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A decorrere dall'inizio di gennaio 2001 il limite della misura delle pena verrà esteso. Esso consentirà di svolgere un lavoro di utilità pubblica invece di espiare una breve pena detentiva. In avvenire i condannati a una pena privativa della libertà nella misura di 90 giorni al massimo, potranno espiarla sotto forma di una prestazione lavorativa di utilità pubblica. Al riguardo quattro ore di lavoro d'utilità pubblica corrispondono a un giorno di reclusione. Questa forma di esecuzione penale verrà applicata alle persone condannate, che per quanto riguarda in modo particolare il carattere e il comportamento offrono garanzia di attenersi alle condizioni del lavoro d'utilità pubblica e per le quali l'attività o la formazione svolta finora non viene minacciata da questo genere di esecuzione penale.
La forma di esecuzione del lavoro d'utilità pubblica si basa sull'Ordinanza del Consiglio federale 3 del Codice penale svizzero del maggio 1990. Dal 1992 il Cantone dei Grigioni ha un'autorizzazione, secondo cui i passibili di pena possono espiare la loro pena detentiva o la reclusione fino a 30 giorni sotto forma di prestazioni lavorative gratuite d'utilità pubblica.
Informazioni: Karl Prader, Dipartimento di giustizia, polizia e sanità, tel. 081-257 25 14

Organo: Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni
Fonte: it Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni
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