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Il 24 agosto 2016 l'assemblea comunale di Silvaplana ha deciso un nuovo statuto comunale. In precedenza, l'art. 7 (articolo sulle lingue) aveva dato adito a discussioni. Il Governo nega l'approvazione a questo articolo sulle lingue. Le altre disposizioni del nuovo statuto comunale non danno adito a contestazioni e vengono approvate.

Nel quadro di una revisione totale dello statuto comunale, l'assemblea comunale di Silvaplana ha deciso di dare una nuova disciplina anche alla disposizione concernente la lingua ufficiale. Le lingue ufficiali del Comune sono tedesco e romancio. Queste vengono mantenute, ma a titolo di novità le leggi, le ordinanze e le comunicazioni del Comune saranno in generale redatte in tedesco, tenendo adeguatamente conto del romancio.

Con il nuovo testo di questo articolo sulle lingue il Comune intende rappresentare la situazione linguistica effettiva. Nella prassi quotidiana il romancio viene utilizzato in vari ambiti (plurilinguismo con riguardo al materiale di voto o agli inviti alle assemblee comunali, risposte a richieste pervenute in romancio, precedenza a persone di lingua romancia nelle assunzioni, ecc.). Tuttavia, il Comune ha tradotto l'ultima volta una legge in romancio nel 1988. Esso rimanda al fatto che negli scorsi anni la popolazione non avrebbe mai avanzato critiche in merito alla prassi relativa al diritto delle lingue.
Per contro, rinviando a una perizia esterna, la Lia Rumantscha sostiene che il nuovo testo sarebbe contrario alla legislazione sulle lingue sovraordinata e che quindi non potrebbe essere approvato dal Governo.

Valutazione del Governo
Dal punto di vista del diritto delle lingue, il Comune di Silvaplana è un cosiddetto comune plurilingue. Conformemente alla legge sulle lingue, il Comune è tenuto a "usare adeguatamente" la lingua autoctona (romancio). Si pone la questione a sapere se la prassi trasferita nel diritto statutario possa essere considerata come uso adeguato della lingua autoctona. Il Governo ritiene di no. Sulla base delle disposizioni del diritto sovraordinato contenuto nella Costituzione federale e in quella cantonale nonché nella legge cantonale sulle lingue, il Governo giudica illecito l'articolo sulle lingue. In tal modo il Comune consoliderebbe un abuso del potere discrezionale che gli spetta riguardo all'uso comunale delle lingue. L'"uso adeguato" della lingua ufficiale permette ai comuni di trovare soluzioni adatte che corrispondano alla situazione linguistica effettiva. Queste soluzioni devono però considerare i principi del diritto delle lingue, ragione per cui andrebbe richiesta una sostanziale parità di trattamento delle due lingue ufficiali. Benché dalla "equivalenza" delle tre lingue cantonali e ufficiali prevista dalla Costituzione cantonale e dalla legge sulle lingue non risulterebbe una piena parità di trattamento delle due lingue ufficiali, la disposizione statutaria controversa non soddisferebbe lo statuto del romancio quale lingua parzialmente ufficiale disciplinato a livello di Confederazione.
Riassumendo, il Governo individua una violazione del diritto sovraordinato nel testo dell'art. 7. Negando l'approvazione, il Governo esprime anche la propria aspettativa che il Comune adegui la propria prassi (illecita) e ad esempio faccia in futuro tradurre le leggi anche in romancio. Il Dipartimento competente in materia di diritto delle lingue seguirà gli sviluppi e chiederà se necessario l'adozione di misure di diritto di vigilanza.


Persona di riferimento:
Consigliere di Stato Martin Jäger, direttore del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA), tel. 081 257 27 01, e-mail Martin.Jaeger@ekud.gr.ch


Organo: Governo
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni
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