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Sessione: 12.06.2019

Nel marzo 2012 il Gran Consiglio ha varato la revisione totale della legge scolastica. La legge è stata posta in vigore al 1° agosto 2013. Con la nuova legislazione scolastica il Cantone dei Grigioni ha definito e introdotto l'attuazione integrativa dei provvedimenti di pedagogia specializzata.

Così facendo il Parlamento ha dato attuazione a quanto prescritto dalla Confederazione: conformemente all'art. 20 della legge sui disabili i Cantoni provvedono affinché i fanciulli e gli adolescenti disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche. I Cantoni promuovono l'integrazione dei fanciulli e degli adolescenti disabili nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate, nel limite del possibile.

L'art. 43 della legge scolastica grigionese definisce quali allievi hanno diritto a beneficiare di provvedimenti di pedagogia specializzata. Nell'art. 44 questi vengono articolati in provvedimenti a bassa soglia e ad alta soglia.

Conformemente all'art. 48 cpv. 2 il Cantone garantisce l'offerta di pedagogia specializzata e la sua attuazione nel settore ad alta soglia.

Per il settore a bassa soglia la competenza spetta agli enti scolastici. Il Governo stabilisce direttive relative all'offerta di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia (art. 49). La competenza di disporre provvedimenti di pedagogia specializzata in questo settore spetta all'ente scolastico.

Durante la sessione di aprile 2017 il Gran Consiglio ha accolto i due incarichi Claus (concernente la reintroduzione delle classi introduttive) e Michael (concernente la competenza e il pari trattamento delle forme di istruzione nel settore della pedagogia specializzata a bassa soglia).

Dal rilevamento dell'orario di lavoro 2019 svolto dall'associazione svizzera degli insegnanti, per le scuole grigionesi emerge tra l'altro quanto segue: il 62% degli insegnanti grigionesi valuta come insufficienti o piuttosto insufficienti le risorse per un sostegno integrativo. Questa affermazione e anche le notizie allarmanti provenienti da altri Cantoni richiamano l'attenzione su questa problematica.

Affinché l'attuazione di questi incarichi possa essere preparata in maniera scrupolosa e soprattutto basata su fatti è importante scoprire nel quadro di un'analisi della situazione in che modo si delinea attualmente la situazione concernente l'attuazione dell'integrazione nelle scuole popolari grigionesi. Per tale ragione, prima che venga elaborato il progetto dovrebbe essere effettuata un'analisi della situazione "concernente l'attuazione del sostegno integrativo". Da quest'ultima dovrebbe emergere in particolare che cosa funziona bene, dove sono i punti deboli e se le risorse sono sufficienti.

In questo contesto le firmatarie e i firmatari pongono le seguenti domande:

1.     Nelle scuole grigionesi un'analisi della situazione riguardo all'integrazione è stata svolta o è prevista? Se sì, sono già disponibili risultati ed evidenze? Dove sono i punti deboli, dove l'integrazione funziona bene? Le risorse sono sufficienti?

2.     Le direttive del Governo riguardo all'offerta di pedagogia specializzata vengono rispettate dagli enti scolastici?

Pontresina, 12 giugno 2019

Märchy-Caduff, Locher Benguerel, Kasper, Atanes, Berther, Berweger, Bigliel, Bondolfi, Brandenburger, Brunold, Buchli-Mannhart, Cahenzli-Philipp, Caluori, Cantieni, Casutt-Derungs, Cavegn, Caviezel (Coira), Censi, Clalüna, Claus, Crameri, Danuser, Deplazes (Coira), Deplazes (Rabius), Derungs, Epp, Fasani, Favre Accola, Florin-Caluori, Flütsch, Föhn, Gasser, Geisseler, Gugelmann, Hardegger, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Hofmann, Horrer, Jochum, Kienz, Kohler, Kunfermann, Loepfe, Maissen, Michael (Donat), Müller (Felsberg), Natter, Noi-Togni, Paterlini, Preisig, Rettich, Ruckstuhl, Rüegg, Rutishauser, Sax, Schmid, Schneider, Schwärzel, Stiffler, Thomann-Frank, Thöny, Thür-Suter, Tomaschett-Berther (Trun), Ulber, Valär, Waidacher, Weber, Widmer (Felsberg), Widmer-Spreiter (Coira), Wieland, Wilhelm, Zanetti (Sent), Zanetti (Landquart), Pajic

Risposta del Governo

Con riferimento a quanto prescritto dalla Confederazione nell'art. 20 della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002 (legge sui disabili, LDis; RS 151.3) nonché dopo la sperimentazione nel quadro dei progetti pilota a Davos e Thusis, l'attuazione integrativa di provvedimenti di pedagogia specializzata è stata decisa ed è stata ancorata nella legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000). Il sostegno integrativo rientra tra i provvedimenti a bassa soglia che vengono garantiti e attuati dagli enti scolastici della scuola regolare in virtù dell'art. 47 cpv. 1 della legge scolastica e che vengono disposti conformemente all'art. 48 cpv. 1 della stessa. Con riferimento all'attuazione dell'incarico Claus concernente la reintroduzione delle classi introduttive nonché dell'incarico Michael (Donat) concernente la competenza e il pari trattamento delle forme di istruzione nel settore della pedagogia specializzata a bassa soglia, l'interpellanza in oggetto chiede un'analisi della situazione riguardo all'attuazione del sostegno integrativo nelle scuole popolari grigionesi. In relazione all'attuazione degli incarichi Claus e Michael (Donat) di cui sopra, su incarico del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA) l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (Ufficio) ha commissionato una perizia; occorrerà attendere gli esiti di quest'ultima prima di adottare ulteriori iniziative.

In merito alle singole domande si può prendere posizione come segue:

In merito alla domanda 1: da quando è entrata in vigore la legge scolastica il 1° agosto 2013, gli enti scolastici beneficiano del sostegno dell'Ufficio nel quadro delle strutture ordinarie in relazione all'attuazione della legge scolastica, ivi compresi i provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa soglia. Meritano di essere citati in particolare l'attività di informazione continua riguardo a prescrizioni cantonali, l'attività di consulenza riguardo a questioni in sospeso, l'accompagnamento per lo sviluppo della scuola in loco e se necessario accertamenti nei casi singoli per mano dei servizi specializzati dell'Ufficio, in particolare l'ispettorato scolastico e il Servizio psicologico scolastico. Sulla base della legge scolastica e dell'approfondimento specialistico con le parti coinvolte riguardo a diversi temi dell'integrazione sono stati elaborati direttive e ausili per l'attuazione, utili fino ad oggi agli enti scolastici in relazione all'attuazione e allo sviluppo continuo delle loro offerte. Nel quadro del processo di consulenza, la quale viene fornita dai servizi specializzati dell'Ufficio, da un lato i singoli enti scolastici vengono sostenuti durante l'attuazione, mentre d'altro lato in caso di bisogno la loro attenzione viene richiamata su adeguamenti necessari e settori di sviluppo. Questa consulenza viene integrata dall'attività di vigilanza, con la quale viene verificato il rispetto delle disposizioni di legge. Finora in questo contesto non si è resa necessaria un'analisi della situazione in senso stretto. Nel quadro della prossima revisione parziale della legge scolastica dovrà essere discusso se una verifica dell'attuazione dell'integrazione è necessaria. Occorrerà decidere a tempo debito in quale misura, sotto quale forma e con quali mezzi una tale verifica possa e debba essere effettuata in caso di necessità.

In merito alla domanda 2: compete ai singoli enti scolastici garantire il rispetto delle prescrizioni di legge nel settore a bassa soglia della pedagogia specializzata. Conformemente all'art. 91 della legge scolastica questi vengono sostenuti da diversi servizi specializzati affinché adempiano ai loro obblighi nel settore a bassa soglia della pedagogia specializzata. Tale sostegno comprende visite di vigilanza, la valutazione e promozione scolastica nelle scuole popolari nonché l'attività di informazione e di consulenza rivolta alle direzioni scolastiche e agli insegnanti. In caso di reclami da parte di titolari dell'autorità parentale, la situazione viene verificata in loco ed eventualmente vengono avviate iniziative corrispondenti. Nel quadro dell'attività di vigilanza l'ispettorato scolastico verifica se le disposizioni previste dalla legge scolastica vengono rispettate dai singoli enti scolastici. Il DECA non ha ricevuto segnalazioni di vigilanza corrispondenti effettuate dall'organo di vigilanza scolastica. Pertanto si può partire dal presupposto che gli enti scolastici rispettino le disposizioni di legge.

14 agosto 2019