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In Internet (www.wildasyl.gr.ch) possono essere consultate da subito le zone di protezione della selvaggina e stampate sotto forma di cartine. L'Ufficio per la caccia e la pesca, in collaborazione con il Centro di competenze SIG, ha messo a disposizione i dati in un mapserver. A questo proposito ci si è potuti basare sulle esperienze fatte lo scorso inverno con la pubblicazione in Internet delle zone di riposo per la selvaggina (www.wildruhe.gr.ch).
Le zone di protezione della selvaggina sono zone stabilite dal Governo con divieto di caccia totale o parziale e vengono spesso designate come asili per la selvaggina o bandite. Esse sono un mezzo importante della pianificazione della caccia, soprattutto per garantire una struttura dell'età degli effettivi della selvaggina che sia il più naturale possibile e una distribuzione nello spazio vitale adeguata alla selvaggina. Anche le bandite federali, delimitate dal Consiglio federale, e il Parco nazionale svizzero sono zone di protezione della selvaggina.
Sono giuridicamente vincolanti la delimitazione dei confini secondo il decreto governativo e la demarcazione nel territorio. I confini delle zone di protezione della selvaggina sono demarcati in giallo-rosso. Questa demarcazione non deve essere scambiata per quella dei sentieri escursionistici. Spesso i confini si trovano lungo torrenti, bordi rocciosi o in mezzo a pareti rocciose.

Organo: Ufficio per la caccia e la pesca
Fonte: it Ufficio per la caccia e la pesca
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