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Il Tribunale federale ha dichiarato anticostituzionale una clausola per casi di rigore relativa al valore locativo proprio recentemente introdotta nella legge tributaria ticinese. La sentenza ha conseguenze anche per la clausola per casi di rigore grigionese. Il Governo l'ha perciò adeguata.

Il valore locativo proprio è soggetto all'imposta sul reddito. In casi nei quali il reddito da valore locativo proprio è molto elevato in rapporto al reddito in contanti, il pagamento delle imposte sul reddito può comportare problemi di liquidità in quanto mancano i mezzi in denaro. Il Governo ha perciò creato 15 anni fa una clausola per casi di rigore. Secondo tale clausola, in caso di una sostanza imponibile inferiore a 600 000 franchi il valore locativo proprio imponibile può ammontare al massimo al 30 per cento delle entrate in contanti. Questa clausola per casi di rigore interessa in prevalenza persone pensionate.

Il Cantone Ticino aveva copiato la clausola per casi di rigore grigionese e l'aveva inserita nella propria legge tributaria. Poche settimane fa il Tribunale federale ha accolto un ricorso presentato contro tale disposizione, annullando la clausola per casi di rigore ticinese. Nel fare questo non si è espresso in generale contro una clausola per casi di rigore. Esso ha però stabilito che il valore locativo proprio deve ammontare in ogni singolo caso almeno al 60 per cento del valore locativo di mercato. Questo 60 per cento rappresenterebbe la soglia minima di quanto ancora conciliabile con l'obbligo della parità di trattamento tra proprietari e inquilini.

Conseguenze per il Cantone dei Grigioni
A seguito dell'analisi della sentenza del Tribunale federale riguardante il Ticino effettuata dall'Amministrazione delle imposte, il Governo ha deciso di integrare la clausola per casi di rigore con una riserva. Secondo tale riserva il valore locativo proprio deve sempre ammontare ad almeno il 60 per cento del valore locativo di mercato. In questo modo si tiene conto sia della volontà politica originaria sia della sentenza del Tribunale federale riguardante il Ticino.

A partire dal 1° gennaio 2024 troveranno applicazione un nuovo software per la dichiarazione e un nuovo programma elettronico di tassazione. Il Governo porrà perciò in vigore la riserva con effetto al 1° gennaio 2024.

Persone di riferimento:

  • Consigliere di Stato Dr. Christian Rathgeb, direttore del Dipartimento delle finanze e dei comuni, tel. +41 81 257 32 01, e‑mail Christian.Rathgeb@dfg.gr.ch 
  • Dr. iur. Toni Hess, capo del Servizio giuridico dell'Amministrazione delle imposte, tel. +41 81 257 33 26, e‑mail Toni.Hess@stv.gr.ch

Organo competente: Governo

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