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Il Governo ha posto in vigore con effetto al 1° gennaio 2020 il contratto normale di lavoro (CNL) rielaborato per il personale domestico. In questo modo viene migliorata la situazione lavorativa delle cosiddette "migranti pendolari".

Il motivo di questa revisione del CNL è stato dato dalla situazione lavorativa delle cosiddette "migranti pendolari" o "live-in" provenienti dai Paesi dell'Europa dell'Est. Queste lavoratrici giungono in Svizzera di solito per due-quattro settimane allo scopo di fornire prestazioni di economia domestica o di aiuto e di assistenza a una persona anziana a casa di quest'ultima. Di norma vivono nella stessa economia domestica di questa persona e per via di tale vicinanza sono spesso disponibili 24 ore su 24 per sbrigare lavori domestici di varia natura, come cucinare, fare la spesa, pulire nonché per aiutare nell'assistenza e nel sostegno a persone anziane e malate.

Con la revisione vengono ridisciplinati in particolare gli orari di lavoro e di riposo nonché la retribuzione delle ore di presenza (reperibilità). Occorre distinguere in maniera netta queste prestazioni dalle prestazioni di cura, per le quali valgono regole differenti.

Il CNL cantonale per il personale domestico sottoposto a revisione si basa in ampia misura sul CNL modello elaborato dalla Confederazione a integrazione dei contratti normali di lavoro cantonali per i lavoratori delle economie domestiche private nel quadro di un'assistenza 24 ore su 24.

Regolamentazione per un reddito minimo a copertura dei bisogni primari

Al fine di garantire un reddito minimo a copertura dei bisogni primari è ora richiesto che vengano computate almeno sette ore di lavoro al giorno, se il rapporto tra ore di presenza e ore di lavoro effettivamente prestate è sproporzionato. In questo modo si intende garantire che in caso di ore di presenza elevate e scarso numero di ore di lavoro effettive possa essere comunque conseguito un salario che permetta di vivere, in particolare nei casi in cui per via dell'entità delle ore di presenza non è possibile svolgere un'altra attività. Inoltre anche le ore di presenza dovranno essere retribuite. Le ore di presenza sono costituite dalle ore al di fuori dell'orario di lavoro durante le quali il personale deve essere a disposizione per interventi lavorativi (reperibilità).

Oltre a ciò si è proceduto a ulteriori adeguamenti minori, ad esempio riguardo al supplemento salariale per lavoro notturno o all'obbligo di documentazione. Il CNL ha soltanto carattere dispositivo, ciò significa che trova applicazione soltanto qualora non venga convenuto per iscritto qualcosa di diverso. Le nuove regolamentazioni vengono poste in vigore con effetto al 1° gennaio 2020.


Persona di riferimento:

Consigliere di Stato Marcus Caduff, direttore del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità, tel. 081 257 23 01, e-mail Marcus.Caduff@dvs.gr.ch


Fonte: it Cancelleria dello Stato
Organo: Governo

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