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Il 9 settembre non dovrà più essere obbligatoriamente il primo giorno di caccia. Questo è uno dei cambiamenti più importanti apportati dalla revisione parziale della legge cantonale sulla caccia e dell'ordinanza cantonale sulla caccia. Il Governo ha licenziato a destinazione del Gran Consiglio la proposta corretta in seguito al risultato della procedura di consultazione. A titolo di novità la caccia alta ordinaria dovrà tenersi nel periodo dal 1° al 30 settembre e dovrà durare al massimo 21 giorni. La legge prevede la possibilità di un'interruzione della caccia di almeno tre giorni consecutivi. Questa regolamentazione offre il massimo della flessibilità nella determinazione dei periodi di caccia alta. Essa offre così la possibilità di applicare diverse soluzioni per aumentare il numero di capi abbattuti durante la caccia alta. Con delle prescrizioni adeguate per l'esercizio della caccia, questa regolamentazione consente anche di ridurre i conflitti con il periodo di accoppiamento dei cervi. L'inizio, la fine e un'eventuale interruzione della caccia saranno resi noti per tempo dal Governo, per permettere ai cacciatori di programmare le loro vacanze. Non è più prevista una ripresa della caccia alta nel tardo autunno, mentre viene mantenuta la caccia speciale.

Anche altri punti della legge cantonale sulla caccia e dell'ordinanza cantonale sulla caccia devono però venire sottoposti a revisione. L'età minima per l'esercizio della caccia viene ridotta da 20 a 19 anni e l'età minima per l'iscrizione all'esame di idoneità a 18 anni. Inoltre i motivi di rifiuto della licenza di caccia sono limitati sostanzialmente a fattispecie collegate all'esercizio della caccia. A titolo di novità, prima dell'inizio della caccia, i cacciatori sono anche tenuti ad aggiustare il tiro della propria arma da caccia. In questo contesto il Governo può disporre che i cacciatori forniscano la prova dell'adempimento dell'obbligo di tiro. Un'altra novità riguarda l'esonero dei cacciatori stranieri dall'esame sulle armi e di tiro cantonale. Questo però solo a condizione che essi abbiano superato in Svizzera o all'estero un esame di caccia equivalente a quello del Cantone dei Grigioni.

In base al diritto vigente, la regalìa della caccia, deve fruttare un adeguato provento netto. Questa disposizione viene adeguata alla situazione odierna. A titolo di novità, il provento dalle tasse di licenza e di abbattimento, nonché da altre entrate di caccia, deve coprire almeno le spese generate dalla caccia. I compiti dell'Ufficio per la caccia e la pesca, svolti nell'interesse della collettività, in futuro non potranno più essere finanziati con un aumento delle tasse di licenza e di abbattimento. L'indennizzo di questi compiti, come ad esempio il risarcimento per i danni provocati dai grandi predatori, dovrà essere garantito da altre fonti di finanziamento. Un'altra novità riguarda le tasse di licenza dei cacciatori stranieri, per le quali sarà fissata nella legge un'aliquota minima e un'aliquota massima. Entro questi limiti sarà il Governo a decidere l'ammontare delle tasse di licenza.

Organo: Governo
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni
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