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Sessione: 16.02.2022

Con la legge scolastica del 01.08.2013 il Gran Consiglio ha approvato anche l'art. 51 «Servizio medico e servizio dentistico scolastici». Di conseguenza agli enti scolastici spetta il compito di organizzare e svolgere in modo obbligatorio le visite dentistiche di controllo. Questo incarico si è dimostrato valido ed è sensato. Inoltre l'incarico funziona in modo ottimale.

Le spese per il controllo della dentatura degli allievi da parte dei dentisti scolastici sono a carico degli enti responsabili. Art. 12 dell'ordinanza sul servizio dentistico scolastico.

Le spese di cura sono a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale. Art. 13 dell'ordinanza sul servizio dentistico scolastico.

Questi compiti sono chiari e non sono soggetti a richieste di modifica.

Cosa però sorprende è che gli enti responsabili (comuni) provvedono alla riscossione delle quote a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale (vedi l'art. 15 dell'ordinanza) e che le spese non recuperabili sono a carico degli enti responsabili. I comuni sono competenti per la riscossione delle fatture private.

 Ordinanza sul servizio dentistico scolastico, art.15 «Fatturazione»

Al più tardi alla fine dell'anno scolastico, i dentisti scolastici presentano agli enti responsabili fatture separate per i controlli e le cure. Gli enti responsabili provvedono alla riscossione delle quote a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale. Le spese non recuperabili sono a carico degli enti responsabili.

Ciò significa: il dentista fattura al comune le spese per le cure dentarie private, nonostante secondo l'art. 13 dell'ordinanza queste spese sono a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale. Il comune salda la fattura. In seguito il comune deve trasmettere alle persone esercitanti l'autorità parentale la fattura per le cure dentarie. Infine le persone esercitanti l'autorità parentale saldano la fattura delle spese dentarie emessa dal comune. Se la fattura non viene saldata, il comune avvia il processo con sollecito ed esecuzione, un processo il cui dispendio supera l'utilità e comporta molta burocrazia, a vantaggio dei soli dentisti.

Le famiglie che per motivi finanziari non possono permettersi il dentista, hanno ora la possibilità di presentare al comune una domanda per la partecipazione alle spese o per l'assunzione completa delle spese.

Di solito i pazienti colpiti dalla povertà che percepiscono prestazioni di assistenza sociale si avvalgono dei servizi di consulenza offerti dal Servizio cantonale sociale o da altri servizi specializzati, i quali forniscono loro sostegno quando si tratta di presentare domande di sostegno finanziario indirizzate al comune. Una garanzia di assunzione delle spese per cure dentarie viene definita al punto C 6.5 «Salute» delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS). Le spese per cure dentarie possono essere assunte a condizione che le cure siano necessarie ed eseguite in modo semplice, economico e appropriato.

Grazie a questa regolamentazione i casi sociali sono coperti e disciplinati.

Dal nostro punto di vista l'amministrazione dei comuni è utilizzata come servizio di riscossione di fatture private e genera spese supplementari. Inoltre le cure dentarie sono una faccenda privata.

Si tratta solamente di un ulteriore compito supplementare assegnato ai comuni dal Cantone che non rappresenta benefici per le persone che esercitano l'autorità parentale o per i comuni. Grazie all'incarico cantonale relativo al servizio dentistico scolastico, i dentisti acquisiscono quindi anche la loro futura clientela, ciò che è nel loro interesse.

Il Governo viene perciò incaricato di modificare l'art. 15 «Fatturazione» capoverso 1 dell'ordinanza sul servizio dentistico scolastico e di stralciare l'aggiunta relativa alla fatturazione tramite gli enti responsabili e i compiti relativi alla riscossione. L'art. 15 cpv. 1 dell'ordinanza sul servizio dentistico scolastico dovrà essere modificato come segue:

Al più tardi alla fine dell'anno scolastico, i dentisti scolastici presentano agli enti responsabili fatture per i controlli. (stralciare: e per le cure)

Coira, 16 febbraio 2022

Florin-Caluori, Jochum, Dürler, Berther, Bettinaglio, Buchli-Mannhart, Cahenzli-Philipp, Caluori, Casty, Casutt-Derungs, Censi, Clalüna, Crameri, Danuser, Della Cà, Deplazes (Rabius), Derungs, Ellemunter, Epp, Fasani, Favre Accola, Flütsch, Föhn, Hardegger, Hefti, Holzinger-Loretz, Hug, Kasper, Kienz, Koch, Kohler, Kuoni, Loepfe, Loi, Maissen, Märchy-Caduff, Müller (Susch), Natter, Niggli-Mathis (Grüsch), Papa, Rüegg, Schmid, Schneider, Schutz, Stiffler, Tanner, Thomann-Frank, Ulber, Valär, von Ballmoos, Wellig, Widmer (Felsberg), Widmer-Spreiter (Coira), Wieland, Zanetti (Landquart), Bisaz, Bürgi-Büchel, Collenberg, Gujan-Dönier, Heini

Risposta del Governo

L'incarico richiede che alla fine dell'anno scolastico i dentisti scolastici possano fatturare agli enti responsabili solamente i controlli e non più anche le cure dentarie. Inoltre gli enti responsabili devono essere svincolati dalla riscossione delle quote a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale, fatto che dovrebbe trasferire il rischio di incasso ai dentisti scolastici.

L'obiettivo del servizio dentistico scolastico è quello di assicurare l'igiene orale (profilassi) di bambini e adolescenti durante la scuola dell'obbligo tramite un controllo annuale della dentatura (visita di controllo) nonché l'esecuzione di eventuali cure. Nel quadro del rilevamento precoce svolto su tutto il territorio, è possibile adottare misure profilattiche che a lungo termine permettono di risparmiare costi e forniscono un contributo prezioso alla salute pubblica.

Le spese per il controllo della dentatura da parte dei dentisti scolastici sono a carico degli enti responsabili (cfr. art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza sul servizio dentistico scolastico; CSC 421.850). In linea di principio le spese di cura sono a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale (cfr. art. 13 dell'ordinanza sul servizio dentistico scolastico). Le prestazioni dei dentisti fornite nel quadro del servizio dentistico scolastico vengono indennizzate secondo la tariffa per dentisti scolastici della Società svizzera odontoiatri. La stessa tariffa deve essere applicata anche per il calcolo delle quote a carico delle persone esercitanti l'autorità parentale (art. 14 dell'ordinanza sul servizio dentistico scolastico). Questa tariffa è inferiore a quella che si applica ai pazienti privati. Sulla base di queste considerazioni i dentisti non traggono un vantaggio economico svolgendo il servizio dentistico scolastico. I dentisti scolastici non acquisiscono nemmeno una nuova clientela tramite il loro mandato, dato che di norma la maggioranza delle persone esercitanti l'autorità parentale ha un dentista privato. A trarre beneficio dalla tariffa sociale dei dentisti scolastici sono i bambini e gli adolescenti con spese di cura nettamente superiori nonché le famiglie che per motivi finanziari non possono permettersi un dentista privato e infine anche i comuni, in quanto essi non devono sostenere le spese per cure dentarie eseguite in ritardo e quindi più impegnative di persone che beneficiano dell'aiuto sociale.

Da accertamenti svolti presso l'Ordine dei dentisti grigionesi è emerso che i dentisti scolastici sono soddisfatti del sistema attuale e sono consapevoli della responsabilità sociale associata al servizio dentistico scolastico nei confronti della società. Tuttavia i dentisti scolastici tenderebbero a rinunciare o almeno a riconsiderare seriamente il loro mandato, se oltre alla tariffa più bassa essi dovrebbero anche assumersi il rischio di incasso.

Nel complesso una modifica dell'art. 15 dell'ordinanza sul servizio dentistico scolastico sarebbe in contrasto con il mandato fondamentale del servizio dentistico scolastico, ossia il mantenimento dell'igiene orale di bambini e adolescenti e l'accesso alle stesse misure per il mantenimento dell'igiene orale, e a lungo termine causerebbe un aumento delle spese di cura da non sottovalutare, che alla fine graverebbe sulle famiglie in ogni caso già socialmente più deboli e svantaggiate, nonché sui costi dell'aiuto sociale dei comuni.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.

8 aprile 2022