Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Sì alla libertà di navigazione nel rispetto della natura e dell'ambiente
La Legge federale sulla navigazione interna contiene il principio, secondo cui la navigazione su tutti i corsi d'acqua pubblici è libera in linea di principio. Quale eccezione a questo principio i cantoni possono emanare deroghe, ciò tuttavia soltanto se sussiste un interesse pubblico o se lo richiede la protezione d'importanti beni giuridici. L'Ordinanza d'esecuzione della Legge federale sulla navigazione interna, in vigore attualmente nel Cantone dei Grigioni, fu emanata dal Gran Consiglio il 1° ottobre 1980. Contrariamente al diritto federale, essa stabilisce che nei Grigioni è vietata in linea di principio la navigazione sui fiumi, sulle acque di ritenzione, sui canali e sui torrenti. Sono esclusi da questo divieto unicamente i battelli a remi e altri battelli senza motore o vela. Ciò è in contraddizione con le cogenti direttive del diritto federale. La nuova Legge d'introduzione alla Legge federale sulla navigazione interna (LI alla LNI) si prefigge ora di far concordare il diritto cantonale con quello federale, eliminando così il divieto di navigazione esistente. Laddove vi sono motivi che militano a favore della salvaguardia della natura e del paesaggio, continuerà ad essere vietata la navigazione per diverse categorie di natanti. Questi corsi d'acqua contrassegnati da un divieto vengono elencati uno per uno nel nuovo atto legislativo.

Restrizioni per la navigazione professionale mediante canotti pneumatici (riverrafting)
Nei bei fine settimane d'estate su molti corsi d'acqua grigioni si registra un forte traffico d'imbarca-zioni. Ciò non rimane senza conseguenze per la natura e il paesaggio, ragion per cui occorre assoggettare in modo particolare il rafting professionale a determinate limitazioni, al fine di concedere del tempo alla flora e alla fauna per riprendersi. La nuova legge prevede di conseguenza di limitare in linea di principio la navigazione di questo genere d'imbarcazioni al periodo dal 15 maggio al 30 settembre. Alcuni corsi d'acqua e tratti possono essere percorsi eccezionalmente dal 1° maggio fino all'ultimo fine settimana di ottobre. La navigazione con gommoni e canotti pneumatici è autorizzata tra le 9 e le 19; l'inizio e la fine della stessa nonché le pause e il ristoro possono essere effettuati soltanto nei posti autorizzati a tale scopo. Infine allo scopo di proteggere gli uccelli vige un divieto assoluto di attracco e di accesso.

Una decisione per il turismo e per la protezione della natura e del paesaggio
La Legge d'introduzione alla legge federale sulla navigazione interna viene chiaramente sostenuta dal Gran Consiglio e dal Governo e merita un ampio sostegno. Soprattutto la riuscita ponderazione delle esigenze del turismo e di quelle della protezione della natura e del paesaggio assicura che gli interessi di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, da rispettarsi nel quadro del diritto federale, siano garantiti. A nome del Governo e del Gran Consiglio vi invito a votare a favore di questa proposta, onde aprire la strada ad una regolamentazione della navigazione orientata al futuro.

Organo: Presidente del Governo
Fonte: it Presidente del Governo

Neuer Artikel