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Sessione: 12.02.2019

Il 23 settembre 2018 si è tenuta la votazione sull'iniziativa sulle lingue straniere. Nel dibattito è stata richiesta a più riprese una possibilità di rinunciare in modo poco burocratico alle lezioni di lingue straniere da parte di allievi in difficoltà, come strumento per la promozione individuale. È tuttavia anche un dato di fatto che con l'introduzione del Piano di studio 21 non esistono possibilità di esonero dalle lezioni di lingue straniere per gli allievi della scuola di avviamento pratico.

Tuttavia, in casi ben motivati, un esonero dalla materia dovrebbe essere possibile quale regolamentazione applicata al singolo caso, soprattutto per allievi con promozione individuale con adeguamento degli obiettivi di apprendimento. In questo caso un esonero dalla materia corrisponderebbe al maggiore adeguamento degli obiettivi di apprendimento/alla maggiore promozione possibile.

Nel caso di allievi che hanno già grosse difficoltà a raggiungere gli obiettivi prioritari nella prima lingua e in matematica (o di allievi che hanno già obiettivi di apprendimento adeguati in entrambe le materie), la conclusione della scuola di avviamento pratico dovrebbe perlomeno consentire a questi giovani di seguire un tirocinio con certificato di formazione pratica. Per questa formazione professionale di base con certificato di formazione pratica (CFP) non sono però richieste conoscenze di lingue straniere. Per singoli allievi con adeguamento degli obiettivi di apprendimento, o in casi particolari anche per allievi senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento (ad es. allievi con passato migratorio), dal punto di vista pedagogico può essere perciò senz'altro opportuno rafforzare soprattutto le competenze nelle materie principali matematica e prima lingua.

Finora questo esonero dalle materie è stato reso possibile in accordo con la direzione scolastica e concentrandosi sull'azione pedagogica, ovvero sul raggiungimento della migliore promozione possibile dell'allievo.

Ora la domanda di dispensa deve essere presentata dai titolari dell'autorità parentale all'Ispettorato scolastico tramite la direzione scolastica. Nella migliore delle ipotesi la durata di evasione della domanda è pari a circa 2 settimane.

Tuttavia, proprio per titolari dell'autorità parentale con passato migratorio è probabile che la formulazione della domanda di dispensa comporti enormi difficoltà, cosicché la direzione scolastica non solo dovrà presentare la domanda corredata della propria presa di posizione, bensì dovrà anche procedere all'effettiva formulazione della domanda.

1.     Anche il Governo ritiene importante che le direzioni scolastiche nei tre anni di periodo di introduzione del Piano di studio 21 sfruttino il proprio margine di manovra per raccogliere valori empirici?

2.     Il Governo è disposto a esaminare la possibilità di annullare lo spostamento dalla direzione scolastica all'Ispettorato scolastico della competenza decisionale relativa all'esonero ovvero alla dispensa dalle lezioni di lingue straniere come strumento per la maggiore promozione individuale possibile?

3.     Il Governo condivide l'opinione secondo cui, in singoli casi motivati e ai sensi della migliore promozione pedagogica possibile, un esonero dalle lezioni di lingue straniere possa essere opportuno anche per allievi senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento (ad es. giovani immigrati dopo l'infanzia)?

Coira, 12 febbraio 2019

Favre Accola, Hug, Brandenburger, Della Cà, Dürler, Gort, Koch, Salis, Weber, Jegen, Renkel

Risposta del Governo

Fino a quest'anno scolastico, gli allievi del grado secondario I potevano eccezionalmente "abbandonare una lingua straniera nel settore delle materie obbligatorie" in conformità alle direttive cantonali vigenti in precedenza. In base alle intenzioni questo abbandono doveva limitarsi in primo luogo ad allievi nel quadro del sostegno integrativo con adeguamento degli obiettivi di apprendimento. Il consiglio scolastico poteva autorizzare l'abbandono su richiesta dei titolari dell'autorità parentale. Gli enti scolastici gestivano in modi molto differenti questa possibilità di abbandono. Alcune scuole con piano di studio di lingua tedesca autorizzavano l'abbandono della 1a lingua straniera italiano per una parte considerevole di allievi di scuola di avviamento pratico e presso scuole con piano di studio di lingua italiana circa la metà degli allievi abbandonava la 2a lingua straniera inglese. Per contro, in scuole con piano di studio di lingua romancia la materia inglese veniva abbandonata solo in casi isolati. A seguito di queste diverse possibilità di abbandonare le lingue straniere obbligatorie durante i tre anni scolastici del grado secondario I nonché dell'attuazione disomogenea da parte degli enti scolastici, al momento di passare al grado secondario II gli allievi della scuola popolare disponevano di conoscenze preliminari molto differenti riguardo alle lingue straniere. Con l'introduzione del Piano di studio 21 GR all'inizio dell'anno scolastico 2018/19, è stato introdotto il principio della parità di trattamento di tutte le materie obbligatorie ed è stata abolita la possibilità di abbandonare le lingue straniere. Quale novità il piano di studio attuale definisce competenze di base per i quattro settori disciplinari "matematica", "lingua di scolarizzazione", "1a lingua straniera" e "natura, essere umano, società". La scuola quale istituzione e gli insegnanti hanno l'incarico di rendere possibile il raggiungimento di queste competenze di base nel quadro delle ore di insegnamento.

Dall'entrata in vigore della revisione totale della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000) il 1° agosto 2013, l'"esonero da singole materie" è possibile nel quadro del sostegno integrativo con adeguamento degli obiettivi di apprendimento sia nel grado elementare, sia nel grado secondario I. Conformemente all'art. 48 cpv. 2 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scolastica; CSC 421.010) per questo è necessaria un'autorizzazione dell'Ufficio. Questa autorizzazione viene rilasciata entro al massimo due settimane lavorative secondo una procedura poco burocratica e standardizzata a livello cantonale. Con una breve lettera i titolari dell'autorità parentale chiedono all'ispettorato scolastico regionale che loro figlio venga esonerato da una materia. L'ispettorato accerta se la scuola abbia discusso insieme ai genitori della necessità di un esonero in conformità alle direttive cantonali e se la scuola garantisca una soluzione sostitutiva durante le lezioni non frequentate.

In merito alla domanda 1: come spiegato sopra, i valori empirici in relazione all'abbandono di lingue straniere obbligatorie sono noti a livello di singola scuola. All'occorrenza l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport raccoglierà informazioni presso le scuole in merito alle esperienze fatte nel corso dei prossimi anni in relazione all'abolizione della possibilità di abbandonare lingue straniere obbligatorie.

In merito alla domanda 2: l'art. 48 cpv. 2 dell'ordinanza scolastica richiede un'autorizzazione dell'Ufficio per l'"esonero da singole materie" quale forma più ampia di adeguamento degli obiettivi di apprendimento per allievi con sostegno integrativo. L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport ha delegato questo compito agli ispettorati scolastici regionali, vicini alle scuole. La procedura di autorizzazione standardizzata a livello cantonale si è dimostrata valida. Secondo il Governo non è opportuno ritornare al sistema con possibilità di abbandono nel settore delle lingue straniere obbligatorie, ragione per cui deve essere mantenuta la situazione di diritto vigente.

In merito alla domanda 3: conformemente alla legislazione scolastica in materia, un esonero dalle lezioni nelle lingue straniere obbligatorie è possibile esclusivamente per allievi con adeguamento degli obiettivi di apprendimento e sostegno integrativo. Gli allievi più deboli senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento hanno bisogno di un insegnamento differenziato che tenga conto delle competenze di base del piano di studio. Per allievi alloglotti valgono disposizioni particolari che a livello di singola scuola permettano l'adozione di soluzioni individuali riguardo alle lingue straniere a vantaggio della lingua scolastica.

24 aprile 2019