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Obbligo di registrazione per volatili; divieto di esposizioni di volatili e altre manifestazioni analoghe; divieto di detenzione dei volatili all'aperto

Per l'attuazione del pacchetto di misure preventive del Consiglio federale contro l'influenza aviaria, le notifiche relative alla registrazione di effettivi di volativi nel Cantone dei Grigioni possono essere fatte all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali. I detentori di volatili possono fare le loro notifiche sia per telefono (081/ 257 24 14) che in forma elettronica (info@alt.gr.ch oppure tramite il sito Internet www.alt.gr.ch).

Venerdì 21 ottobre 2005, il Consiglio federale ha emanato un pacchetto di misure per prevenire l'introduzione dell'influenza aviaria in Svizzera. Dal 25 ottobre 2005 fino al 15 dicembre 2005, la detenzione di galliformi, anseriformi e struzioniformi all'aperto è vietata. Sono vietate esposizioni e mercati di volatili, nonché altre manifestazioni analoghe.

Per i detentori di questo tipo di animali esiste inoltre l'obbligo di notifica entro il 2 novembre 2005. L'obbligo di registrazione non si applica ai detentori di volatili che, nell'ambito del censimento degli animali 2005, hanno già notificato il proprio effettivo.
L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA), Servizio veterinario, è competente per l'accettazione delle notifiche da parte dei detentori di volatili. Le notifiche possono essere fatte sia per telefono (081/ 257 24 14) che per e-mail ( info@alt.gr.ch oppure tramite il modulo di contatto sul sito Internet dell'USDA (www.alt.gr.ch). I detentori di volatili devono indicare l'indirizzo, il tipo di allevamento, il tipo di volatili e il numero degli animali detenuti.
Organo:
Fonte: it
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