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Sessione: 25.10.2018

Il Cantone ha il diritto di disciplinare la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, per quanto non siano regolate dalla legislazione federale. Inoltre i Cantoni possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura (art. 335 CP). Il diritto grigionese contiene numerose fattispecie penali che necessitano di una verifica: bisogna verificare se fattispecie penali come gli eccessi (art. 36f legge sulla polizia) o l'entrata nel Parco nazionale da parte di scuole e gruppi di giovani senza accompagnatori (art. 3 cpv. 1 ordinanza sul Parco nazionale svizzero) siano ancora attuali.

Numerosi reati vengono puniti nella procedura di multa disciplinare come ad esempio l'omissione di recare seco la licenza di condurre, il superamento del peso ammesso o della velocità massima consentita fino a una determinata soglia. Nella procedura di multa disciplinare non vengono riscosse spese (art. 7 LMD). Se i limiti stabiliti nell'ordinanza concernente le multe disciplinari vengono superati, è necessario avviare un procedimento penale ordinario. Nel procedimento penale ordinario i cittadini sono spesso esposti a spese procedurali esorbitanti: le spese procedurali possono ammontare a un valore varie volte superiore alla multa inflitta, e ciò accade spesso per reati di lieve entità, come l'omissione di marcare le ruote gemellate di un trattore che sporgono lateralmente di 20 cm in caso di ottime condizioni di visibilità. Oltre al principio della proporzionalità vale il principio secondo cui l'addebito delle spese procedurali non può rappresentare una sanzione penale: se però le spese procedurali superano di varie volte la multa inflitta, di fatto le spese procedurali diventano la multa e la multa (la vera e propria sanzione!) rappresenta un aspetto secondario! Ciò è in contraddizione con i principi generalmente riconosciuti. Inoltre pronunciare un'ammonizione avrebbe spesso un effetto maggiore sugli autori di reati rispetto a un procedimento penale che si protrae per mesi e che si conclude con una multa di scarsa entità, spese procedurali elevate e uno scarso effetto preventivo.

Pertanto, le firmatarie e i firmatari chiedono al Governo di

1.     sottoporre le fattispecie penali cantonali a una verifica circa la necessità e l'opportunità e, laddove possibile, presentare al Gran Consiglio rapporto e richiesta di abrogazione;

2.     impegnarsi affinché il catalogo dei reati punibili tramite procedura di multa disciplinare venga ampliato;

3.     impegnarsi a favore di un sistema di ammonizioni in caso di contravvenzioni di lieve entità, in sostituzione della pronuncia di sanzioni di diritto penale;

4.     prevedere spese procedurali proporzionate in caso di reati di lieve entità le quali non superino o non superino in misura importante la sanzione inflitta.

Coira, 25 ottobre 2018

Crameri, Claus, Niggli-Mathis (Grüsch), Aebli, Alig, Berther, Berweger, Bettinaglio, Bigliel, Bondolfi, Brandenburger, Brunold, Caluori, Cantieni, Casty, Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Davos Clavadel), Censi, Danuser, Degiacomi, Della Cà, Deplazes (Rabius), Derungs, Dürler, Ellemunter, Engler, Epp, Erhard, Fasani, Favre Accola, Felix, Florin-Caluori, Flütsch, Föhn, Geisseler, Giacomelli, Gort, Grass, Gugelmann, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hefti, Hitz-Rusch, Hohl, Holzinger-Loretz, Hug, Jenny, Jochum, Kasper, Kienz, Kohler, Kunfermann, Kunz (Fläsch), Kunz (Coira), Kuoni, Lamprecht, Loepfe, Loi, Maissen, Märchy-Caduff, Marti, Michael (Donat), Michael (Castasegna), Mittner, Müller (Susch), Natter, Niggli (Samedan), Papa, Paterlini, Pfäffli, Rettich, Ruckstuhl, Rüegg, Salis, Sax, Schmid, Schneider, Schwärzel, Stiffler, Tanner, Thomann-Frank, Thür-Suter, Tomaschett (Breil), Tomaschett-Berther (Trun), Ulber, Valär, von Ballmoos, Waidacher, Weber, Wellig, Widmer (Felsberg), Widmer-Spreiter (Coira), Wieland, Zanetti (Sent), Bürgi-Büchel, Nicolay

Risposta del Governo

In merito al punto 1: il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Nel quadro dell'attuazione del CPP a livello legislativo cantonale (messaggio quaderno n. 13/2009-2010, p. 795 segg.) la LGP è stata abolita e sostituita da una legge d'applicazione (LACPP; CSC 350.100), entrata anch'essa in vigore il 1° gennaio 2011. Le fattispecie di contravvenzione cantonali della LGP (art. 9-41) sono state verificate per quanto concerne la loro necessità e opportunità. Sono state mantenute e trasferite solo le disposizioni che avevano ancora una rilevanza pratica o preventiva o per le quali si auspicava ulteriormente la punibilità (messaggio quaderno n. 13/2009-2010, p. 813, 831). La procedura di multa disciplinare cantonale esistente è stata disciplinata nella LACPP (art. 45 segg.), la sua applicabilità è stata mantenuta tale negli atti normativi speciali (cfr. al riguardo messaggio quaderno n. 13/2009-2010, p. 828 seg.). Dal punto di vista formale, dopo una relativa verifica si è rinunciato all'emanazione di una legge cantonale in materia di contravvenzioni. Quindi da allora tutte le disposizioni penali cantonali si trovano nelle relative leggi speciali o nella legge cantonale sulla polizia (art. 36a segg.; messaggio quaderno n. 3/2009-2010, p. 831, 939 segg.). In altre parole, in vista dell'entrata in vigore del CPP federale nel 2011, si era proceduto a una verifica delle fattispecie penali cantonali. Nella prassi, in base a quanto è noto al Governo, non sono emersi problemi, motivo per cui non si intravedono nemmeno motivi per procedere nuovamente già ora a una verifica di tutte le fattispecie penali cantonali.

In merito al punto 2: a livello federale, il 18 marzo 2016 la legge federale sulle multe disciplinari (LMD) è stata sottoposta a una revisione approfondita. La revisione estende la procedura di multa disciplinare, oltre che alla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), ad altre leggi. Tale revisione nonché il relativo adeguamento dell'ordinanza concernente le multe disciplinari entreranno presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2020. Nella procedura di consultazione il Governo ha accolto favorevolmente le intenzioni della Confederazione e nella sessione di agosto 2018 del Gran Consiglio sono state stabilite con una legge mantello (legge relativa all'attuazione della revisione parziale della legge federale sulle multe disciplinari, messaggio quaderno n. 2/2018-2019, p. 135 segg.) le autorità cantonali e comunali competenti per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni che rientrano ora nella LMD. Date queste premesse, per il momento il Governo non ritiene opportuno intervenire per un ampliamento del catalogo dei reati a livello federale. Nella misura in cui nell'incarico si auspichi un ampliamento del catalogo dei reati cantonali nella procedura di multa disciplinare, se le condizioni sono soddisfatte e risulta opportuno, il Governo mira a prevedere la procedura di multa disciplinare cantonale per fattispecie penali di contravvenzione cantonali. Ciò è ad esempio il caso per quanto riguarda le contravvenzioni alla legislazione sulla caccia (CSC 740.030), le contravvenzioni alla legislazione sulla pesca (CSC 760.160), le infrazioni all'ordinanza sul Parco nazionale svizzero (CSC 498.210) o le infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei funghi (CSC 496.100, allegato 3). Anche il Gran Consiglio si è occupato di una questione simile in occasione della revisione parziale della legge cantonale sulla polizia (sessione di agosto 2018, messaggio quaderno n. 2/2018-2019, p. 41 segg.), quando i comuni sono stati legittimati a punire tramite procedura di multa disciplinare determinate fattispecie penali cantonali disciplinate nella legge sulla polizia (art. 36k legge sulla polizia, p. 86 del messaggio). Se dovessero emergere ulteriori settori che si prestano all'applicazione della procedura di multa disciplinare, questi potranno certamente essere presi in esame nel singolo caso. Nell'ambito del diritto comunale spetta naturalmente ai comuni decidere adeguamenti di questo tipo.

In merito al punto 3: l'ammonizione quale sanzione di diritto penale esiste attualmente solo nel diritto penale minorile (cfr. art. 22 DPMin). Il diritto penale degli adulti non prevede tale pena; in linea di principio quali possibili sanzioni esistono la multa, la pena pecuniaria e la privazione della libertà. Ciò vale sia per reati federali, sia per reati cantonali e comunali, poiché a questo proposito sono determinanti le regolamentazioni della parte generale del Codice penale. Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa (art. 103 CP). Dal punto di vista del Governo, uno scostamento consapevole dal sistema di sanzioni del CP con una possibilità di ammonizione nel settore delle fattispecie penali cantonali – solo in questo caso si potrebbe ipotizzare e prendere in esame una possibilità di regolamentazione da parte del Cantone – risulta estraneo al sistema, problematico a livello interdisciplinare e di difficile attuazione per quanto riguarda l'uniformità dell'applicazione del diritto.

In merito al punto 4: le spese procedurali o le tasse sono disciplinate nella LACPP (art. 37 segg. LACPP) nonché nell'ordinanza della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (art. 11 segg. OLACPP). La determinazione delle tasse si orienta al principio della copertura dei costi e al principio di equivalenza. Il principio di equivalenza, che concretizza la proporzionalità, richiede che le tasse riscosse nel singolo caso vengano a trovarsi in un rapporto ragionevole con la prestazione statale straordinaria. Le spese procedurali della Procura pubblica nonché dei tribunali non si orientano all'importo della multa, bensì alla prestazione straordinaria fornita dallo Stato, quindi alle spese risultanti per lo Stato a seguito del perseguimento e del sanzionamento penale. Non è chiaro il motivo per cui le spese procedurali dovrebbero essere poste in relazione all'importo della multa. Risulterebbe anche difficile motivare la ragione per cui – a differenza di altre procedure (CPC; licenza edilizia ecc.) – un autore di reato sarebbe tenuto ad assumersi spese procedurali solo nella misura in cui tali spese non superino o superino solo in misura esigua l'importo della multa inflittagli.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

9 gennaio 2019