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Il 31 maggio 2004 scade il primo periodo transitorio dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE. A partire dal quel momento i cittadini di Stati membri UE/AELS, esercitanti un'attività lucrativa, non necessiteranno più di alcun permesso di dimora per un soggiorno di al massimo tre mesi. All'obbligo del permesso subentra ora un obbligo di notifica. La cosiddetta "verifica del mercato del lavoro" e la priorità dei lavoratori indigeni vengono ora completamente a mancare.

Gli Accordi bilaterali con l'UE, entrati in vigore il 1° giugno 2002, entrano in una seconda fase. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone, quale componente di questi Accordi, prevede ulteriori facilitazioni per l'ammissione di cittadini di Stati membri dell'area UE/AELS. Per soggiorni di lavoro fino a tre mesi presso datori di lavoro in Svizzera subentra all'obbligo del permesso l'obbligo di notifica. Sottostanno all'obbligo di notifica e non più all'obbligo del permesso anche ditte straniere che hanno ora la possibilità di inviare i propri collaboratori e le proprie collaboratrici nel nostro Paese, fino a 90 giorni all'anno, per la realizzazione di incarichi.

Viene meno la verifica del mercato del lavoro
Vengono meno la verifica del mercato del lavoro, vale a dire la verifica dell'osservanza delle condizioni salariali di lavoro usuali nella zona e nel settore professionale, nonché la verifica della priorità dei lavoratori indigeni. Per le persone facenti domanda ciò significa che nella procedura per l'ottenimento del permesso non devono più essere inviati i contratti di lavoro. Non è più neanche necessaria la comprova di una ricerca infruttuosa di lavoratori già ammessi nel mercato del lavoro svizzero.

Per proteggere l'industria locale da una concorrenza estera con salari bassi e per evitare il dumping salariale verranno attuate dal 1° giugno 2004 misure di accompagnamento: gli organi di controllo competenti per i rispettivi settori verificheranno nelle aziende e sui cantieri che le condizioni salariali e di lavoro usuali nella zona e nel settore professionale vengano rispettate.

Nessun allentamento per nuovi Stati UE
I cittadini dei nuovi Stati UE non possono beneficiare dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Il Consiglio federale si attiene per il momento alla severa prassi di ammissione per i cittadini di questi Stati. Non è ancora prevedibile il momento in cui verrà eventualmente attuata la libera circolazione delle persone per i cittadini di nuovi Stati UE.

Per lavoratrici straniere e lavoratori stranieri che sottostanno all'obbligo del permesso continua a vigere l'obbligo di notificarsi entro otto giorni presso il Controllo abitanti. Indipendentemente da questo termine un lavoratore straniero soggetto all'obbligo del permesso può in ogni caso iniziare a lavorare ed essere impiegato dal datore di lavoro solo ad avvenuta notifica.

Organo: Ufficio per questioni di polizia e Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro
Fonte: it Ufficio per questioni di polizia e Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro
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