali requisiti minimi posti a specialisti dell'osservazione privati ritiene il Governo essere indispensabili nel contesto della LPGA?

2.     Come intende il Governo disciplinare osservazioni e attività di investigazione private nei Grigioni al di fuori del campo d'applicazione della LPGA?

3.     Il Governo è a conoscenza dell'entità attuale dell'attività degli investigatori privati nei Grigioni?

Coira, 13 giugno 2018

Perl, Crameri, Pfäffli, Atanes, Baselgia-Brunner, Bondolfi, Bucher-Brini, Burkhardt, Cahenzli-Philipp, Cavegn, Caviezel (Coira), Della Vedova, Deplazes, Dermont, Felix (Scuol), Holzinger-Loretz, Jaag, Jenny, Locher Benguerel, Monigatti, Niederer, Pfenninger, Pult, Schutz, Thöny, Tomaschett-Berther (Trun), Troncana-Sauer, von Ballmoos, Zanetti, Pfister

Risposta del Governo

Osservazioni e attività di investigazione svolte da privati sono disciplinate nell'art. 3 cpv. 1 lett. a n. 7 del Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati (CPSP) quali "Ricerca di informazioni, segnatamente osservazioni, attività di investigazione e sorveglianza contro i furti" come uno di otto settori delle prestazioni di sicurezza. Il Concordato non è stato posto in vigore. Poiché gli obiettivi perseguiti non possono più essere raggiunti con il CPSP, con messaggio del 15 maggio 2018 il Governo ha chiesto di disdire l'adesione al CPSP (cfr. messaggio del Governo quaderno n. 2/2018-2019, p. 161).

In merito alla domanda 1: nel quadro della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) il Consiglio federale disciplinerà i requisiti posti a specialisti esterni incaricati di svolgere compiti di osservazione. Tali requisiti non sono ancora noti. Il Governo non è perciò ancora in grado di esprimersi al riguardo. Esso parte dal presupposto che vi sarà una procedura di consultazione. Poiché nei Grigioni attualmente l'attività di investigazione non è disciplinata, non vi sono valori empirici che permettano di formulare requisiti minimi imprescindibili dal punto di vista cantonale. Sarà piuttosto necessario attendere i requisiti proposti dal Consiglio federale, che in seguito dovranno essere valutati.

In merito alla domanda 2: secondo il Governo non sussiste un'immediata necessità di regolamentazione. Per via delle disposizioni relative al mercato interno, anche in caso di regolamentazione cantonale, per offerenti di prestazioni di sicurezza provenienti da fuori Cantone l'accesso al mercato nei Grigioni potrebbe essere negato o assoggettato a un obbligo di autorizzazione soltanto se le prescrizioni vigenti nel luogo di origine garantissero un livello di protezione considerevolmente inferiore. Di norma l'equivalenza delle normative per l'accesso al mercato presunta dal diritto sul mercato interno non potrà essere confutata, fatta eccezione per offerenti provenienti da Cantoni senza obbligo di autorizzazione. Perciò nel prossimo futuro standard minimi per prestazioni di sicurezza effettuate da privati potranno essere definiti soltanto con una soluzione federale. Il 14 febbraio 2018 il Consiglio federale ha chiesto l'accettazione della mozione Rechsteiner (17.4101: Disciplinare a livello nazionale standard minimi per le società di sicurezza) depositata al Consiglio degli Stati. Dopo il fallimento dei tentativi per trovare una soluzione a livello di concordato, sarebbe giunto il momento di emanare prescrizioni federali minime (cfr. al riguardo messaggio del Governo quaderno n. 9/2014-2015, p. 483 segg. e quaderno n. 2/2018-2019, p. 163 segg.). In considerazione delle circostanze si deve perciò attendere la soluzione federale.

Nei Grigioni non sono note anomalie in relazione alle attività di investigatori privati. Le regolamentazioni del CPSP miravano soprattutto a definire standard minimi per la formazione e il perfezionamento professionale. In linea di principio, gli investigatori privati o i servizi di sicurezza privati non dispongono di diritti più ampi rispetto a quelli di altri privati, in particolare dispongono dei cosiddetti "diritti di tutti". Tra questi rientrano ad esempio la legittima difesa esimente e lo stato di necessità esimente secondo gli art. 15 e 17 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), l'azione diretta secondo l'art. 52 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), l'esercizio della polizia sugli edifici, l'arresto temporaneo secondo l'art. 218 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) o interventi con il consenso esplicito o tacito degli interessati. In caso di osservazioni e attività di investigazione private devono essere rispettate tra l'altro le norme di diritto federale relative alla protezione della personalità (art. 28 segg. del Codice civile svizzero [CC; RS 210]), ai delitti contro la sfera personale riservata (art. 179 CP) e alla protezione dei dati (legge federale sulla protezione dei dati [LPD; RS 235.1]).

In merito alla domanda 3: in relazione ai lavori preparatori relativi al CPSP la Polizia cantonale aveva a suo tempo allestito un elenco degli offerenti conosciuti di prestazioni di sicurezza private. Non esiste per contro una panoramica attuale e sistematica relativa ai servizi di sicurezza privati. Un permesso da parte della Polizia cantonale viene rilasciato unicamente a servizi di sicurezza privati che intendono essere attivi nella regolazione del traffico (art. 9 legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale [LALCStr; CSC 870.100]). Il Governo non è a conoscenza dell'entità attuale dell'attività degli investigatori privati nei Grigioni.

28 agosto 2018