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Sessione: 18.02.2021

Stando al comunicato del Governo del 10 dicembre 2020, per gli anni 2020-2024 il Governo ha approvato un accordo di prestazioni tra il Cantone e Pro Natura Grigioni. L'accordo è inteso a disciplinare e indennizzare la cura delle zone protette con un sussidio cantonale annuo pari a 800'000 franchi e un sussidio federale di pari importo.

Pro Natura Grigioni protegge ogni anno circa 120 ettari di superfici occupate da biotopi, di cui circa la metà è di importanza nazionale. L'organizzazione ambientalista Pro Natura Grigioni è però anche nota per il fatto che si esprime in modo critico o negativo riguardo a quasi tutti i progetti di sviluppo al di fuori della zona edificabile, cercando così di impedirli, di ritardarli e di renderli più cari. In tal modo la realizzazione di progetti e infrastrutture che costituiscono in ampia misura un presupposto fondamentale per la sopravvivenza nella zona di montagna viene costantemente frenata. I fondi pubblici dello sviluppo economico non raggiungono i propri obiettivi perché l'uso eccessivo del diritto di ricorso delle associazioni da parte di Pro Natura e di altre ONG rende in modo mirato più cari i progetti di sviluppo o ne provoca il fallimento.

Si prega il Governo di rispondere alle seguenti domande:

  1. L'accordo di prestazioni per un importo complessivo pari a 1,6 milioni di franchi è stato pubblicato in conformità alla legge sugli appalti pubblici? Se no, per quale motivo?
  2. Sono state richieste offerte alla concorrenza o si è fatto capo a confronti con altre prestazioni (ad. es. aliquote orarie), che giustifichino una valutazione del rapporto prezzo/prestazioni (indennizzo pari a fr. 13'333.- per ha ossia fr. 1.33 per m2)?
  3. Secondo il Governo, l'incarico di cura delle zone protette non potrebbe essere interessante anche per imprese private o per l'agricoltura e in che modo si impedisce che la cura dei biotopi venga sovvenzionata due volte, anche attraverso l'erogazione di pagamenti diretti ai contadini per le stesse superfici?
  4. Stando al comunicato stampa, l'accordo di prestazioni è stato stipulato per il periodo 2020 – 2024. L'accordo di prestazioni è entrato in vigore con effetto retroattivo?
  5. Il Governo valuta come opportuna la stipula di un accordo di prestazioni (probabilmente senza procedura d'appalto) con una ONG la quale con contributi di sostegno, donazioni e mezzi conseguiti autonomamente, come ad es. a seguito di questo accordo di prestazioni, conduce opposizioni e campagne di votazione contrarie agli interessi del Governo e del Cantone e in che modo il Governo assicura che i sussidi non vengano impiegati per dispendiose procedure di opposizione e di ricorso contro progetti cantonali?

Davos, 18 febbraio 2021

Tomaschett (Breil), Engler, Grass, Berther, Berweger, Brandenburger, Brunold, Casty, Casutt-Derungs, Crameri, Danuser, Della Cà, Della Vedova, Deplazes (Rabius), Derungs, Dürler, Epp, Felix, Flütsch, Föhn, Giacomelli, Gugelmann, Hardegger, Hefti, Kasper, Kienz, Kohler, Kunfermann, Lamprecht, Loepfe, Mittner, Müller (Susch), Natter, Niggli (Samedan), Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Paterlini, Ruckstuhl, Sax, Schmid, Schutz, Stiffler, Thomann-Frank, Ulber, Weber, Zanetti (Landquart), Bürgi-Büchel, Collenberg, Heini

Risposta del Governo

Conformemente agli art. 18a e 18b della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) i Cantoni devono provvedere alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale. A norma dell'art. 18c cpv. 1 LPN, la protezione e la manutenzione dei biotopi devono essere assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori. Secondo l'art. 18c cpv. 2 LPN questi hanno diritto a un equo compenso ovvero a sussidi. I presupposti per la concessione di sussidi sono disciplinati negli art. 37 e 40 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Grigioni (legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP; CSC 496.000). Conformemente all'art. 37 cpv. 2 LCNP l'ammontare dei sussidi viene fissato secondo la quota della Confederazione, l'importanza dell'oggetto, nonché l'efficacia dei provvedimenti. Da parte loro Confederazione e Cantoni definiscono le prestazioni finanziarie della Confederazione e le prestazioni da fornire nel Cantone all'interno di un accordo di programma pluriennale.

In qualità di proprietaria fondiaria o proprietaria di fondi dominanti Pro Natura Grigioni (di seguito PNG) provvede alla conservazione del paesaggio e della natura su una superficie di circa 5590 ha nel Cantone dei Grigioni. Di questi, 267 ha si trovano all'interno di zone di protezione della natura, 2440 ha all'interno di riserve forestali, 509 ha all'interno di paesaggi palustri e 2375 ha all'interno di zone di protezione del paesaggio, circa 152 ha all'interno della superficie agricola utile e 157 ha nelle zone d'estivazione. Il Cantone riunisce le domande di sussidi di PNG per la cura delle sue circa 90 zone di protezione in una decisione collettiva e da poco fissa l'ammontare dei sussidi nonché le prestazioni da fornire per questo in un accordo di prestazioni quadriennale.

In merito alla domanda 1: no. A seguito delle direttive date da leggi speciali e previste dalla legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, i sussidi devono in linea di principio essere erogati a favore dei proprietari fondiari o dei gestori che ne fanno richiesta. L'erogazione di questi sussidi a un avente diritto non costituisce una fattispecie contemplata dal diritto in materia di appalti pubblici. Per contro, a seconda dell'ammontare dei sussidi il processo può comportare un assoggettamento alla legge cantonale sugli appalti pubblici (Lap; CSC 803.300) sul versante del beneficiario dei sussidi.

Da parte sua il Cantone può delegare le corrispondenti prestazioni di cura a un terzo soltanto se il proprietario fondiario o il gestore omette l'utilizzazione necessaria alla protezione perseguita (esecuzione sostitutiva secondo l'art. 18c cpv. 3 LPN). Ciò non è qui il caso.

In merito alla domanda 2: no, in conformità alle direttive della LPN i sussidi sono stati erogati direttamente alla richiedente. Per prestazioni di cura fornite da terzi in singole zone di protezione, la richiedente da parte sua ha richiesto offerte concorrenti, benché i relativi valori soglia non esigessero una procedura a concorso.

L'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) prende in esame le aliquote di calcolo per tutte le domande di sussidio. Nel quadro della verifica dell'economicità l'UNA si fonda sulle raccomandazioni della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici nonché sulle basi in materia di Agroscope o del Maschinenring. Nel 2020 PNG ha presentato un conteggio al Cantone basato sull'accordo di prestazioni per lavori in 265 ha (escluse le riserve forestali). Ciò ha dato origine a un sussidio pari a circa 273 000 franchi finanziati in ragione della metà ciascuno da Confederazione e Cantone. Ne risulta un sussidio pari a circa 1030 franchi per ha, che si attesta nettamente al di sotto dei contributi per la biodiversità versati in agricoltura secondo gli art. 55–62 dell'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13).

In merito alla domanda 3: dal conteggio 2020 dettagliato di PNG, che ha costituito la base per l'erogazione della tranche annuale 2020, emerge che il 96 per cento del sussidio complessivo è stato erogato per incarichi a studi di eco-consulenza e a ditte che si occupano di cura del paesaggio, a singoli servizi forestali e uffici tecnici comunali, a imprese di costruzioni nonché a singoli agricoltori, in particolare per interventi in zone umide. Solo il quattro per cento è stato fatturato per la direzione e l'amministrazione del progetto. Le condizioni di erogazione e il controlling in seno all'UNA permettono di escludere doppie sovvenzioni o la destinazione dei sussidi ad altri scopi.

In merito alla domanda 4: sì. Per ragioni di economia di procedura gli accordi di prestazioni pluriennali di solito entrano in vigore retroattivamente con effetto all'inizio dell'anno in cui viene presentata la domanda.

In merito alla domanda 5: a seguito dei principi dello Stato di diritto l'orientamento politico dei richiedenti in linea di principio non può costituire una base decisionale per l'erogazione di sussidi, anche se talora possono verificarsi conflitti di interessi. I sussidi vengono garantiti alla richiedente soltanto in per i costi computabili e le vengono erogati dopo la verifica dei lavori. I controlli dimostrano che in passato PNG ha sempre utilizzato in modo corretto i sussidi e ha fornito le prestazioni di cura in modo professionale. 

30 aprile 2021