Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Il Cantone rinuncia a impugnare dinanzi al Tribunale federale svizzero la sentenza emessa il 1° settembre 2015 dal Tribunale amministrativo. Le possibilità che la massima autorità giudiziaria entri nel merito di un ricorso rispondendo alla questione giuridica centrale vengono considerate troppo scarse. La sentenza del Tribunale amministrativo non cambia l'attuale interpretazione giuridica che il Cantone dà alla causa stessa. Se in un comune aggregato possano coesistere un comune patriziale e uno (o più) consorzi patriziali rimane per il momento una questione senza risposta sotto il profilo giudiziario.

Antecedenti
Con effetto al 1° gennaio 2014, 13 comuni politici intorno a Ilanz si sono aggregati formando il nuovo Comune di Ilanz/Glion. Secondo il diritto cantonale, un'aggregazione di comuni politici concerne anche i comuni patriziali. Se i comuni politici si aggregano, l'aggregazione vale automaticamente anche per i comuni patriziali esistenti nel comprensorio di aggregazione. Se nel corso di un'aggregazione dei comuni politici i comuni patriziali si sciolgono, il patrimonio patriziale può essere trasferito a consorzi patriziali. La legislazione cantonale in materia è stata ripetutamente comunicata al Comune patriziale di Ilanz e agli altri comuni patriziali interessati dal progetto aggregativo Ilanz/Glion.

Nella consapevolezza che non tutti i comuni patriziali nel comprensorio di aggregazione di Ilanz/Glion avevano deciso lo scioglimento e che quindi nel nuovo Comune di Ilanz/Glion vi sarebbe stato un nuovo comune patriziale, il Comune patriziale di Ilanz ha convocato un'assemblea per il 16 dicembre 2013. All'ordine del giorno dell'assemblea figurava tra le altre cose la costituzione di un consorzio patriziale con trasferimento immediato di tutti gli attivi e passivi del Comune patriziale di Ilanz al consorzio. Contemporaneamente, all'assemblea patriziale è stata chiesta l'approvazione di una bozza di statuto per il consorzio e lo scioglimento del Comune patriziale. Per correttezza, prima dell'assemblea il Cantone ha segnalato che, qualora fossero state prese tali decisioni, avrebbe dovuto intervenire in veste di organo di vigilanza. Ha comunicato che già sotto il profilo formale l'assemblea non era in grado di deliberare validamente. Inoltre, si sarebbero prese decisioni che si pongono in contrasto con il diritto cantonale.
Sulla base di queste informazioni, il 16 dicembre l'assemblea patriziale non ha preso alcuna decisione. In cambio, i cittadini presenti hanno richiesto la convocazione di un'assemblea patriziale per il 30 dicembre 2013 e hanno approvato l'ordine del giorno. Tale ordine del giorno corrispondeva a quello dell'assemblea del 16 dicembre 2013, integrato con un punto dedicato alle nomine. Come preannunciato, il Governo è intervenuto in veste di organo di vigilanza contro l'intento di trasferimento, vietando al Comune patriziale di Ilanz il trasferimento del suo patrimonio a un consorzio patriziale. Il Comune patriziale di Ilanz, o meglio il consorzio patriziale ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo contro le disposizioni di vigilanza del Governo. Con sentenza del 1° settembre 2015 il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso.

Sentenza del Tribunale amministrativo dell'1.9.2015
Nei suoi considerandi il Tribunale si limita esclusivamente a trattare la questione se la giunta patriziale dell'allora Comune patriziale di Ilanz fosse capace di agire e di deliberare al momento del trasferimento del patrimonio al consorzio patriziale di Ilanz. Secondo l'interpretazione fornita dal Tribunale, l'incapacità di agire e di deliberare della giunta patriziale accertata dal Governo poteva riferirsi unicamente alle decisioni del 16 dicembre 2013 (in seguito mai adottate), tuttavia non a quelle del 30 dicembre 2013. Contrariamente all'opinione del Governo, la convocazione dell'assemblea patriziale per il 30 dicembre 2015, decisa il 16 dicembre 2013, non sarebbe illecita. Ma anche qualora la convocazione di questa assemblea fosse stata viziata da errore, le decisioni prese sarebbero soltanto impugnabili e non nulle. Nessun diritto di partecipazione dei membri del Comune patriziale sarebbe mai stato minacciato. Perciò, una convocazione avvenuta eventualmente in modo non corretto non risulterebbe essere un vizio grave e sostanziale.
Il Tribunale non è entrato nel merito della questione materiale, che nella presente controversia giuridica è centrale e decisiva, ossia se in un comune possano coesistere un comune patriziale e un consorzio patriziale (cosa che il Governo contesta). Nei suoi considerandi si è limitato alle questioni di natura formale. Nell'interesse dell'auspicabile chiarezza giuridica, ciò va deplorato.

Rinuncia all'impugnazione
Il Governo ha analizzato attentamente la sentenza e dopo aver valutato le possibilità legate al buon esito di un processo è giunto alla conclusione che non presenterà ricorso al Tribunale federale. Esso ritiene infatti piuttosto improbabile che il Tribunale federale entri nel merito dello stesso (1). Anche qualora lo facesse, con tutta probabilità il Tribunale si occuperebbe a sua volta unicamente della questione se il 30 dicembre 2013 il comune patriziale fosse capace di deliberare validamente, non esprimendosi tuttavia sulla legittimità delle decisioni prese, legittimità che il Governo contesta tuttora. La sentenza non si esprime nel merito, cosicché permangono interpretazioni giuridiche differenti. Qualora in futuro dovessero presentarsi fattispecie analoghe, il Cantone non esiterebbe a intervenire in veste di organo di vigilanza. In tempo utile si dovrà decidere se la questione giuridica in sospeso debba essere chiarita in un procedimento specifico, ossia di vigilanza, da avviare nei confronti del consorzio patriziale di Ilanz.

L'imminente revisione totale della legge sui comuni costituirà l'occasione per sondare e precisare l'esistenza di una necessità di agire a livello legislativo con riguardo ai comuni patriziali e al trasferimento del loro patrimonio. L'apertura della procedura di consultazione è prevista per l'anno prossimo.

(1) Conformemente all'art. 95 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). L'applicazione del diritto cantonale in sé non può costituire oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale federale.


Persone di riferimento:

- Consigliera di Stato Barbara Janom Steiner, direttrice del Dipartimento delle finanze e dei comuni, tel. 081 257 32 01, e-mail: Barbara.Janom@dfg.gr.ch
- Thomas Kollegger, capo dell'Ufficio per i comuni, tel. 081 257 23 81, e-mail: Thomas.Kollegger@afg.gr.ch 


Organo: Dipartimento delle finanze e dei comuni
Fonte: it Dipartimento delle finanze e dei comuni
Neuer Artikel