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Sessione: 03.09.2022

Stando alle informazioni fornite il 24.08.2022 dall'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni (UCP), al branco del Beverin sono da attribuire le seguenti predazioni di animali da reddito, avvenute nonostante il bestiame fosse protetto:

  • 2019: 32 pecore, 16 capre, altre 29 pecore disperse
  • 2020: 43 pecore predate sull'alpe di Stutz, 1 asino morto, 1 vitello morto
  • 2021: 28 pecore morte, 3 asini feriti, 5 bovini feriti e 2 bovini morti
  • 2022: 2 vacche nutrici, 3 attacchi a bovini (rimasti illesi), 5 pecore ferite e 69 pecore morte

In aggiunta alle predazioni di animali da reddito si sono verificati i seguenti incontri problematici con persone:

  • 25.03.21: un lupo è rimasto per un periodo prolungato nelle immediate vicinanze del villaggio di Nufenen e ha potuto essere scacciato soltanto con un colpo di avvertimento sparato dal guardiano della selvaggina.
  • 11.8.21 e 17.8.21, alpe digl Oberst: incontri con una pastora; in occasione del primo incontro i lupi hanno manifestato un comportamento minaccioso e in occasione del secondo incontro hanno cercato di attaccare il cane da pastore.
  • 27.08.2021: incontro ravvicinato tra due turisti e un branco di lupi durante un'escursione verso l'Alperschällilucka; in tale occasione probabilmente quattro dei cuccioli hanno potuto essere scacciati solo dopo ripetuti tentativi.
  • 22.9.21: incontro tra un cacciatore e dei lupi a Splügen; i lupi hanno seguito il cacciatore a breve distanza per diversi minuti. Il giorno successivo, nuovo incontro.
  • 3.1.22: incontro a Dumagns tra persone a passeggio e un lupo, il quale per un periodo prolungato è rimasto in prossimità delle persone e non si è fatto scacciare; infine si è allontanato solo con grande titubanza.

Sulla base della legge federale sulla caccia e della relativa ordinanza, i guardiani della selvaggina hanno abbattuto quattro giovani lupi del branco nel 2019, tre nel 2021 e due nel 2022. In aggiunta si è proceduto a varie azioni di dissuasione. Le misure adottate, come la dissuasione o il prelievo di capi giovani, non hanno mostrato l'effetto auspicato né risultano comprensibili per gli interessati.

I problemi con i lupi si moltiplicano in tutto il Cantone. Segnatamente in Prettigovia, in Engadina Bassa, in Surselva e nel Moesano, analogamente alla situazione nella Regione Viamala, la presenza del lupo non è più conciliabile con l'attività di gestione delle zone di montagna. Oltre alla grande sofferenza degli animali da reddito, a causa delle presenza del lupo gli alpi non vengono più caricati o vengono scaricati precocemente. Gli alpi non più caricati rappresentano una perdita della proprietà. In aggiunta, a causa della presenza del lupo e dei relativi effetti, molti contadini nonché alpigiani soffrono di contraccolpi psicologici. Di conseguenza diversi beni giuridici come l'integrità fisica, la vita, la salute nonché la proprietà sono minacciati e in parte già persi. Le possibilità di tutelare i beni da proteggere menzionati tramite la legislazione vigente sono inefficaci, come mostra l'esempio del branco del Beverin. Quando manca la base legale per tutelare i beni da proteggere, ci si può appellare alla clausola generale di polizia.

La perdita di beni da proteggere a causa di lupi dal comportamento anomalo deve essere contrastata con tutti i mezzi a disposizione. Perciò le firmatarie e i firmatari invitano il Governo a prelevare i seguenti lupi presenti nel Cantone dei Grigioni in virtù della clausola generale di polizia:

a. l'intero branco del Beverin,

b. tutti gli altri lupi dal comportamento anomalo che non consentono una coesistenza.

Coira, 3 settembre 2022

Michael (Donat), Roffler, Loi, Altmann, Bachmann, Bavier, Beeli, Bergamin, Berther, Bettinaglio, Binkert, Bleuler-Jenny, Brandenburger, Brunold, Bundi, Butzerin, Cahenzli (Trin Mulin), Candrian, Collenberg, Cortesi, Crameri (Surava), Danuser (Cazis), Della Cà, Derungs, Dürler, Epp, Favre Accola, Föhn, Furger, Gansner, Gort, Grass, Hartmann, Hefti, Heini, Hohl, Holzinger-Loretz, Hug, Kasper, Kienz, Koch, Kocher, Kohler, Krättli, Lamprecht, Lehner, Loepfe, Maissen, Mani, Menghini-Inauen, Messmer-Blumer, Metzger, Michael (Castasegna), Mittner, Morf, Natter, Rauch, Righetti, Rüegg, Salis, Sax, Schutz, Sgier, Spagnolatti, Stocker, Tanner, Tomaschett, Ulber, Weber, Widmer, Wieland, Zanetti (Sent), Zanetti (Landquart)

Risposta del Governo

L'articolo 5 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) definisce il diritto come fondamento e limite dell'attività dello Stato. L'eccezione a questo principio è costituita dalla clausola generale di polizia quale ultima possibilità per evitare un pericolo incombente, immediato. Per quanto tale clausola possa essere imprescindibile per un'attività dello Stato flessibile e adeguata alla situazione, essa è altrettanto soggetta ad abusi. Perciò può essere applicata solo in casi assolutamente eccezionali. In conformità alla giurisprudenza del Tribunale federale devono essere soddisfatti cumulativamente i presupposti seguenti: innanzitutto devono essere interessati beni da proteggere di particolare valore (fondamentali) dello Stato o di singoli soggetti. Tra questi rientrano in particolare la sicurezza pubblica e la protezione dell'integrità fisica e della vita. In secondo luogo questi beni da proteggere devono essere esposti a un pericolo grave e immediato che con sufficiente probabilità comporta un danno per i beni da proteggere. In tale contesto sono considerati danni soltanto pregiudizi considerevoli, non però meri svantaggi. Quale terzo elemento si presuppone che non siano a disposizione misure legislative idonee e che queste ultime non possano nemmeno essere create nei brevi tempi dettati dall'urgenza. E, quarto, nell'applicazione della clausola generale di polizia deve essere garantito il principio della proporzionalità, in particolare deve trattarsi della più lieve delle misure idonee.

In merito al punto 1: l'abbattimento di animali di un branco che presentano un comportamento problematico avviene nel quadro della regolazione espressamente disciplinata nella legislazione federale sulla caccia (art. 12 cpv. 4 LCP [RS 922.0] in unione con l'art. 4bis OCP [RS 922. 01]). Come indicato nello stesso intervento parlamentare, sulla scorta di questa base legale è già stato possibile sopprimere diversi lupi del branco del Beverin, anche a seguito della fattispecie della considerevole messa in pericolo dell'essere umano. Siccome la procedura in caso di animali di un branco che costituiscono un pericolo considerevole per l'essere umano o che causano danni è chiaramente disciplinata a livello di legge, il diritto non lascia spazio all'applicazione della clausola generale di polizia. In particolare, in circostanze normali quest'ultima non offre alcuna possibilità per il prelievo di un intero branco.

In merito al punto 2: contrariamente a quanto vale per gli animali di un branco, per quanto riguarda la gestione di lupi solitari che presentano un comportamento anomalo non esiste una norma di legge esplicita. Sussiste dunque una lacuna legislativa che consente al Cantone di abbattere lupi solitari in virtù della clausola generale di polizia, a salvaguardia della sicurezza pubblica. Il Cantone ha fatto uso di questa possibilità all'inizio di quest'anno, quando si è trattato di abbattere un lupo dal comportamento problematico in alta Surselva. In quel caso, dopo una mancanza di timore osservata per un periodo prolungato quale conseguenza di un processo di abituazione ovvero di uno sviluppo sfavorevole del comportamento del lupo nei confronti dell'essere umano era necessario agire rapidamente, dato che pochi giorni prima si era verificato un incontro pericoloso con un essere umano. In presenza dei relativi presupposti, vale a dire in caso di urgenza temporale e di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile per beni giuridici fondamentali, il Cantone farà uso anche in futuro di questa base legale sostitutiva. Rimane però da osservare che il prelievo mediante clausola generale di polizia è possibile solo quale ultimo mezzo, dopo che tutte le altre misure più lievi non hanno prodotto effetti.

L'attuale evoluzione delle popolazioni di lupi preoccupa gli organi cantonali competenti e pone tutti gli interessati di fronte a grandi sfide. La posizione del Cantone e dei servizi competenti è la stessa da anni: i Cantoni devono avere la possibilità di regolare l'effettivo di lupi in modo analogo ad altre specie di animali selvatici, prima che sorgano danni. Per questo occorrono le necessarie basi legali. Il progetto di revisione avviato va nella giusta direzione. A prescindere da ciò, in presenza dei presupposti giuridici il Governo rimane disposto ad applicare la clausola generale di polizia. In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di modificare l'incarico come segue:

il Governo sostiene il progetto avviato per la revisione della LCP con l'obiettivo di regolare l'effettivo di lupi in modo analogo ad altre specie di animali selvatici. In presenza dei presupposti, il Cantone continuerà a prelevare lupi in virtù della clausola generale di polizia.

28 ottobre 2022