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Sessione: 20.10.2021

Negli ultimi mesi ho dovuto constatare che ovunque nel Cantone viene impiegato un numero sempre maggiore di droni con telecamera e di termocamere. Naturalmente, i droni con telecamera e le trappole fotografiche possono essere utilizzati per determinati scopi. Purtroppo, questi strumenti tecnologici vengono talvolta impiegati e gestiti in modo non professionale. Alcune persone adoperano questi strumenti con rispetto, altri ignorano qualsiasi regola. Inoltre si trovano ovunque fotocamere, trappole fotografiche e termocamere che più o meno consapevolmente registrano e sorvegliano giorno e notte persone e animali. Il rispetto della sfera privata è tenuto in considerazione piuttosto raramente.

Il proliferare di strumenti tecnologici che possono essere impiegati ovunque e in qualsiasi momento del giorno e della notte per sorvegliare le persone e gli animali deve essere disciplinato.

Occorre porre un limite all'utilizzo di tali strumenti tecnologici. Chi desidera fare uso di queste strumentazioni deve sostenere una formazione di base con un esame. In questo modo sarebbe possibile rendere attenti gli utenti in merito alla problematica e alla sfera privata.

Siamo un Cantone a vocazione turistica che desidera offrire agli ospiti e agli abitanti un'atmosfera abitativa piacevole e che deve assolutamente proteggere la sfera privata.

Per queste ragioni, il Governo deve essere incaricato di adattare le leggi e le ordinanze cantonali interessate affinché la sfera privata nel Cantone dei Grigioni venga definita un bene prezioso e di conseguenza venga anche tutelata.

Coira, 20 ottobre 2021

Berther, Giacomelli, Schmid, Alig, Berweger, Bettinaglio, Brunold, Caluori, Cantieni, Casty, Crameri, Danuser, Della Cà, Della Vedova, Deplazes (Rabius), Derungs, Ellemunter, Engler, Epp, Flütsch, Föhn, Hardegger, Hartmann-Conrad, Holzinger-Loretz, Kasper, Kohler, Kunfermann, Loepfe, Maissen, Märchy-Caduff, Müller (Susch), Natter, Noi-Togni, Ruckstuhl, Sax, Schwärzel, Ulber, von Ballmoos, Widmer-Spreiter (Coira), Bürgi-Büchel, Collenberg, Costa

Risposta del Governo

L'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) stabilisce fondamentalmente che ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare, delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni nonché ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Sulla base della regolamentazione costituzionale delle competenze di cui all'art. 122 cpv. 1 Cost., il trattamento dei dati personali da parte di privati è disciplinato esaustivamente nella legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). In relazione alla sorveglianza riferita a persone con acquisizione di immagini da parte di privati, al Cantone non spettano ulteriori poteri normativi in materia di protezione dei dati.

Chi acquisisce, conserva ed elabora dati personali (cfr. art. 3 lett. a LPD) si intromette nella sfera privata. Tale intromissione è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge (art. 13 cpv. 1 LPD). Nel caso delle trappole fotografiche, il consenso è escluso a priori. Un interesse preponderante privato o pubblico è a sua volta escluso in caso di utilizzo privato di tali telecamere. Di conseguenza, le trappole fotografiche di privati non sono consentite sul suolo pubblico se con esse è possibile acquisire immagini di persone.

Le prescrizioni della LPD fanno stato anche se droni utilizzati da aziende o da privati vengono dotati di telecamere o di altri apparecchi di sorveglianza e se nelle registrazioni si riconoscono persone identificate o identificabili. Nel caso di «Google Street View» (DTF 138 II 346), il Tribunale federale ha raggruppato nel diritto alla sfera privata i diritti della persona stessa nonché delle sue case, abitazioni, giardini e veicoli che sono stati fotografati nella misura in cui tali registrazioni vengono pubblicate in internet e sono liberamente accessibili a tutti. In questo contesto, in relazione ai droni appare sostanziale che gli oggetti possono essere ripresi da una determinata prospettiva che non è accessibile alle altre persone senza droni. In linea di principio, in caso di impiego di droni sussiste il rischio notevole che le persone vengano riprese e di conseguenza ci si trova in presenza di un trattamento di dati personali inammissibile (cfr. promemoria «Videosorveglianza con droni da parte di persone private» dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza). Se a seguito di un trattamento dei dati o di una sorveglianza con acquisizione di immagini si verifica una violazione della sfera privata, in virtù dell'art. 28 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) la persona lesa può intentare un'azione legale dinanzi a un tribunale civile.

La sorveglianza con acquisizione di immagini e il trattamento dei dati da parte di autorità cantonali o comunali sono disciplinati nella legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD; CSC 171.100) e nelle rispettive legislazioni speciali. In sede di trattamento dei dati personali devono essere tenuti in considerazione i principi generali in materia di protezione dei dati. Inoltre, gli apparecchi di sorveglianza devono essere adeguatamente contrassegnati. Per questa ragione, ad esempio le trappole fotografiche dell'Ufficio per la caccia e la pesca presentano avvisi che illustrano la funzione dell'apparecchio. Inoltre le registrazioni di persone vengono immediatamente eliminate.

Le disposizioni cantonali menzionate si sono dimostrate valide in passato e secondo il Governo non devono pertanto essere modificate. Attualmente, il Governo non intende nemmeno inserire una regolamentazione in materia di droni nell'ordinanza cantonale sulla navigazione aerea (OCNA; CSC 875.100), in quanto la Confederazione sottoporrà l'ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS, RS 748.941) a una revisione totale nel quadro del previsto recepimento della regolamentazione UE in materia di droni (vedi risposta del Governo del 27 ottobre 2020 all'interpellanza Bigliel concernente la protezione del penitenziario Cazis Tignez e di altre infrastrutture sensibili da attacchi con droni tramite l'adeguamento dell'ordinanza cantonale sulla navigazione aerea [CSC 875.100]; decreto governativo n. 872/2020). Oltre alla creazione di zone d'interdizione al volo uniformi a livello svizzero, la revisione federale prevede anche l'introduzione di un obbligo di registrazione nonché la formazione dei piloti di droni e un relativo esame.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

23 dicembre 2021