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Sessione: 15.06.2023

Il Piano direttore cantonale «Energia», in merito al quale è ancora in corso la consultazione, prevede l'installazione di 25 parchi eolici in zone eoliche nel Cantone dei Grigioni. Solo l'Engadina Alta viene risparmiata dai parchi eolici.

A seguito della necessità di essere collegati a strade e reti elettriche, i parchi eolici sono previsti volutamente vicino all'insediamento e hanno perciò ripercussioni negative sullo spazio vitale della popolazione grigionese.

Le regioni sfruttate intensamente a scopo turistico vengono compromesse in misura molto elevata. Le ripercussioni economiche negative per questo ramo estremamente importante per il Cantone non possono nemmeno essere immaginate. In futuro, il territorio grigionese non si presenterebbe più con paesaggi alpini liberi, bensì come zona deturpata.

Con la procedura per il piano direttore vengono minati i diritti di codecisione dei comuni, delle cittadine e dei cittadini. Siccome impianti eolici giganteschi di questo tipo causano pericoli e pregiudizi per tutti gli abitanti nei dintorni (ad es. incendio, lancio di ghiaccio, infrasuono, ombra, inquinamento luminoso, traffico), deve essere introdotta rapidamente una distanza minima ampliata. Fuori dal Cantone dei Grigioni, quale protezione degli abitanti sono già in vigore determinate regolamentazioni delle distanze. In Germania vige ad esempio una distanza minima generale di 1000 m, nel Cantone di Basilea Campagna nel piano direttore è prevista una distanza minima di 700 m e l'assemblea comunale di Hagenbuch ZH ha appena deciso una distanza minima di 1000 m. Il Tribunale federale ha confermato la legalità di tali prescrizioni (1C_149/2021, sentenza del 25 agosto 2022).

Per la protezione della natura vi sono già prescrizioni severe (pipistrelli, uccelli, alberi, selvaggina, ecc.), tuttavia la protezione delle persone non riveste evidentemente nessun ruolo nella pianificazione di impianti eolici. L'ordinanza contro l'inquinamento fonico risale al 1986 e le norme per la valutazione di impianti eolici si riferiscono a turbine eoliche alte al massimo 30 m. Oggi in Svizzera vengono però costruite turbine eoliche alte 150 m e in Germania si arriva già a 250 m. L'introduzione di moderne regolamentazioni della distanza anche da parte del Cantone dei Grigioni è quindi più che opportuna.

Le firmatarie e i firmatari invitano il Governo a:

rispettare una distanza minima di 1000 m da un immobile sfruttato in modo temporaneo o permanente al momento della pianificazione e della costruzione di impianti eolici (altezza del mozzo superiore a 30 m).

Klosters, 15 giugno 2023

Grass, Hug, Gort, Adank, Bärtsch, Brandenburger, Butzerin, Candrian, Casutt, Cortesi, Della Cà, Dürler, Favre Accola, Hefti, Koch, Krättli, Lehner, Metzger, Morf, Rauch, Roffler, Salis, Sgier, Stocker

Risposta del Governo

La procedura per il piano direttore è parte integrante della pianificazione secondo il diritto federale vigente. I diritti dei cittadini non vengono minati con questa procedura. In questa prima tappa di pianificazione non vengono ancora stabilite utilizzazioni generalmente vincolanti. Ciò avviene solo a livello di pianificazione dell'utilizzazione. In questo ambito vi sono diritti di partecipazione e una protezione giuridica completa. Se nel piano direttore mancano potenziali utilizzazioni future, non possono essere previste nel piano delle utilizzazioni. Nel Piano direttore «Energia» vengono definite solo ubicazioni "idonee" per l'energia eolica. Dapprima i comuni e infine gli aventi diritto di voto stabiliscono nelle basi in materia di pianificazione locale, anche in considerazione di distanze, se un impianto può essere realizzato. Inoltre per gli impianti è necessaria anche una licenza edilizia.

A livello federale sono state inoltrate anche mozioni in merito a distanze minime. Una del 2017 (curia vista 17.3473) è stata respinta, una del 2022 (curia vista 22.4491) non è ancora stata trattata (il Consiglio federale chiede di respingerla). Da un lato, il Governo ha comprensione per le richieste delle firmatarie e dei firmatari a favore della protezione della popolazione contro gli effetti nocivi reali o presunti di impianti eolici. Dall'altro lato vi sono gli interessi nazionali rilevanti nei confronti di una produzione di corrente elettrica da fonti non fossili, in particolare nel semestre invernale. Per proteggere i diversi interessi, oggi esiste già un'elevata densità normativa che deve essere rispettata e che fa in modo che le distanze degli impianti eolici vengano stabilite correttamente nel singolo caso in virtù delle caratteristiche locali e degli interessi da considerare.

In linea di principio i comuni sono liberi di prevedere nelle loro pianificazioni locali disposizioni in materia di distanze minime adeguate alla situazione. Da parte del Tribunale federale, una valutazione è avvenuta con la decisione 1C_149/2021 del 25 agosto 2022. Esso è giunto alla conclusione che l'autorizzazione (cantonale) di un ordinamento edilizio comunale con distanze minime di 500 metri (per impianti con un'altezza del mozzo superiore a 50 metri) non potrebbe essere negata ai fini della protezione della popolazione. Un rifiuto potrebbe avvenire solo se (in considerazione del diritto sovraordinato) l'autorizzazione non ha alcuna possibilità di applicazione e quindi sarebbe destinata fin dall'inizio a rimanere lettera morta. Ciò non sarebbe il caso nella presente situazione, siccome potrebbe essere possibile che questa regola possa trovare applicazione nel quadro di una pianificazione concreta. L'applicazione di questa norma sulla distanza (a protezione della popolazione) non andrebbe esclusa a priori. La norma andrebbe considerata concretamente nel quadro della ponderazione degli interessi completa. Ciò significa in fin dei conti che le distanze comunali (generali) sono sì possibili, tuttavia non sarebbero valide in ogni caso e in modo assoluto bensì verrebbero in ultima analisi esaminate nel singolo caso nel quadro della ponderazione globale degli interessi. In un caso sarebbero conformi al diritto federale, nell'altro non lo sarebbero. Più le prescrizioni sulle distanze sono severe e più rilevanti sono gli interessi, meno applicabili sarebbero le prescrizioni e viceversa.

Le distanze minime cantonali sarebbero per contro (ancora) più problematiche dal punto di vista giuridico e inoltre né efficaci né opportune. Gli enti di pianificazione sono i comuni. In considerazione del fatto che la ponderazione degli interessi è determinante anche per quanto concerne le distanze e va svolta in particolare nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione, ma non può avvenire a livello cantonale nel quadro di una norma rigida, l'imposizione rispettivamente l'applicabilità di una direttiva cantonale sulle distanze sarebbe data al massimo solo in casi singoli. La direttiva potrebbe quindi essere applicata nel quadro dell'approvazione di pianificazioni locali solo se dalla ponderazione degli interessi conforme al diritto risulta che queste distanze andrebbero rispettate come minimo. Inoltre la conformità al diritto federale di una norma cantonale rigida e valida in modo assoluto sarebbe discutibile, siccome, conformemente alla sentenza del Tribunale federale citata, la conformità al diritto federale viene valutata secondo altri principi rispetto alla possibilità di approvazione (cantonale) di una norma comunale nella pianificazione del territorio.

Di conseguenza le ulteriori regolamentazioni in aggiunta al diritto federale in vigore, se auspicate, devono giustamente essere incluse nelle basi della pianificazione locale comunale, rispettando le riserve citate. Regolamentazioni a livello cantonale non sarebbero né opportune, né efficaci.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico di frazione in oggetto.

29 agosto 2023