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Sessione: 04.12.2019

Conformemente alla legge cantonale sull'assistenza sociale, l'assistenza sociale comprende l'aiuto personale e materiale. Con assistenza sociale personale si intende comunemente la consulenza sociale e con assistenza sociale materiale l'assistenza classica.

La legge sull'assistenza sociale prevede che l'assistenza sociale personale venga prestata da servizi sociali privati, comunali oppure cantonali. Nella prassi quasi tutti i comuni grigionesi sono troppo piccoli per poter garantire uno svolgimento professionale di tale attività. Perciò, dall'entrata in vigore della legge sui provvedimenti pro alcoolici del 1920 ciò viene garantito da servizi cantonali, dal 1943 organizzati in tutto il Cantone a livello regionale (fatta eccezione per la Landschaft Davos). Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della riforma PF il 1° gennaio 2016, secondo l'art. 7 della legge sull'assistenza sociale i costi dei servizi sociali regionali vengono ripartiti tra i comuni del rispettivo comprensorio. I comuni non possono influire in maniera determinante né sull'evoluzione dei costi, né sulla fornitura di prestazioni di consulenza sociale. Ciò è contrario al principio dell'equivalenza fiscale, secondo il quale un compito deve essere fornito dal livello statale che lo paga e che trae beneficio da esso.

Conformemente all'art. 4 cpv. 2, l'assistenza sociale materiale è compito dei comuni. Il Cantone vi partecipa giusta la legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno. Oltre a ciò, a norma della legge sulla perequazione finanziaria esso sgrava i comuni che si trovano a sostenere oneri finanziari eccessivi dovuti al settore sociale. Poiché l'assistenza sociale materiale è una questione giuridica che si fa vieppiù complessa, molti comuni sono in grado di svolgere solo in misura molto limitata i loro compiti nella verifica delle domande e della gestione professionale attiva. La competenza dei comuni per l'assistenza sociale materiale fa inoltre sì che in caso di trasloco i processi di diritto formale debbano essere ripetuti, poiché le decisioni non possono essere riportate al nuovo comune di domicilio.

L'assistenza sociale è fondamentale per la buona convivenza e per la pace sociale nella nostra società. A maggior ragione se si considera che quasi una persona su tre che beneficia di assistenza sociale è un minore o un giovane. Sostenerli significa investire nel futuro. Inoltre oltre l'80% dei casi può essere concluso in meno di 5 anni. La promozione dell'integrazione professionale e sociale rappresenta perciò un importante obiettivo dell'assistenza sociale. È possibile risparmiare soldi nell'assistenza sociale soprattutto se si ottiene un'integrazione rapida e duratura. Un presupposto importante a tale scopo è costituito dalla qualità della consulenza fornita, che deve essere elevata e uniforme in tutto il Cantone. Per un'indipendenza e un'integrazione durature è di fondamentale importanza il coordinamento tra assistenza sociale personale e materiale. Il sistema dell'assistenza sociale funziona sostanzialmente bene. Però è evidente che nei Grigioni l'assistenza sociale non è organizzata e finanziata nel rispetto del principio dell'equivalenza fiscale.

Il Governo viene perciò incaricato di migliorare l'organizzazione e il finanziamento dell'assistenza sociale in modo tale da permettere un controllo ottimale nel rispetto del principio dell'equivalenza fiscale e da attribuire i compiti a quei livelli statali che di norma sono in grado di svolgerli nel modo più professionale. In questo modo si intende almeno conservare, ma per quanto possibile anche migliorare, la qualità della consulenza fornita a chi cerca aiuto. La qualità e la prestazione non devono dipendere dal luogo in cui una persona risiede nel Cantone.

Coira, 4 dicembre 2019

Degiacomi, Rüegg, Widmer (Felsberg), Berweger, Bettinaglio, Bigliel, Caluori, Casty, Cavegn, Claus, Deplazes (Coira), Dürler, Flütsch, Hartmann-Conrad, Hitz-Rusch, Hofmann, Hohl, Holzinger-Loretz, Jenny, Jochum, Kienz, Kunfermann, Marti, Natter, Noi-Togni, Pfäffli, Ruckstuhl, Stiffler, Thomann-Frank, Thür-Suter, Pajic

Risposta del Governo

Il 28 novembre 2004 Popolo e Cantoni hanno approvato la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC Confederazione). Nel quadro di questa riforma, nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) sono stati ancorati i principi della sussidiarietà e dell'equivalenza fiscale. Questi due principi costituiscono principi fondamentali alla base del federalismo elvetico. Conformemente all'art. 5a Cost., nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. Conformemente all'art. 43a cpv. 2 e 3 Cost., la collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi e questa collettività può decidere in merito a questa prestazione. La riforma NPC è stata attuata nel 2008.

Il 28 settembre 2014 il Popolo grigionese ha approvato la legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (riforma PF). Il Governo ha posto in vigore la riforma con effetto al 1° gennaio 2016. Il Gran Consiglio aveva discusso il progetto nella sessione di dicembre 2013. A integrazione della riforma della perequazione finanziaria intracantonale in senso stretto, i flussi finanziari tra il Cantone e i comuni sono stati ridefiniti in modo tale da rispecchiare meglio la ripartizione dei compiti e la responsabilità per gli stessi stabilite dalla legge. A tale scopo, in totale 18 contributi sono stati spostati verso il Cantone e undici verso i comuni. Sono stati oggetto di uno spostamento verso i comuni anche il finanziamento dell'aiuto sociale personale e dei servizi sociali. Conformemente alla legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni (legge sull'assistenza sociale; CSC 546.100), i comuni sono competenti principalmente per l'aiuto sociale materiale e personale (vedi messaggio sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni quaderno n. 7/2013–2014, pagina 281). Il cambiamento riguardo al finanziamento della consulenza sociale tiene conto dei principi della sussidiarietà e dell'equivalenza fiscale e non ha trovato opposizione in Gran Consiglio. A questo proposito il Gran Consiglio ha integrato l'art. 5 con un'aggiunta secondo la quale i servizi sociali adempiono i loro compiti con personale specializzato. L'attribuzione dei compiti e delle competenze esistente è stata mantenuta.

La legge sull'assistenza sociale definisce lo scopo, la sfera di validità e il genere dell'assistenza sociale. Nell'art. 3 indica l'aiuto personale e l'aiuto materiale quali parti dell'assistenza sociale e garantisce che chiunque vi abbia accesso. In base all'art. 4 l'assistenza sociale materiale è compito dei comuni. Conformemente all'art. 5 l'assistenza sociale viene prestata dai servizi sociali privati, da quelli comunali oppure, in mancanza di quest'ultimi, in via sussidiaria da quelli del Cantone. Questa attribuzione delle competenze si riallaccia al principio dell'equivalenza fiscale, secondo cui il finanziamento e i benefici dei servizi sociali devono in linea di principio prodursi nel medesimo luogo. In virtù dell'art. 6 i comuni possono attendere da soli ai servizi sociali. Essi decidono quindi se fornire direttamente l'aiuto sociale personale, se trasferire il compito a una regione, a una corporazione di comuni oppure a privati o se lasciare che sia il Cantone a occuparsene. Per l'esecuzione da parte del Cantone, l'Ufficio del servizio sociale fattura i costi del servizio interessato ai comuni in rapporto alla loro popolazione e lo fa secondo basi trasparenti. La chiave di ripartizione include una componente di solidarietà tra i rispettivi comuni.

Il Governo condivide la valutazione espressa nell'incarico, secondo cui il sistema dell'assistenza sociale vigente funziona sostanzialmente bene. L'attuale regolamentazione del finanziamento tiene conto per quanto possibile dei principi della sussidiarietà, come inteso dall'incarico Albertin concernente il rafforzamento dei comuni, e dell'equivalenza fiscale, nei limiti dell'attuale compito in comune. Nel corso della riforma PF è stato adeguato esclusivamente il finanziamento senza porre in discussione le attuali competenze e responsabilità per i compiti. Il Governo è disposto a verificare la ripartizione dei compiti nell'assistenza sociale prestando particolare attenzione ai due principi menzionati. Esso ritiene importante che anche in futuro l'assistenza sociale venga offerta in modo prossimo al cittadino, efficiente e con una buona qualità.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico.

6 marzo 2020