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Il Governo ha approvato la revisione parziale della legge sulle imposte. Il Gran Consiglio dibatterà questa revisione nella sessione di dicembre. Essa include da una parte un adeguamento della legge cantonale sulle imposte alle disposizioni di diritto fiscale della legge sulla fusione e dall'altra un attenuamento della doppia imposizione economica.

Con la legge sulla fusione, le disposizioni sulle ristrutturazioni della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID) sono state formulate in maniera più larga e moderna nonché adattate alle modifiche del diritto civile. Lo scopo non era rinunciare all'imposizione degli utili delle imprese in relazione a ristrutturazioni. La tassazione non deve però avvenire con la ristrutturazione; essa dev'essere sospesa fino alla realizzazione effettiva delle riserve occulte (in particolare con la vendita). In questo modo si voleva soprattutto evitare che il diritto fiscale ostacoli o renda impossibile le possibilità di strutturazione offerte dal diritto civile. Le disposizioni di diritto fiscale sulle ristrutturazioni (fusione, scissione e trasformazione di imprese) sono state uniformate a livello nazionale. Le regolamentazioni di LAID e LIFD sono praticamente identiche e lasciano al legislatore cantonale solo un limitato margine di manovra. Le disposizioni della LIFD sono entrate in vigore il 1° luglio 2004 con la legge sulla fusione. Fino all'adeguamento della legge cantonale sulle imposte, per Confederazione e Cantone varranno regolamentazioni in parte diverse. In questo modo ristrutturazioni sensate dal punto di vista economico diventano più complicate, l'onere amministrativo aumenta e la certezza del diritto ne risente. Per questo motivo l'adeguamento alla legge sulla fusione deve avvenire già per l'inizio del prossimo anno.

Gli utili di una persona giuridica vengono dapprima rilevati con l'imposta sugli utili. Se questi utili vengono distribuiti, sottostanno all'imposta sul reddito dell'azionista (persona fisica). Questo doppio rilevamento degli stessi utili viene definito doppia imposizione economica. Diversi Cantoni hanno introdotto un attenuamento di questa doppia imposizione. Per non avere la peggio nel confronto intercantonale, anche il Cantone dei Grigioni intende attenuare la doppia imposizione economica a partire da una partecipazione del dieci percento. La revisione parziale porta a minori entrate di ca. 5 mio. di franchi.

Organo: Governo
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni
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